Da lunedì 15 febbraio, la Sicilia diventa ‘gialla’, mentre da oggi Toscana, Abruzzo, Liguria, e la provincia di Trento, con qualche eccezione, passano in ‘arancione’, inasprendo così le misure restrittive. L’Umbria invece vede in ‘rosso’ molti comuni, così come la provincia di Bolzano.
In Trentino le restrizioni per la zona arancione scatteranno da lunedì 15, ha precisato il governatore Maurizio Fugatti che, nel definire una ‘beffà la nuova classificazione anche perché non potrà iniziare la stagione sciistica, ha spiegato che la decisione per la quale “in Trentino la zona arancione varrà da lunedì è per rispetto di chi lavora, ad esempio i ristoratori, e si è organizzato per domenica, giorno di San Valentino”.
Per quanto riguarda la zona gialla, dal 15 febbraio saranno 15 le regioni nella fascia più bassa di rischio: oltre alla Sicilia, si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise (con diversi comuni rossi), Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto.
Ecco dunque le disposizioni da rispettare nelle varie zone.
COSA SI PUÒ FARE IN ZONA GIALLA
Spostamenti
Ci si può spostare tra le 5 e le ore 22, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle 22 alle 5 ci si può spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Visite a parenti o amici
È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Bar e Ristorazione
È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in questa fascia oraria agli esecenti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.
Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Vanno comunque rispettate le norme sul distanziamento, sugli ingressi scaglionati e sulla sosta nei locali solo per il tempo necessario all’acquisto dei beni.
Cultura
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
Attività motoria o sportiva
È possibile praticare l’attività venatoria. rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.