Dal 31 marzo – con la fine dello Stato di emergenza – cambiano le regole della lotta al Covid 19. Termina anche il sistema delle zone a colori, si scioglie il Comitato tecnico scientifico e non sarà più attiva la struttura commissariale guidata dal generale, Francesco Paolo Figliuolo.
Ecco la road map del governo per l’uscita dalla pandemia.
COSA SI PUÒ FARE DAL 1 APRILE
Green Pass base per lavoro e stadi. Super per palestre e luoghi al chiuso
Torna il grande pubblico negli impianti sportivi all’aperto e al chiuso con innalzamento della capienze al 100%. Per assistere agli spettacoli all’aperto e agli eventi e competizioni sportive dall’1 al 30 aprile è necessario il Green Pass base e la mascherina Ffp2. Mentre per cinema, teatri, sale da concerto, eventi e le competizioni sportive in palestre, strutture e palazzetti al chiuso resta l’obbligo di Green Pass rafforzato fino al 30 aprile.
Sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.
Via libera per negozi, parrucchieri. Resta quello base per i locali al chiuso
Dal primo aprile si potrà entrare in tutti i negozi senza mostrare alcuna certificazione, ma fino al 30 aprile servirà la mascherina, anche chirurgica. Via l’obbligo di esibire in bar e ristoranti all’aperto il Green Pass rafforzato. Per i locali al chiuso invece fino al 30 aprile per consumazioni sarà necessario presentare il certificato base, che si ottiene anche con un tampone negativo. Per parrucchieri, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici non sarà più richiesto il Green Pass.
Super Green pass nelle discoteche e feste
Per entrare nei locali, nelle sale da ballo e nelle discoteche sarà necessario, fino al 30 aprile, mostrare il Green Pass rafforzato. Il certificato Super sarà richiesto anche in caso di feste nei locali e altre iniziative che comportino assembramenti. Le discoteche tornano alla capienza piena. È richiesta la mascherina chirurgica, che si può togliere sulla pista da ballo.
Green Pass base per i trasporti
Sui mezzi di trasporto locale fino al 30 aprile sarà sufficiente mostrare il Green Pass base, mentre l’uso della mascherina Ffp2 sarà obbligatorio fino al 30 aprile “sui mezzi di trasporto scolastico dedicati agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado”. Sui treni, aerei e navi a lunga percorrenza fino al 30 aprile per viaggiare obbligo di solo Green Pass base.
Niente Green Pass in hotel
Via l’obbligo di mostrare il certificato verde – sia base che rafforzato – per soggiornare in hotel e strutture recettive. Sarà invece indispensabile il Super Green Pass fino al 30 aprile per le aree benessere, le piscine al chiuso e gli spogliatoi.
POSITIVI E QUARANTENE
Per quanto riguarda i positivi resta “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. L’uscita dall’isolamento dei positivi dovrà essere certificata dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. Nel decreto non sono fissati tempi per l’esecuzione del test. Ma attenzione perché lo stesso decreto rimanda chiaramente a una circolare del ministero della Salute. E proprio dal dicastero guidato da Roberto Speranza fanno sapere che, come spiegato su Repubblica anche nei giorni scorsi, le regole per l’isolamento dei positivi non cambieranno: i vaccinati dovranno stare a casa per 7 giorni e poi potranno eseguire un tampone; i non vaccinati dovranno stare in isolamento per 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi, e poi potranno effettuare il test.
Dal 1° aprile per i ‘contatti stretti’ dei positivi “si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
Scuola
Cambiano le regole anche per la scuola in merito alla gestione dei casi di positività: – Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.