Con ordinanza dirigenziale della Polizia Locale di Matera è stata regolamentata la circolazione dei velocipedi e dei dispositivi per la micromobilità elettrica nelle Aree Pedonali Urbane (APU).Di seguito il testo integrale sottoscritto dal comandante della Polizia Locale di Matera, Paolo Milillo.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
– il transito dei velocipedi nelle aree pedonali è di norma consentito, secondo le disposizionidel Codice della Strada, ed in tali casi i ciclisti sono tenuti a prestare la dovuta cautela, evitando di generare situazioni di pericolo per i pedoni;
– che a norma del c. 4 art. 182 CdS, “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, perle condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”;
Preso atto delle numerose segnalazioni con le quali privati cittadini hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, determinati dal transito irregolare e dalla velocità non adeguata con la quale velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o acceleratori di vario genere attraversano le Aree Pedonali Urbane (APU) pregiudicando la incolumità dei pedoni e, in particolare, delle utenze più deboli;
Considerato che la suddetta circostanza è stata confermata a più riprese dal personale di Polizia Locale operante durante i relativi turni di servizio all’interno delle predette aree;
Valutata pertanto la situazione di pericolosità rappresentata da coloro che transitano a bordo di velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o di ogni altro dispositivo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel) nelle aree pedonali;
Ravvisata l’esigenza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione pedonale, di adottare il relativo provvedimento con il quale disciplinare la circolazione dei velocipedi a due o più ruote, dei monopattini, anche elettrici e di ogni altro genere di veicolo utilizzato per la micromobilità elettrica all’ interno delle APU;
Riconosciuto che la limitazione al transito per tali tipi di veicoli all’ interno delle APU comporta l’obbligo per i conducenti di scendere e condurli a mano;
Visto I’art.3 del Codice della Strada il quale, al punto 2, prevede che “………….. ln particolari condizioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”;
Visto il C.d.S. emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
ORDINA
per i motivi in premessa esposti nelle Aree Pedonali Urbane (APU):
– l’istituzione del divieto di circolazione a tutti i velocipedi e monopattini, anche elettrici, e a ogni altro genere di veicolo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel);
DISPONE
-che l’ingresso all’interno delle aree pedonali urbane dei suddetti veicoli resta consentito unicamente se condotti a mano.
AVVERTE
che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta a carico dei trasgressori l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 182 del D.Lgs.
285/92.
INFORMA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’ Ispettore Sup. Giuseppe LA GUARDIA del Settore Polizia Locale – Ufficio Traffico.
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del
C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE altresì che il provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Matera;
la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo Pec, a cura del Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di Matera, alla Questura di Matera, al Comando provinciale dei Carabinieri di Matera, alla Guardia di Finanza.
Questa amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanzza della presente ordinanza.
Divieto circolazione biciclette, monopattini e dispositivi per micromobilità elettrica nelle Aree Pedonali Urbane (APU) di Matera, ordinanza Polizia Locale, il post del sindaco Bennardi
Le isole pedonali oltre ad essere aree libere dai clacson e dai tubi di scarico, devono essere zone più vivibili, in cui sia considerato un diritto anche la lentezza e la tranquillità di ogni cittadino.
Nelle aree perdonali i ciclisti sono tenuti a prestare massima cautela e condurre il veicolo a mano nel caso crei intralcio o pericolo per i pedoni, a stabilirlo è il Codice della Strada (art. 182 CdS). Purtroppo in considerazione delle numerose segnalazioni arrivate in Comune, la piazza centrale e via del Corso erano diventate poco sicure per pedoni, bambini e anziani, ciò per colpa evidentemente di pochi incivili. La polizia municipale era limitata nella sua azione sanzionatoria in assenza di una segnaletica verticale. Il senso di questa ordinanza del Comandante della Polizia Municipale intende perseguire un indirizzo ben preciso di questa amministrazione: la tutela, prima di ogni altra cosa, dei più fragili, pedoni, anziani, bambini. Era giusto disciplinare il transito in piazza Vittorio Veneto.
Ho notato molte voci a favore di questo provvedimento ma anche alcune in netto disaccordo. Spesso si reclama più presenza, più controlli, più sanzioni da parte dei vigili, ma questi devono essere messi nelle condizioni di operare in un contesto preciso di regolamentazione urbana. Sicuramente c’è da fare ancora un grande lavoro per far crescere quel senso civico diffuso che anche in assenza di ordinanze, consente di vivere e condividere la città in sicurezza, sono sicuro che ci arriveremo presto, ma fino ad allora è opportuno cercare di prevenire incidenti.
Questa amministrazione rimane comunque a favore della mobilità elettrica, dolce e sostenibile, appena il Consiglio Comunale potrà adottare il PUMS che contiene un Biciplan fatto molto bene, potremo lavorare a piste ciclabili organiche, pensate e realizzate con criterio, che possano collegare le aree urbane e i quartieri. Confido a tale scopo nella celerità e nel lavoro delle commissioni e del Consiglio Comunale.
Infine una buona notizia, ho chiesto il ripristino di una pista ciclabile, tra le più belle che abbiamo nell’area extraurbana, quella del Pantano. Chi come me la frequentava sa quanto sia valida anche per podisti e runners. Spero possa essere pronta in autunno.
Il cartello con il divieto che istituisce circolazione biciclette, monopattini e dispositivi per micromobilità elettrica nelle Aree Pedonali Urbane (APU) di Matera (foto www.SassiLive.it)
Mi chiedo, e lo chiedo al Dirigente P.L. e al Sig. Sindaco, se piuttosto che vietare a chiunque (anche bambini, lavoratori che raggiungono il centro in bici, padri di famiglia che portano a spasso i bambini piccoli in
bicicletta, ciclisti responsabili), privando i cittadini di un diritto, non sarebbe bastato applicare le vigenti sanzioni previste dal codice della strada, articolo 182 comma 4, a quei ciclisti indisciplinati? Di seguito, si riporta, per l’uso che se ne volesse fare, dell’estratto dall prontuario del CDS ( in dotazione a ogni pattuglia di Polizia Stradale):
Articolo 182, comma 4
Ciclista che, avuto riguardo per le condizioni della circolazione, non conduceva il proprio veicolo a mano, nonostante fosse di intralcio o di pericolo per i pedoni.
Sanzioni accessorie
Non previste
Note operative
* In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza
Sanzione pecuniaria (euro)
ore diurne: 26,00
ore notturne: 26,00
riduzione 30% entro 5 giorni ore diurne: 18,20
riduzione 30% entro 5 giorni ore notturne: 18,20