L’Ufficio Foreste e Tutela del territorio del Dipartimento Agricoltura ritiene doveroso replicare immediatamente alle inesattezze contenute nel comunicato stampa diffuso da Dina Sileo di Forza Italia, sul tema della formazione dei cani qualificati per caccia e controllo faunistico in Basilicata, con le seguenti precisazioni.
Appare quantomeno inopportuno diffondere inutili allarmismi a mezzo stampa che vanno a confondere strumentalmente i tanti cacciatori lucani, rimandando piuttosto alla lettura più precisa dei documenti e degli atti relativi alle azioni che il Dipartimento sta mettendo in atto, relative al settore caccia.
La Regione Basilicata e l’ENCI, soggetto di riferimento in ambito nazionale per la formazione, la qualificazione, l’aggiornamento di giudici esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei cani – e non semplice ente di natura privatistica – hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa teso a far convergere determinate azioni verso una procedura e una metodologia comune.
Il protocollo sottoscritto è un documento dalle larghe maglie adottato per consentire a tutti coloro che intendono effettuare attività di controllo della fauna selvatica, con la tecnica della girata, di dotare il proprio ausiliario della prescritta abilitazione ENCI.
L’ISPRA (Ente pubblico di ricerca), nell’ambito delle attività di controllo della fauna selvatica (girata) ha stabilito, attraverso le Linee Guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette e secondo un orientamento ormai indiscutibile, che ove sia richiesto l’utilizzo di cani, questi debbano essere provvisti di specifica abilitazione ENCI.
D’altra parte la Regione Basilicata già nel 2014 (con DGR n°494/2014 adottata all’epoca dal Dipartimento Ambiente che aveva delega sulla Caccia) ha disciplinato, per il Parco Gallipoli Cognato, quali debbano essere le razze da utilizzare ed ha prescritto che gli ausiliari da impiegare nelle attività di selecontrollo debbano essere muniti di specifica abilitazione cinofila rilasciata dall’ENCI.
Non è certo una “campagna pubblicitaria” del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali che ha acquisito la delega dal 2015, né un capriccio della Regione Basilicata ad aver indotto ad assumere tali decisioni, bensì l’esigenza, ben più rilevante, di adeguarsi a quanto previsto dall’ISPRA nei relativi pareri.
Entrando nello specifico dei rilievi della Sileo, va detto che la Regione, in merito agli ausiliari da utilizzare nell’esercizio venatorio, non ha mai disciplinato o imposto l’utilizzo di particolari razze canine.
Né vi è traccia – nel testo della l. 157/1992 – di una previsione che disciplini le razze. Per cui è assai arduo pensare che vi possa essere stata una violazione di una norma nazionale da parte della Regione Basilicata con l’adozione di un semplice Protocollo di Intesa.
Per tali motivi le affermazioni della Sileo sono azzardate ed ingiustificate.
Nessun timore, dunque, per i cacciatori che dal 1 ottobre si accingono ad andare a caccia: l’attività venatoria sarà consentita per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.
E’ bene precisare che la Regione, al fine di assicurare una disciplina unitaria su tutto il territorio regionale, avvierà dei corsi per le abilitazioni dei conduttori di cani da traccia, dei conduttori di cani da limiere, oltre che per le abilitazioni per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e per l’abilitazione per il controllo. Nulla di più.
In merito poi alla sentenza della Corte Costituzionale, la Regione Basilicata aveva già a suo tempo previsto (art. 28 L.R. 2/1995) la possibilità che “I piani di abbattimento di cui al comma 1 devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste potranno, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si effettua l’abbattimento, delle guardie forestali e comunali, dei selecontrollori debitamente formati dalle Province di appartenenza o dagli Enti Gestori delle Aree Protette, nonché dagli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 45, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia…”
Inoltre, a testimoniare il proprio impegno affinché anche la norma di rango nazionale possa trovare adeguamento rispetto alle attuali esigenze, si precisa che è stata predisposta ed approvata in Conferenza Stato-Regione la modifica dell’art. 19 della legge nazionale n. 157/92, successivamente discussa in Commissione Politiche Agricole, che è tuttora in discussione/approvazione da parte del governo nazionale.
Per onor di cronaca, si ritiene doveroso informare che si è ottenuta una deroga dall’ENCI rispetto a quanto stabilito dalla DGR 148/2017, con la quale si potrà procedere ad abilitare cani selettivi su cinghiali anche se non iscritti all’ENCI, per un periodo di due anni.
Evidenziamo infine per buona pace di critici e detrattori che, i costi per ottenere un’abilitazione ENCI ad un cane limiere, oscilleranno da un minimo di € 62,50 per i cani con pedigree ad un massimo di € 117,00 per i cani senza pedigree a tutto vantaggio della sicurezza e del rispetto delle norme.