Pio Abiusi per conto dell’Associazione Ambiente e Legalità in una nota affronta la vicenda della variante urbanistica adottata dal Consiglio comunale di Matera per la costruzione di parcheggi interrati nei pressi del Castello Tramontano di Matera. Di seguito la nota integrale.
Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Matera.
Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato nella seduta del 16 Febbraio 2024 la delibera di Variante al Regolamento Urbanistico con votazione elettronica riportante il seguente risultato: 17 voti favorevoli e 1 contrario (Casino). Assenti i consiglieri Alba, Doria, Fragasso, Lapolla, Lisurici, Milia Parisi, Morelli, Nicoletti, Perniola, Scarciolla, Schiuma, Susi, Tosti, Toto e Violetto.
Per pronta consultazione si produce il link relativo alla delibera https://servizionline.comune.mt.it/kweb/at/matera/19938502-regolamento-urbanistico-del-comune-di-matera-variante-urbanistica-ai-sensi-dellarticolo-36-comma-6bis-della-lr-2399-integrazione-art-68-adozione
Occorre fare una premessa che nei fatti è bloccante per le argomentazioni che si andranno a produrre successivamente.
E’ prescritto per i comuni nei quali si applica la normativa per le zone sismiche, Matera è tra questi, che ai sensi dell’art. 89 del DPR. 380/2001 debbono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
In mancanza del predetto parere ogni atto amministrativo di variante urbanistica è nullo .
E’ bene ribadirlo perchè a leggere i carteggi comunali pubblicati, inclusa la delibera di adozione di cui all’oggetto appare il contrario.
L’art. 89 del DPR. 380/2001 prescrive inoltre che:
– Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta dell’amministrazione comunale.
-. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma precedente il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Nel caso specifico non si può far valere il principio del silenzio-assenso ma è ribadito esattamente il contrario.
Per quanto appena detto l’Amministrazione deve adottare un provvedimento di annullamento in autotutela anche in considerazione che l’area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico per cui sarebbe stato necessario acquisire oltre al preventivo parere dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio o altro ufficio regionale competente anche quello della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.
Non vi è alcuna motivazione per cui non sono stati acquisiti tali preventivi pareri.
Qualora facessimo riferimento alla Legge Tognoli (Legge 122/1989) che consente anche in deroga agli strumenti vigenti, la realizzazione di parcheggi interrati, si fanno salvi in ogni caso, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.
A tale fine non si può sottacere che importanti strutture che insistono sulla collina del Castello Tramontano, quella di cui alla variante urbanistica in oggetto , sono state interessate da rilevanti interventi di consolidamento realizzati all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso in occasione dei lavori che interessarono il fossato del Castello Tramontano quando la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata effettuò opere di consolidamento al terreno ed alla struttura del Castello proprio perchè i tagli sul versante della collina avevano provocato una deviazione delle acque di falda che aveva prosciugato le argille sottostanti con relativo cedimento del manufatto.
La relativa documentazione va recuperata , dovrebbe essere presente anche nell’archivio comunale ma è noto come esso non sia tenuto in ordine, noi contiamo di recuperarla presso gli uffici statali o già appartenuti allo Stato e cioè presso l’ Archivio del ex- Genio Civile in essere presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata o presso gli uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata semmai di Matera che curò gli interventi.
Il tutto risulta essere un atto propedeutico che permette di avviare una ricerca geologica utilizzando, semmai, tecniche più moderne sullo stato dell’arte della collina sulla quale si intende intervenire.
Opere di palificazione e/o consolidamento furono fatte anche su edifici pubblici o di utilizzazione pubblica che insistono ai piedi della collina o sono insediati nella collina stessa.
Bisogna bene mettere in evidenza, inoltre, che trattasi di bene pubblico vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 e quindi la cura che va posta deve essere ben maggiore rispetto a quello che è il patrimonio privato, L’Allegato espone con chiarezza l’estensione del vincolo.
Non essendo stato reso noto il progetto e quindi l’oggetto della convenzione che si andrebbe a stipulare diventa impossibile poter effettuare la stima dello scambio che si viene a proporre. E’ evidente che la consistenza economica della permuta andrà stimata sulla base di precise risultanze; si parla di 70 box interrati che si andrebbero ad autorizzare in cambio di parte del suolo indicato in verde chiaro nella planimetria di cui ad All..
Cristoforo Colombo nelle sue transazioni con gli indigeni americani avrebbe dato un maggior numero di fondi di bottiglia.
Così come è sembra essere una brutta manovra speculativa a svantaggio della collettività.
La fretta di adottare il nulla in forma semplificata, inoltre,non trova giustificazione perchè non esistono i presupposti in quanto l’art. 36, comma 6 bis della LR 23/99 afferma che solo le varianti normative che non incidono sulla densità edilizia e sui regimi d’uso possono essere adottate con procedura semplificata.
Forse Costruire i 70 box interrati non incide sul regime d’uso?
Le condizioni che avrebbero potuto far ricorrere alla procedura semplificata vengono meno,inoltre, perché le autorimesse di natura imprenditoriale fanno SUL- Superficie Utile Lorda-, così come esplicitato dal Ret (regolamento edilizio tipo) e non è già accessoria.
I box che verranno realizzati saranno posti in vendita quindi è un’attività imprenditoriale.
Di conseguenza anche tutto quanto è indicato nel menzionato comma dell’articolo della richiamata LR 33/99 viene meno.
Una ultima annotazione etica è bene ribadirla data la rilevanza di un provvedimento che si intende adottare con solerzia forse perchè trattasi di un intervento ispirato da fonte celestiale.
L’attuale Regolamento urbanistico sembra non presentare alcuna “vacatio” normativa, l’area è individuata in mappa alla Tavola P5 come “giardini privati di uso pubblico e aree di pertinenza con valenza ambientale” ed essa, ribadiamo, è vincolata ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004. All.2.
L’area è disciplinata dall’art. 68 delle Nta del Regolamento urbanistico vigente che regolamenta il verde privato di qualità, si tratta di quelle aree verdi di pertinenza delle unità edilizie che per la loro consistenza, ubicazione, rappresentano elementi complementari della definizione ambientale dell’insediamento, da mantenere e valorizzare ed il RU prevede che in tale aree siano ammessi esclusivamente interventi di manutenzione del suolo e della vegetazione che ne garantiscano così la cura dei caratteri naturalistici,ecologici e paesaggistici.
Orbene fatta questa ampia illustrazione del luogo possiamo dedurre che l’integrazione normativa non può prendere le mosse a seguito della presentazione di una istanza per il rilascio di Permesso di Costruire da parte di privati che è intesa palesemente in chiave speculativa ma deve rilevarsi da precisi studi che facciano emergere la reale esigenza per l’interesse pubblico.
Per ciò che riguarda la disponibilità di parcheggi pubblici, qualora ci fosse la necessità per il pubblico interesse, si può utilizzare l’area pubblica già disponibile in via Gramsci dove era previsto un parcheggio finanziato dalla ex-Casmez nel 1990; nella programmazione comunale è ancora previsto mentre il vecchio finanziamento è decaduto ma l’intervento può essere rifinanziato con la programmazione europea 2021/2027. E’ una inconfutabile opportunità pubblica senza dover favorire in maniera così palese e forse spudorata la speculazione privata.