Tolleranza zero per i comportamenti incivili, vietata dalle 22 alle 6 la vendita per asporto di alcolici e di bevande in bottiglia.
Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche per asporto. Il provvedimento, che si è reso necessario per tutelare l’incolumità dei cittadini, il decoro e la sicurezza urbana, vieta anche la vendita, sempre per il consumo all’esterno dei locali pubblici, di bevande contenute in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici, dalle ore 22 alle ore 6. Il divieto non si applica all’interno di bar, ristoranti o pizzerie e delle aree all’esterno di pertinenza degli esercizi.
Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede sanzioni amministrativa che possono variare da 25 a 500 euro.
“E’ necessario – spiega il Sindaco – porre un argine ai fenomeni di degrado che negli ultimi giorni hanno interessato molti luoghi della città. Sono moltissime le segnalazioni da parte di cittadini che lamentano comportamenti pericolosi da parte di giovani che agiscono spesso sotto l’effetto di alcol. Ho segnalato la situazione al Prefetto della città e ho chiesto al comandante della Polizia Locale di intensificare i controlli per evitare il ripetersi di queste situazioni di degrado. Ho inoltre inviato una lettera alle associazioni di categoria dei commercianti per il rispetto dei limiti per l’inquinamento acustico
E’ necessario che tutti facciano la propria parte per assicurare una maggiore sorveglianza dei luoghi della città diventati ostaggio di gruppi di irresponsabili che li devastano mettendo a rischio l’incolumità dei residenti e di chi vi transita. Di fronte a comportamenti di pura inciviltà urbana, al disprezzo della qualità dei luoghi, e della tranquillità degli abitanti, si impone una drastica operazione preventiva diretta anche ad evitare la violazione dell’elementare regola di sicurezza anti-covid che è quella del distanziamento personale”.
L’ordinanza sarà in vigore fino al 30 ottobre 2020.
Riportiamo di seguito il testo integrale dell’ordinanza pubblicata dal Comune di Matera per il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e di bevande alcoliche.
Premesso
che l’Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana el’incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattività, turistica e sportiva, ai fini di svago o semplice passione;
– che a tale scopo il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 7 luglio 2017, ha disciplinato comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini;
– che l’art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana al fine di garantire la sicurezza pubblica disciplina la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche, prevedendo in aggiunta a specifici, tassativi divieti ivi contenuti, la possibilità per il Sindaco di disciplinare in casi particolari e per aree circoscritte;
Rilevato che nelle aree del Centro Storico e dei Rioni Sassi si registrano situazioni di grave degrado a causa della presenza di numerosi giovani che, sotto l’effetto dell’alcool, si lasciano andare a schiamazzi e turbative della civile convivenza, anche lanciando bottiglie vuote con rischi per la pubblica e privata incolumità;
Considerato inoltre che occorre prevenire e contrastare il rischio di assembramenti, in conformità al disposto di cui al DPCM 11 giugno 2020 e dell’Ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020 del Presidente della Regione Basilicata;
Rilevata pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento situazioni che potrebbero determinare turbative al regolare svolgimento delle manifestazioni;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
la somministrazione per asporto di bevande alcooliche dalle ore 19:00 di ogni giorno ed il conseguente consumo di alcool in luoghi pubblici. Il divieto non si applica all’interno di Bar, Ristoranti o Pizzerie e delle aree all’esterno di pertinenza di detti esercizi.
Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e ss.mm.ii. ed in particolare, l’articolo 54, comma 4;
Informato il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii. Ordina
1) Ai fini della tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana e dell’igiene pubblica e per lemotivazioni indicate in premessa, è vietata:
la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro; la somministrazione per asporto di bevande alcooliche dalle ore 22 di ogni giorno ed il conseguente consumo di alcool in luoghi pubblici.
2) Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio.
3) La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio e rimaneefficace fino al 30 Ottobre 2020.
4) L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis,comma l-bis, del Testo da 25 a 500 euro.
5) Per le violazioni di cui alla presente ordinanza l’autorità competente è il sindaco.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Pefetto o in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tar della Basilicata, nel termine rispettivamente di 30 o 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
Spot pubblicitario…. Considerando la cronica totale assenza dalle strade cittadine di vigili urbani chi controllerà l’applicazione di questa ordinanza,? non certamente qualche vigile comodamente seduto in macchina o a chiacchierare con un collega presso qualche ingresso ZTL, dove ovviamente la loro presenza non serve visto il controllo elettronico in essere.