Il Sindaco di Matera ha firmato l’ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.
“Durante le festività natalizie ed in occasione della notte di Capodanno è consuetudine – spiega il sindaco Bennardi – festeggiare con l’accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria; questa usanza di lanciare botti e petardi ha causato in passato lesioni, anche gravi, alle persone che li maneggiavano o che ne venivano accidentalmente colpiti. Lo scoppio di petardi e altri artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno non solo all’uomo ma anche gli animali domestici ed alla fauna selvatica. Ogni anno, per effetto delle esplosioni del materiale pirotecnico si registrano e riscontrano danni al patrimonio pubblico e/o privato ed il materiale residuale di fuochi e petardi si disperde nell’ambiente deturpando il decoro urbano e pregiudicando l’igiene pubblica delle strade e aree comuni. Ulteriormente questa usanza costituisce una fonte di inquinamento ambientale in ragione dell’emissione di sostanze inquinanti prodotte dalle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all’emissione di sostanze nocive per la salute delle persone. I rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita.”
Il divieto è previsto dalle ore 9:00 del giorno 24 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 del 7 gennaio 2022 e riguarda – indica l’ordinanza – l’esplosione di artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi, in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti. Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.
Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose, ect. Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico. Rimane comunque vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.
Si ricorda che la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981. I controlli saranno effettuati dalle forze dell’ordine incaricate, Polizia Locale e Polizia di Stato.