l presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emesso l’ordinanza n.3 del 16 gennaio 2021.
Con questo provvedimento, dalla data odierna e fino al 30 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
Inoltre, a decorrere da oggi l’ordinanza dispone che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale continuino ad essere esercitati con un coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
L’ordinanza è stata pubblicata sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione n.7 del 16 gennaio 2021 ed è consultabile sulla home page del sito internet della Regione, nella sezione Bur.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza n. 3 del 16 gennaio 2021.
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. –
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 201 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
CONSIDERATA l’esigenza di prorogare gli effetti dell’Ordinanza nr. 1 del 7 gennaio 2021 fino alla data del 5 marzo 2021;
VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo i dati Report nr. 35 del Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), dati relativi alla settimana 4 gennaio 2021-10 gennaio 2021 (aggiornati al 13 gennaio 2021); sono stati rilevati 11.888 casi totali con una incidenza cumulativa di 2134.54 per 100000; casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 4 gennaio 2021-10 gennaio 2021: 805 con una incidenza di 144.54 per 100000 ed un Rt 1.22 (CI: 0.93-1.62) valore medio di 14 giorni. Alla data del 15 gennaio 2021 si registrano complessivamente 6614 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 6530 si trovano in isolamento domiciliare, e 84 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 4 ricoverati in terapia intensiva;
CONSIDERATO, in linea con quanto già rilevato nelle settimane precedenti, che la percentuale di incremento del numero dei contagiati al COVID nella settimana corrente dal 8 al 15 gennaio 2021 conferma il trend in incremento pari a 6,33%, il permanere di un apprezzabile numero di focolai nelle case di riposo, che l’area ospedaliera registra nell’ultimo periodo (1 dicembre 2020 – 16 gennaio 2021) – l’elevato tasso di occupazione di posti letto COVID-dedicati non di area intensiva, ed in particolare Pneumologia COVID: 108,91%, Pneumologia COVID-2: 75,00%, Malattie Infettive COVID: 80,83%, Malattie Infettive COVID-2: 82,25%, indicatori, questi, di sovraccarico dei servizi sanitari ospedalieri e, quindi, di possibile tenuta degli stessi ove nelle prossime settimane si confermasse e consolidasse il trend in incremento dei contagi come effetto delle trascorse festività natalizie.
CONSIDERATA altresì necessità inderogabile continuare ad assicurare ogni possibile azione finalizzata a garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche, con l’avvio di attività di testing con metodo rapido nelle fasce di età scolastiche, al fine di intercettare eventuali positività preliminarmente alla ripresa delle attività in collettività, nel contesto delle misure ispirate al principio di massima cautela per un settore particolarmente delicato quale quello della scuola anche in ragione delle dinamiche che intorno alla stessa si muovono e quindi dell’esigenza di portare a completamento le attività di testing già avviate al fine di non vanificare quanto fino ad ora attualizzato.
RILEVATO che la popolazione scolastica del secondo ciclo, comprensiva degli studenti dell’Istruzione e formazione professionale (IeFP), che dovrebbe riprendere l’attività scolastica in presenza ammonta a circa 28.880 unità quanto ad alunni circa 2.820 quanto a docenti e personale ATA, con conseguenti possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e con l’alto rischio di diffusione del contagio presso le famiglie.
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica,
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
(Misure relative all’attività scolastica)
1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, dalla data odierna e fino al 30 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al punto 1 sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
3. Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. All’attività didattica in presenza di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l’infanzia, si applicano le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid-19, richiamate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e contenute nell’allegato 1 alla presente ordinanza.
Art. 2
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dal 16 gennaio 2021 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale continuino ad essere esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 per l’adozione delle misure di competenza derivanti dai documenti operativi prefettizi.
2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” del settore, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID- 19 in materia di trasporto pubblico” .
3. Ferme restando le disposizioni e condizioni stabilite dai provvedimenti governativi di cui al comma 1, devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi e anche mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non svolte in percorrenze per corse operaie. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, attualmente in esecuzione, come riportati di seguito:
• Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;
• Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
• Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
• Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole – San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
• Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;
b) tutti gli altri servizi devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi;
c) i potenziamenti dei servizi di TPL devono essere effettuati in modo puntuale e i gestori dei servizi sono autorizzati a procedere anche all’utilizzo di autobus adibiti a noleggio sia nella disponibilità delle stesse aziende e per i quali le amministrazioni provinciali, per quanto di competenza, devono provvedere tempestivamente a rilasciare al COTRAB e alle relative aziende consorziate specifica autorizzazione all’impiego dei mezzi su linee di TPL, sia ricorrendo al mercato del noleggio.
4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Il COTRAB deve inviare alle Province, enti affidanti competenti e titolari dei contratti di servizio attualmente in esecuzione e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il programma di esercizio completo dei quadri orari di tutti i servizi di cui al precedente comma 2, con particolare riferimento al programma di potenziamento dei servizi con l’indicazione puntuale delle linee potenziate, delle relative percorrenze sviluppate e del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19 .
6. Per garantire il rispetto della presente ordinanza, le Province tramite i propri uffici preposti devono:
– procedere ad effettuare le verifiche dei programmi di esercizio di potenziamento trasmessi dal COTRAB;
– proporre e organizzare, coordinandosi con la Regione, e con particolare riferimento anche ai servizi operai, le eventuali variazioni dei programmi di potenziamento in relazione all’evoluzione della domanda rilevata di concerto con lo stabilimento FCA di san Nicola di Melfi;
– rilasciare tempestivamente le autorizzazioni richieste dalle aziende del COTRAB per l’eventuale impiego di propri mezzi da noleggio per l’esercizio di servizi di potenziamento del TPL;
– verificare che le eventuali aziende da noleggio esterne affidatarie di servizi di TPL procedano ad acquisire dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile le autorizzazioni necessarie all’impiego dei mezzi su linee di TPL;
– impartire le disposizioni autorizzative al COTRAB per l’esercizio delle citate corse di potenziamento.
Le amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze con cadenza settimanale alla Regione.
7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Per i servizi di TPL esercitati su ferro deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei treni pari al 50% dei posti omologati, con l’occupazione prioritaria dei posti a sedere.
8. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 7 e trasmettono il relativo programma di esercizio di potenziamento.
9. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 27, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 e delle risorse di cui all’art 1, comma 816 della Legge di Bilancio dello Stato 30 dicembre 2020, n. 178.
10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere
perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere + posti in piedi) che non superi il 50 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.ne all’evoluzione della domanda rilevata di concerto con lo stabilimento FCA di san Nicola di Melfi;
– rilasciare tempestivamente le autorizzazioni richieste dalle aziende del COTRAB per l’eventuale impiego di propri mezzi da noleggio per l’esercizio di servizi di potenziamento del TPL;
– verificare che le eventuali aziende da noleggio esterne affidatarie di servizi di TPL procedano ad acquisire dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile le autorizzazioni necessarie all’impiego dei mezzi su linee di TPL;
– impartire le disposizioni autorizzative al COTRAB per l’esercizio delle citate corse di potenziamento.
Le amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze con cadenza settimanale alla Regione.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2020 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 30 gennaio 2021 relativamente all’art. 1 e fino al 5 marzo 2021 relativamente all’art. 2, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.