A seguito di alcuni casi di positività al Coronavirus da parte di dipendenti del Comune di Matera e per prevenire la diffusione di contagi, il sindaco Domenico Bennardi ha pubblicato un’ordinanza che disciplina l’accesso agli uffici del Comune di Matera in vigore fino al 6 aprile 2021. Di seguito il testo integrale dell’ordinanza che disciplina la chiusura del Comune al pubblico nelle giornate dii mercoledì 10 e giovedì 11 marzo 2021 e quella che disciplina l’ accesso uffici Comune di Matera in vigore fino al 6 aprile 2021.
ORDINANZA CHE DISCIPLINA LA CHIUSURA DEL COMUNE AL PUBBLICO NELLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ 10 E GIOVEDÌ 11 MARZO 2021
Chiusura del palazzo del Comune di Matera per i giorni 10 e 11 marzo 2021 – disposizioni organizzative.
IL SINDACO
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI:
• il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020,
n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 1’8 agosto 2020 n.198;
• il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 07 settembre 2020, n.222;
• l’Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 agosto 2020, n.202;
• l’Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 agosto 2020, n.204;
• l’Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materiadi contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 settembre 2020, n.234;
• l’Ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materiadi contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da cOVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 settembre 2020, n.239;
• l’Ordinanza del Ministro della Salute 07 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.249;
• il decreto legge 07 ottobre 2020 n.125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionalefino al 31 gennaio 2020;
• il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate, fino al 13 novembre, le disposizionicontenute nel Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
• il decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela dellasalute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19» e, in particolare, l’articolo 30;
• il decreto-legge 30 novembre 2020, n.157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 24;
• il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischisanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioniattuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020;
• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare irischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia dicontenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
DATO ATTO che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto-legge14 gennaio 2021, n.2 (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Basilicata”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
PRESO ATTO che sono stati segnalati casi sospetti di positività Covid-19 tra i dipendenti del Comune di Matera;
ACCERTATA la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID 19 ed assicurare la massima sicurezza per tutti coloro che lavorano nella sede comunale o che vi accedono;
CONSIDERATO che le vigenti indicazioni in materia indicano l’opportunità di procedere alla sanificazione di tutti i locali del Palazzo di città;
VISTO l’art.50, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato
ORDINA
-la chiusura degli uffici del Palazzo del Comune di Matera per i giorni 10 e 11 marzo 2021, al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni di sanificazione dei locali;
– il divieto totale di accesso agli uffici ai dipendenti ed agli utenti con esclusione delle attività connesseai servizi pubblici essenziali di seguito indicati:
– STATO CIVILE – REGISTRAZIONE NASCITE E MORTI;
– SERVIZI CIMITERIALI;
– POLIZIA LOCALE – ATTIVITA’ RICHIESTA DALL’A.G. TSO – PRONTO INTERVENTO E RICEZIONE ATTI;- PROTEZIONE CIVILE;
– la sospensione delle attività di pulizia del Palazzo ad opera della ditta affidataria per i giorni10.03.2021 e 11.03.2021.
– la chiusura per il medesimo periodo del bar posto al piano terra con obbligo a carico del gestore diprocedere alla sanificazione dei relativi locali.
AVVERTE
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, salvo eventuali nuove e successive disposizioni.
DISPONE
Di demandare ai Dirigenti l’adozione delle misure organizzative inerenti l’eventuale attivazione di prestazioni lavorative in modalità smart-working.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale dell’Ente e che sia trasmessa a:
– Prefettura di Matera PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it
– Regione Basilicata -Protezione Civile
PEC: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
– Questura di Matera – PEC: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
– Azienda Sanitaria Matera PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
– Dirigenti comunali per quanto di competenza.
INFORMA
Che, ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione all’Albo pretorio comunale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
È inoltre consentito presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line della Provincia di Matera.
Comune di Matera lì, 09/03/2021
IL SINDACO DOMENICO BENNARDI
–
ORDINANZA CHE DISCIPLINA L’ ACCESSO UFFICI COMUNE DI MATERA IN VIGORE FINO AL 6 APRILE 2021.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 22 maggio 2020, che, in ragione del perdurare dell’emergenza dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti;
Visti i consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Viste le raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un apposito sito web cui si rinvia www.who.int;
Viste le circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n. 3190 emessa in data 03.02.2020;
Vista la Direttiva n. 1 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il D.P.G.R n° 43 del 6 marzo 2020: “Istituzione dell’unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Viste le indicazioni fornite dal Dirigente comunale del servizio di prevenzione e protezione in data 05.03.2020, prot. 20649;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, il quale proroga fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il quale ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza di cui ai provvedimenti sopra citati, oltre a disporre l’ultrattività del D.P.C.M. 7 settembre 2020;
Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante disposizioni attuative delle norme recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Letti in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 3 del suddetto D.P.C.M., nella parte in cui si dispone di incentivare nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il lavoro agile, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; il che determina l’impossibilità di garantire la presenza fisica dei dipendenti comunali presso gli uffici, con conseguente necessità di regolare rigidamente tempi e modi di accesso degli utenti;
Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con il quale, tra l’altro, è stato reintrodotto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di tenere le riunioni con modalità da remoto (salva la sussistenza di motivate ragioni);
Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, con il quale sono state introdotte ulteriori restrizioni, rispetto a quelle già previste in precedenza;
Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dd. 19.10.2020, con il quale si incentiva nuovamente il ricorso a forme di lavoro agile per i dipendenti pubblici, prescrivendo soglie minime di smart working da raggiungere;
Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con il quale le restrizioni/prescrizioni sono state aumentate
proporzionalmente all’aggravarsi della situazione epidemiologica nel Paese, distinguendo in quest’ultimo tre zone, caratterizzate da limitazioni e prescrizioni più rigide a seconda della gravità della situazione sanitaria di ogni singola Regione (“scenari”);
Visto il D.L. 2 dicembre 2020 n. 158, recante Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
Visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonchè del decretolegge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dd. 23.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020, con il quale sono state prorogate fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dd. 19.10.2020, con il quale si era incentivato nuovamente il ricorso a forme di lavoro agile per i dipendenti pubblici, prescrivendo soglie minime di smart working da raggiungere;
Visto il decreto dd. 20.01.2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2021, con il quale sono state ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui ai decreti dd. 19.10.2020 e dd. 23.12.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
Visto il D.L. 31.12.2020, n. 183, con il quale, tra l’altro, sono stati prorogati i termini di efficacia di numerosi provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20.01.2021, di proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, che proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato emergenziale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 5 del 27 febbraio 2021 : “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19”;
Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
CONSIDERATO CHE:
– è previsto che i sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienicosanitarie;
– è previsto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
RITENUTO:
– in linea con le indicazioni ministeriali di dover adottare indirizzi comportamentali e di contenimentodella diffusione del contagio anche all’interno degli uffici e delle sedi comunali, a beneficio della cittadinanza e dei lavoratori dipendenti dell’Amministrazione;
– per l’effetto, limitare l’accesso agli uffici comunali per ragioni di tutela della salute pubblica;
– raccomandare al personale interno di utilizzare le medesime modalità di comunicazione con i colleghi dialtri uffici/servizi, evitando di lasciare la propria postazione, se non per casi di estrema necessità, utilizzando per le comunicazioni interne tutte le forme di trasmissione/comunicazione telefonica e/o telematica;
– in ogni caso necessario garantire i servizi “essenziali” o comunque quelli che si ritiene opportuno nonsospendere nemmeno in questa fase, salvo diverse disposizioni comunali e/o ministeriali;
– opportuno raccomandare di ridurre al minimo gli incontri di tipo aggregativo e quando non rinviabili dirispettare comunque e sempre una distanza di almeno 1 metro oltre a tutte le altre precauzioni già in essere;
– che una significativa parte dei servizi di competenza dell’Amministrazione Comunale possano essereefficacemente garantiti mediante ricorso a mezzi di comunicazione telefonici o telematici;
RITENUTO ALTRESI’
– di disporre, in un’ottica di prevenzione, ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la salute pubblica,prevenendo le condizioni di diffusione del virus;
– di dover limitare, l’accesso al pubblico presso gli uffici e le sedi comunali, ricorrendo a modalità dicomunicazione e gestione del lavoro a distanza mediante mezzi telefonici e telematici;
– che la suddetta disciplina fa salva in ogni caso l’erogazione dei servizi essenziali o che non possonoessere interrotti, ferma restando la limitazione e regolamentazione degli accessi;
VISTO:
l’art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATI
– Le raccomandazioni ministeriali;
– i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;- gli atti della Regione Basilicata;
ORDINA
Ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 6, il seguente assetto regolamentare dell’accesso dell’utenza agli uffici comunali:
A) Per i SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI di seguito elencati:
– STATO CIVILE – REGISTRAZIONE NASCITE E MORTI;
– SERVIZI CIMITERIALI: TUMULAZIONI, INUMAZIONI;
– POLIZIA LOCALE – ATTIVITA’ RICHIESTA DALL’A.G. – TSO – PRONTO INTERVENTO E RICEZIONE ATTI;
– PROTEZIONE CIVILE;
e per i SERVIZI NON ESSENZIALI e di seguito elencati:
– UFFICIO PROTOCOLLO (OVE NON SIA POSSIBILE L’INVIO ATTRAVERSO PEC);
– CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI E TRIBUTARI;
– RILASCIO CERTIFICATI E ATTI NOTORI/AUTENTICHE PRESSO GLI SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI;
L’accesso agli uffici comunali sarà sempre consentito negli orari di apertura al pubblico, con la limitazione di un massimo di n.2 persone alla volta, PREVIA ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE GENERALITA’ e sempre nel rispetto della distanza sopra detta;
B) Per tutti gli altri SERVIZI riportati nella tabella allegata.
Le modalità di interazione con gli uffici comunali SONO QUELLI DELLA COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA O A MEZZO TELEFONO, ai riferimenti di contatto indicati; in ipotesi di mancata risoluzione della pratica con le predette modalità e in caso di termini in scadenza nel periodo di vigenza della presente disposizione, l’accesso agli Uffici sarà consentito previo appuntamento telefonico;
FA PRESENTE
Che accanto al servizio di prenotazione telefonica, per il servizio di richiesta della CARTA DI IDENTITA’ELETTRONICA è attiva la c.d. AGENDA CIE, per cui cittadini potranno, secondo le indicazioni contenute all’indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it, registrarsi e prenotare il rilascio del documento;
che il servizio di prenotazione telefonica, ai numeri e per tutti i servizi sopra indicati, sarà attivo tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
PRECISA ALTRESI’
Che tale ordinanza ha scopi puramente preventivi e precauzionali e si invita pertanto la cittadinanza e il personale dipendente ad evitare allarmismi;
che essa avrà vigore a partire dal giorno 10 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021, con possibilità di proroga in caso di necessità
ORDINA, INOLTRE
Alla Polizia Municipale, al servizio Guardie Giurate, al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali ed al personale incaricato presso i singoli servizi di vigilare sulla rigorosa osservanza della predetta ordinanza.
Al personale interno, per le comunicazioni/trasmissioni intersettoriali e tra uffici, di utilizzare modalità di comunicazione/trasmissione telefonica e/o telematica, evitando di lasciare la propria postazione, se non per casi di estrema necessità.
Comune di Matera lì, 09/03/2021
IL SINDACO DOMENICO BENNARDI