Autovelox Comune di Pomarico, precisazioni del sindaco Mancini dopo il ricorso di Adiconsum accolto dal giudice di pace. Di seguito la nota integrale.
In merito al comunicato emanato da Adiconsum Matera dove si evidenzia che un Giudice di Pace abbia riscontrato una falla nella procedura che entra in merito alla differenza tra omologazione e approvazione, non fa altro che “illudere” gli automobilisti a ricorrere alla loro “assistenza” nell’evitare di pagare sanzioni su un cavillo di forma che non esiste, come confermato da numerose altre sentenze. Ma l’aspetto triste di questa vicenda è il messaggio che viene fuori da un’associazione come l’Adiconsum che ad oggi non ha mai “evidenziato” che le infrazioni comunque ci sono e i limiti vanno rispettati a prescindere da cavilli di forma o di procedure rischiando così di alimentare un vortice di anarchia generale pericolosissima.
Tecnicamente, invece, sull’eccezione sollevata dal ricorrente in relazione all’approvazione dei dispositivi, a suo dire non uguale all’omologazione, si precisa che la procedura per l’omologazione/approvazione dei dispositivi segnaletici e di rilevazione di infrazioni, prevista dall’art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada è regolata dall’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice. L’approvazione dell’apparecchio si distingue dall’omologazione solo per la mancanza di norme tecniche di riferimento nel primo caso, ma il risultato positivo della procedura è idoneo a legittimare l’impiego degli strumenti di controllo della velocità. La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, mentre per il secondo manca tale riferimento. Pertanto, i dispositivi approvati possono essere richiamati a successiva verifica qualora sia emanata una norma tecnica, per valutare la rispondenza degli stessi alle nuove specifiche richieste. A tale conclusione è tornato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la il Parere del 19/02/2018 che segue il Parere n. 4446 del 01/08/2012. Il problema era stato già affrontato nel lontano 1994 in relazione ai parcometri. Infatti, l’allora Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) emanò una specifica circolare, n. 2233 del 7 luglio 1994, peraltro pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1994. Del resto, proprio l’art. 406, comma 2, del Regolamento di esecuzione espressamente dispone che, fino alla emanazione dei decreti previsti dal citato articolo 7, comma 5, resta in vigore la previgente normativa e, nelle more dei decreti previsti, si applica il precedente regolamento per l’approvazione delle singole apparecchiature di controllo.
In conclusione, tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l’accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti; si può parlare di omologazione qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee”.
In buona sostanza, in assenza di un decreto che fissi le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione ed i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l’accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, mai emanate, si procede ai sensi dell’articolo 192, comma 3 con l’approvazione del prototipo, secondo le procedure previste per l’omologazione.
Autovelox Comune di Pomarico, giudice di pace di Matera accoglie ricorso Adiconsum. Di seguito la nota integrale inviata da Adiconsum Basilicata.
Prima decisione del Giudice di Pace di Matera che accoglie un ricorso presentato dall’Adiconsum per un proprio associato a seguito delle multe inflitte a decine di migliaia di automobilisti che sono incappati nell’autovelox.
È stata emessa la prima sentenza dal giudice di pace di Matera a favore di un automobilista iscritto all’Adiconsum, contro le multe rilevate con l’autovelox installato sulla strada statale 7 dal Comune di Pomarico.
Sono centinaia gli automobilisti che si sono rivolti a noi – ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum di Matera – per contestare il verbale per eccesso di velocità emesso da quel Comune e conseguente decurtazione dei punti sulla patente. Molti verbali riportavano il superamento del limite di velocità di un chilometro orario e dalle foto dell’autovelox si evidenziava che viaggiavano in perfetta solitudine non essendoci traffico sulla strada.
L’autovelox di Pomarico ha creato un grave disagio economico e sociale a numerosi pendolari, monoredditi che si sono visti recapitare 2 o 3 e perfino 10 verbali da pagare.
La sentenza del Giudice di Pace è del 9 giugno – ha precisato Marina Festa – ed è stata pubblicata il 23 giugno ultimo scorso. Accoglie il ricorso dell’automobilista, patrocinato dall’avvocato Giuseppe Tedesco che ha contestato numerosi motivi di illegittimità e nullità dei verbali e la mancata omologazione dell’autovelox.
L’art. 142 Codice della Strada – dichiara l’avvocato Giueppe Tedesco – prevede al comma 6 che le apparecchiature siano debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media, mentre l’autovelox installato sulla strada statale 7 era priva di omologazione.
Egregio sig. Sindaco, tutte le sue belle parole di natura tecnica possono pure avere una certa ragione. Ma mi vuole spiegare perché un’amministrazione comunale si occupa di problemi che, a mio modo di vedere, non gli competono e,cioè, sorvegliare una S.S., sicuramente per fare cassa e vessare la popolazione. Ma non sarebbe meglio che la polizia municipale controllasse il suo territorio comunale e salvaguardasse gli interessi dei suoi paesani?
Sarebbe il caso che desse una risposta, senza arzigogoli tecnici.