La quarta Commissione consiliare (Politica sociale) nella seduta odierna, convocata dal presidente Massimo Zullino, ha espresso parere favorevole, ad unanimità dei presenti, sulla pdl n.2/2019 – “Norme in materia di requisisti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” di iniziativa del consigliere Cifarelli (voto favorevole di Cifarelli, Zullino, Bellettieri con delega di Acito, Aliandro, Quarto e Baldassarre), sulla pdl. n. 21/2019 – “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6” di iniziativa dei consiglieri Zullino, Vizziello, Baldassarre (favorevoli Zullino, Bellettieri con delega di Acito, Aliandro, Quarto e Baldassarre) e sulla pdl n. 22/2019 – “Disposizioni in materia sanitaria” di iniziativa del consigliere Zullino” (favorevoli Zullino, Bellettieri con delega di Acito, Aliandro, Quarto e Baldassarre).
Sono intervenuti nel corso dei lavori, oltre al presidente Zullino, i consiglieri Cifarelli, Bellettieri, Quarto, Baldassarre.
Sulla pdl n.2/2019 – “Norme in materia di requisisti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” il suo proponente, consigliere Cifarelli (Pd) ha spiegato gli emendamenti da lui presentati alla proposta di legge per “eliminare qualunque dubbio sull’aumento di spesa che non ci sarà”.
“Oggi – ha detto – riteniamo che i tempi siano maturi per completare il percorso normativo iniziato nel 2003/2004. Evidentemente risulta utile ed improcrastinabile la presentazione di una proposta di legge che stabilisca in maniera definitiva i requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine. Nel corso degli ultimi anni in Basilicata, questo settore ha subito un notevole incremento”.
“La proposta di legge si propone- è sottolineato nella relazione illustrativa- di diventare punto di riferimento normativo per il mondo dello sport acquatico lucano e per le attività turistico ricettive”.
La pdl n. 22/2019 – “Disposizioni in materia sanitaria” è stata illustrata dal consigliere Zullino (Lega) che ha ricordato come “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è disciplinata dalla legge regionale del 5 aprile 2000, la n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni. La legislazione vigente fino a dicembre 2018, dopo l’approvazione della legge regionale n. 1 del 2018 che ha integrato la legger regionale 30/12/2017 n. 39, prorogava i termini di adeguamento ai requisiti specifici previsti dalla LR n.28/2000 fino al 31/12/2020, termine entro cui sarebbe stato obbligatorio adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla stessa legge 28 del 2000. Nel frattempo, con due delibere di Giunta (la n. 1218 del 14/11/2017 e la n. 424 del 17/05/2018) la Regione disciplinava l’introduzione di ulteriori e rilevanti requisiti specifici per le strutture residenziali e semiresidenziali, che alterano in misura significativa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla LR 28/2000. L’applicazione del nuovo manuale si estende a tutte le strutture socio-sanitarie, ivi comprese quelle che esercitano già in applicazione della LR n 28/2000. Al fine di evitare un involontario quanto ingiustificato doppio regime, pur in presenza di strutture che erogano i medesimi servizi seconda la nuova disciplina contenuta nella Dgr n. 1218/2017, è necessario chiarire che la citata norma contenuta nell’art. 46 della LR n. 38/2018 si applica anche ai soggetti disciplinati dalla LR n. 25/2008 e ss.mm.ii”.
A porre ulteriori problemi per la continuità dei servizi riabilitativi in regime residenziale e semi residenziale – è spiegato nella relazione illustrativa che accompagna la pdl – la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 5 dicembre 2018 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 23 della LR n. 39 del 2017. Per questo è necessario con massima urgenza l’intervento del legislatore e del Governo regionale con l’obiettivo di integrare la LR 28 del 2000 prevedendo un ulteriore termine per l’adeguamento delle strutture preesistenti e procedere alla revisione dei contenuti, cioè dei requisiti e dei termini per realizzare i relativi adeguamenti introdotti dalla Giunta regionale con la richiamataDgr n. 1218/2017 ed il conseguente adeguamento dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni erogate che devono essere modificati per comprendere i maggiori e significati investimenti necessari a realizzare i richiesti adeguamenti”.
Con la pdl “si propone di intervenire innanzitutto con l’integrazione della LR 28/2000, con la previsione di una data ultima e definitiva (31/12/2021) per l’esecuzione degli adeguamenti e, nel contempo, con l’inserimento di tempi certi in caso di riscontrate irregolarità. Si ritiene opportuni intervenire anche per introdurre una norma di sistema, applicabile a qualunque fattispecie concreta, con particolare riferimento alla casistica che potrebbe intervenire successivamente in conseguenza dell’approvazione di disposizioni normative o regolamentari che introducono ulteriori requisiti o modificano i requisiti pre esistenti, per prevedere la esplicita possibilità di concedere una deroga temporanea (non oltre 5 anni) nel caso in cui vi fossero particolari circostanze, fermo restando il possesso dei requisiti minimi generali e previa valutazione della commissione tecnica aziendale. In tal caso, la specifica deroga temporale verrebbe concessa con decreto del presidente della Giunta regionale sulla base di motivato pare istruito dalla commissione tecnica aziendale”.
La pdl. N. 21/2019 – “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6” di iniziativa dei consiglieri Zullino (Lega), VizzielloFdi), Baldassarre (Idea) nasce, come è riportato nella relazione di accompagnamento alla pdl, “da un dovere civile e morale verso il cittadino che deve usufruire a pieno di tutte le alternative possibili e a suo vantaggio, ed essere garantito del principio fondamentale dell’uomo, nonché la dignità”.
Nella relazione è spiegato che “la figura dell’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutte quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano in uno stato di impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Anziani, disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, malati terminali possono ottenere, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio”.
In particolare la pdl, composta da otto articoli, si focalizza non solo sul beneficiario, ma anche sulla sua famiglia e prevede che “la Regione Basilicata, avvalendosi della collaborazione di enti, autorità, soggetti pubblici e privati, e terzo settore, promuova, sensibilizzi e diffonda la figura dell’amministratore di sostegno e la sua formazione, che istituisca un elenco di amministratori di sostegno, da esercitarsi a titolo gratuito, che verrà messo a disposizione e trasmesso ai vari uffici dei giudici tutelari della Basilicata per l’eventuale nomina e che la Giunta regionale promuova l’istituzione di servizi denominati ‘Sportelli di protezione giuridica” presso i servizi distrettuali’”.
La relazione illustrativa della pdl evidenzia, inoltre, come la scelta dell’amministratore di sostegno, qualora non sia conforme al dettato dell’art. 408 del Codice Civile (Scelta dell’amministratore di sostegno), verrà fatta attraverso l’elenco che la Regione Basilicata si impegna a costituire, a cui possono iscriversi volontari, professionisti, associazioni e fondazioni di terzo settore o altre forme sociali.La proposta di legge prevede che “gli oneri derivati dall’applicazione della legge, da parte dell’amministratore di sostegno, siano restituiti dal beneficiario stesso qualora questo risulti essere in uno stato patrimoniale sufficiente. Qualora il beneficiario, però, presenti un’insufficiente possibilità patrimoniale, la Regione Basilicata istituisce un fondo, adeguato alla spesa pubblica, per l’esercizio 2019-2021, impiegando una spesa totale di 10 mila euro”.
Prima del parere sulla pdl si è espressa attraverso il suo responsabile, Andrea Mercurio, la Struttura di Missione che ha dato parere positivo, suggerendo di cambiare nel testo della pdl l’espressione “esercizio 2019” con l’espressione “esercizio 2019-2021”.
Zullino ha spiegato come la pdl anticipi le altre che “avevamo annunciato per istituire il Garante dei diritti dei disabili e per il Dopo di noi”.
Il presidente della quarta Commissione ha poi letto la nota inviata alla Giunta regionale per spiegare quanto emerso dall’audizione del sindaco di Palazzo San Gervasio che ha chiesto di ripristinare la dirigenza scolastica in capo all’Istituto scolastico “C. D’Errico”.
“Nella comunicazione –ha precisato Zullino – spiego quanto emerso nel corso dell’audizione e chiedo alla Giunta di attenzionare il tema. Destinatari della nota sono il presidente Bardi, tutti i componenti della Giunta, il presidente del Consiglio regionale Cicala ed il sindaco di palazzo San Gervasio . La richiesta è quella di annullare la soppressione dell’Istituto di Palazzo San Gervasio riconferendogli l’autonomia scolastica”.
Hanno partecipato ai lavori della Commissione, oltre al presidente Zullino (Lega), i consiglieri Cifarelli (Pd), Pittella (AB), Bellettieri (Fdi), Baldassarre (Idea), Aliandro (Lega), Quarto (BP).