Entro il 16 Giugno 2014 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (Imu) dovuta per l’anno d’imposta 2014.
Per quanto attiene la Tasi, il versamento della prima rata fissato inizialmente al 16 giugno 2014 è stato prorogato al 16 Ottobre 2014, (salva diversa determinazione del legislatore) nelle more che il Consiglio Comunale approvi il regolamento e le relative aliquote a cui seguirà successivo avviso puntuale delle definizioni prese in merito.
Con riferimento alla TARI, sarà a cura del Comune predisporre ed inviare, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento contente l’indicazione analitica degli elementi del debito dovuto e dei termini di pagamento.
Di seguito il testo integrale della delibera relativa alla IUC 2014. COMUNE DI MATERA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la Legge del 27/12/2013, n.147 (c.d. legge di stabilità) istitutiva, a decorrere dal 01.01.2014, dell’imposta unica
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di
immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Visto la L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
Visto l’art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213;
Visto l’art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228;
Visto l’art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;
Visto l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54;
Visti gli artt.1 e 2 del D.L.06/03/2014, n.16 coordinato con la legge di conversione 02/05/2014, n.68;
INFORMA
che entro il 16 GIUGNO 2014 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria
(I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2014.
ATTENZIONE!
A norma dell’art. 1 comma 707 della.L. 147/2013, sono esenti dall’imposta municipale propria:
– l’abitazione principale e le relative pertinenze eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– le fattispecie previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992,
n. 504;
– Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni,
comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali, Asl, istituzioni sanitarie pubbliche
autonome
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
– i terreni agricoli (il Comune di Matera è classificato dalla circolare MEF n. 9/E/1993 come zona totalmente
collinare e come tale i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’imposta, per effetto del combinato disposto
del comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2012, del comma 8 dell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 e del comma 1, lettera
h), dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992).
– I fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis D.L. n. 30/12/1993, n.557 convertito dalla
L.26/02/1994, n.133 posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
sociale;
– al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, anche se di proprietà esclusivamente del coniuge non assegnatario,
disposto a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione e come tale unico obbligato tributario, a condizione
che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
– Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. bene merce), fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
– fabbricati costruiti e destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui alla lettera i) dell’art.7 del D.Lgs 504/92
(art.2, comma 3, D.L.102/2013).
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari;
– Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. delle Infrastrutture 22/04/2008,
pubblicato nella G.U n.146 del 24/04/2008, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
– A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale di vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.L.gso 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
– l’unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto:
a) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
b) All’unità immobiliare (una soltanto) e alle relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a
condizione che la rendita catastale dello stesso immobile non superi il valore di euro 500 (cinquecento).
c) da cittadini già residenti nel comune di Matera che, per motivi di studio o di lavoro, abbiano posto la propria residenza e quella del proprio nucleo familiare fuori dal comune, a condizione che l’abitazione non risulti locata e che il soggetto passivo ed i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono altri immobili o porzioni di immobili.
Il versamento del saldo dell’imposta deve eseguirsi entro il 16/12/2014.
SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
A partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art.9-bis del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMPOSTA: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli altri immobili esenti dall’imposta.
BASE IMPONIBILE:
– Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10)
160
Cat. A/10
80
Cat. B
140
Cat. C/1
55
Cat. C/2-C/6-C/7
160
Cat. C/3-C/4-C/5
140
Cat. D (no D/5)
65
Cat. D/5
80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
– Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
– Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
ALIQUOTE: A norma dell’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 il versamento della prima rata deve eseguirsi applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nei 12 mesi dell’anno precedente, vale a dire quelle dell’anno 2013. Le aliquote deliberate per il 2014 devono applicarsi solo in sede di pagamento del saldo. Si riportano le aliquote vigenti nel 2013:
Fattispecie
Aliquote 2013
Abitazione principale e pertinenze
0,40%
Tutti gli altri immobili
0,96%
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
DETRAZIONE: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di €.200 , da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
CALCOLO DELL’IMPOSTA: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Dal 2013 non si applica più la quota statale del tributo. Pertanto, fatto eccezione per quanto di seguito indicato, il tributo deve versarsi interamente al comune.
Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D il tributo deve invece calcolarsi come segue:
– Quota statale: applicando l’aliquota base dello 0,76%
– Quota comunale: applicando la maggiorazione del 0,20% dell’aliquota base deliberata dal Consiglio Comunale nell’anno 2013;
– Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune.
PAGAMENTO: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati o il bollettino di conto corrente postale approvato con D.M. 23/11/2012, intestato al c/c postale n.1008857615, “Pagamento IMU”. Il codice comune da indicare è F052. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.
Tipologia immobili
Codice IMU quota Comune
Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze
3912
=====
Fabbricati rurali strumentali no cat D
3913
=====
Fabbricati rurali strumentali cat D
=======
3925
Terreni
3914
=====
Aree fabbricabili
3916
=====
Immobili produttivi cat D
3930
3925
Altri fabbricati
3918
=====
Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione dell’anno 2013 deve essere presentata entro il 30/06/2014. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale.
Per quanto attiene la TASI, il versamento della prima rata fissato inizialmente al 16 giugno 2014 è stato prorogato al 16 OTTOBRE 2014, (salva diversa determinazione del legislatore) nelle more che il Consiglio Comunale approvi il regolamento e le relative aliquote a cui seguirà successivo avviso puntuale delle definizioni prese in merito.
Con riferimento alla TARI, sarà a cura del Comune predisporre ed inviare, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento contente l’indicazione analitica degli elementi del debito dovuto e dei termini di pagamento.
Per maggiori informazioni:
Comune di Matera – Ufficio Tributi – Via A.Moro.
E-mail: tributi.debonis@comune.mt.it – PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
Tel. 0835-241305 – sito internet: www.comune.mt.it
31 maggio 2014 Il Funzionario Responsabile
Dott. Michele De Bonis