“Da notizie di stampa apprendo che l’amministrazione comunale di Matera attenderebbe da tre mesi una risposta dagli uffici della Regione Basilicata sul piano di caratterizzazione dell’area interessata ai lavori per il Parco integrato di Serra Rifusa. In realtà questa risposta è già arrivata, da ultimo con una nota del 3 gennaio scorso, nella quale vengono richiamati tutti i riferimenti di legge e viene chiarito che spetta al Comune di Matera, quale proprietario dell’area oggetto di abbandono di rifiuti, il compito di procedere all’immediata rimozione e allo smaltimento dei rifiuti che sono stati abbandonati. Il Comune deve inoltre svolgere nelle aree interessate un’indagine preliminare, non soggetta ad alcun procedimento di preventiva approvazione, e, nel caso in cui non si riscontri il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il procedimento di notifica si conclude con l’autocertificazione, fatte salve le attività di verifica e controllo da parte della Provincia di Matera. Nel caso in cui le indagini preliminari dovessero accertare il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il Comune di Matera dovrà predisporre il piano di caratterizzazione. I nostri uffici sono a disposizione per ogni utile chiarimento”.
È quanto afferma l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Gianni Rosa, in riferimento alle notizie pubblicate oggi dalla stampa locale.
Non ho in mano i carteggi intercorsi tra il Comune di Matera e la Regione Basilicata e neppure l’articolo di stampa al quale fa riferimento L’assessore G. Rosa ma l’art 242 del d.lgs 152/06 è chiaro. La caratterizzazione del sito è in capo al responsabile dell’inquinamento ed in questo caso è il Comune di Matera; ad Arpab spetta la valutazione del progetto di caratterizzazione,cfr art 9 comma 2 della lr 35/18. In caso di non ottemperanza è prevista la surroga semmai da parte della Regione di cui all’ art. 250/ d.lgs 152/06. La bonifica e gli oneri relativi una volta approvato il piano di caratterizzazione sono in capo al comune e laddove la somma di 36.000,00 euro versata dall’impresa condannata a risarcire il danno prodotto dovesse essere insufficiente il Comune dovrà assicurare la copertura totale della spesa