Il Comune di Matera ha pubblicato un’ordinanza che disciplina in modo più rigido la distribuzione di volantini, brochure e qualsiasi materiale pubblicitario per strada, sui parabrezza o sul lunotto delle auto o nelle cassette “postali o per materiali pubblicitari” presenti sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private.
Riportiamo di seguito il testo integrale dell’ordinanza pubblicata dal dirigente del Comune di Matera Franco Pepe
DIVIETO DISTRIBUZIONE VOLANTINI, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO
Reso atto del fenomeno diffuso della promozione pubblicitaria inerente sia le attività economiche che gli organismi “onlus” per mezzo del sistema del volantinaggio “porta a porta”;
considerato che la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliants nelle vie, nellepiazze, negli androni delle residenze, in contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico,sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle intersezioni stradali, e su qualsiasimanufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e lasegnaletica stradale;
che, tali forme di pubblicità sono spesso causa di un abnorme deposito di rifiuti di difficileraccolta, dell’imbrattamento del suolo pubblico, dell’occlusione delle caditoie;
preso atto altresì che, il perdurare del fenomeno riverbera conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l’igiene pubblica, nonché un ulterioreaggravio di costi di gestione per l’amministrazione;
ritenuto opportuno e necessario intervenire, in modo rigoroso per una corretta politica di tutelaambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica;
ritenuto dover regolamentare l’attività di distribuzione dei depliants, opuscoli, volantini emanifesti lungo le strade di tutto il territorio comunale;
visto l’art. 107, del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. eintegr.;
visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. e integr.;
vista la Legge 24.11.1989, n. 681 e succ. modif. e integr.;
visto il D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e succ. modif. e integr.;
visto il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la pulizia del territorio,approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 23.02.2010;
ordina
E’ fatto divieto a tutte le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro “onlus”, dieffettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altrosupporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistantile abitazioni, condomini o attività;
E’ fatto divieto di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
E’ fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità degli incroci;
E’ fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali”porta a porta” intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/ocondominiali.
Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all’esterno degli immobili privatio condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ognilato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, al pari dialtra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dallecassette stesse.
È fatto divieto agli amministratori condominiali e a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili “cassette postali o per materiali pubblicitari” che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente. Per le cassette difformi, già installate, è concesso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione perrimuoverle e/o sostituirle. Su tali cassette postali (o in altro luogo all’esterno degli immobili) i condomini e gli Amministratori condominiali sono co-obbligati ad esporre il cognome, il nome e la sede dell’amministratore condominiale;
Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell’imposta comunale di pubblicità. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.L. ed al Settore Manutenzione Urbana del Comune di Matera, la data di inizio delle operazioni e l’itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.
Avverte che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominali e/ocittadini proprietari degli immobili dotati di “cassette postali e/o pubblicitarie” non conformi, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più graveillecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. 507/93e dal d.lgs. 267/2000:
a) per le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro “onlus” commissionarie/o beneficiari della pubblicità: sanzione amministrativa pecuniaria da €. 206,00 (euro 206/00) a €. 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: sanzione amministrativapecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre alrimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
c) per i proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: sanzione amministrativapecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre alrimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata dellaviolazione o dalla notificazione della stessa.
Dispone che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo pretorio, avviso pubblico daaffiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Enteall’indirizzo: http://www.comune.mt.it/it/ordinanze
Gli Agenti di Polizia Municipale e le altre forze dell’Ordine, sono incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente Ordinanza e dell’applicazione dellesanzioni previste a carico dei trasgressori.
Informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.,avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -TAR Basilicata- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimentodella presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n. 1199).
Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.
Matera, 9 dicembre 2011
Il dirigente Dott. Franco Pepe
Io ho un attività Sulla quale la crisi si fa sentire E quindi ci tocca fare delle promozioni per venire incontro alla gente Visto che in giro ci sono pochi soldi E’ l’unico modo per pubblicizzarlo è lo strumento del volantinaggio Grazie per questa ordinanza Adesso ci avete messo proprio di c…. a terra E poi non dite che dinviamo incentivare le nostre attività voi siete i primi a spiegarci le. gambe grazie ancora.
Da quello che ho capito con questa ordinanza si intende far fronte al volantinaggio selvaggio, però nessuno ti vieta di distribuire i volantini secondo le regole.
Poi è da vedere se i vigili controlleranno veramente… E di questo ne dubito…
non riesco a capire come questa ordinanza possa penalizzare le aziende o imprese che siano!basta farlo in modo corretto!se continuiamo a farci spaventare dalle regole non riusciremo mai a crescere come città
L’immissione del volantino (non affrancato) nella cassetta postale e’ una chiara violazione delle leggi ed e’ gia’ stata sanzionata in altri comuni d’Italia. La cassetta della posta e’ un deposito di posta, non un raccoglitore di monnezza NON RICHIESTA E SPESSO NON DESIDERATA !
Chi non la desidera puo’ mettere un pezzetto di carta con su scritto NO PUBBLICITA’ e se ve la mettono lo stesso fategli causa.
Buona l’idea del comune per evitare LO SCHIFO che si crea in citta’ soprattutto quando tira un po’ di vento. Schifo causato dai volantini e anche dall’incivilta’ di molti cittadini.
Bruttissima pero’ l’ordinanza ….
finalmente una cosa buona in città ma lo schifo ci sarà sempre
ma dico io gia ce la crisi e poi facciamo ste cose
invece di pagare a vuoto gli spazzini facciamo le cose serie
SINDACO DIMETTITI