Che un genitore porti il figlio minore con sé a prendere una boccata d’aria camminando nei pressi della propria abitazione va bene, ma nessun giro in bici o con il monopattino, escluso tirare due calci con la palla. Insomma passeggiata sì e basta, ma nulla che sia gioco o altre attività sportive. Nulla cambia invece per gli adulti ai quali resta sempre consentito fare jogging da soli nei pressi di casa o, per chi preferisce – chiarisce oggi il Viminale – anche una semplice camminata. Insomma, correre o camminare sono da intendersi entrambi come “attività motoria” consentita.
Il ministero dell’Interno risponde con uno spiraglio di apertura alle pressanti richieste di chiarimento sulle uscite consentite per i bambini ma lo fa con una circolare ai prefetti (pubblicata sul sito del Viminale) che chiarisce bene i limiti per evitare che nei prossimi giorni, con le belle giornate e dopo tanti giorni costretti in casa, si riversino in strada migliaia di genitori con i bambini.
E dunque – si legge – ” è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. E naturalmente, trattandosi di bambini che abitano nella stessa casa, non è prevista la distanza minima di un metro.
La nuova circolare dà ulteriori “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti a causa dell’emergenza coronavirus.
“L’attività motoria generalmente consentita – precisa il testo – non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile quindi, per chi non può o non vuole correre, a cominciare dagli anziani, camminare “in prossimità della propria abitazione” ma resta “non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”.
E dunque – si legge – ” è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. E naturalmente, trattandosi di bambini che abitano nella stessa casa, non è prevista la distanza minima di un metro.
La nuova circolare dà ulteriori “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti a causa dell’emergenza coronavirus.
“L’attività motoria generalmente consentita – precisa il testo – non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile quindi, per chi non può o non vuole correre, a cominciare dagli anziani, camminare “in prossimità della propria abitazione” ma resta “non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”.
In serata il ministero ha diffuso un comunicato per evidenziare che in realtà «le regole non sono cambiate» e che le precisazioni sono solo un chiarimento interpretativo di quanto già previsto dai decreti del presidente del Consiglio. E dunque si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute. «La circolare del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale — spiegano al ministero —. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute. Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto e che continua ad essere vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici».
Nella circolare si sottolinea anche che il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (case-famiglia), ma chi arriva dall’esterno «è tenuto al rispetto della distanza e all’uso dei dispositivi di protezione, guanti e mascherine». Potranno altresì «essere consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, solo per motivi «di necessità o di salute».In ogni caso, tutti gli spostamenti restano «soggetti al divieto generale di assembramento e all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona».
CIRCOLARE CON PRECISAZIONI SU SPOSTAMENTI