Il 1 agosto 2012 il Comune di Matera ha pubblicato la rettifica della determinazione dirigenziale n° 279 del 26.09.2011 che riguarda il Circolo Tennis di Matera nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta che avevano portato all’arresto del Comandante della Polizia Locale, Franco Pepe. Riportiamo di seguito il testo integrale della determinazione che permetterà al Circolo Tennis di incassare la somma di 15 mila euro, cifra che era stata negata in seguito alla multa comminata al Circolo Tennis per presunte inadempienze dal punto di vista amministrativo.
Il dirigente premesso
• che il Dirigente dell’Avvocatura con nota protocollo n. 322 del 18 luglio u.s. ha comunicato che il Presidente del Circolo Tennis di Matera, il 18 giugno 2012, chiedeva il riesame e l’annullamento in autotutela della determina dirigenziale dell’ufficio Sport n. 279/2011 con la quale il Dirigente pro-tempore, nel liquidare la prima e la seconda rata dell’anno 2011 dell’importo di € 18.338,01, operava la compensazione parziale fra il suddetto contributo da erogare e l’importo della penale quantificata il € 15.000,00 irrogata con determina dirigenziale n. 228/2011 alla A.S.D. Circolo Tennis Matera per le gravi e reiterate inadempienze del suddetto circolo agli obblighi contrattuali;
• che la controversia è stata già oggetto di una causa amministrativa conclusasi con sentenza del T.A.R. per la Basilicata n. 49/12 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione concedendo alla ricorrente il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice Ordinario;
• che l’Avvocato del Comune di Matera, dopo aver esaminato la questione, ritiene opportuno che il Dirigente allo Sport provveda ad autoannullare la determina n, 279/2011 in quanto non era possibile operare la compensazione fra il contributo da liquidare e la penale irrogata per le inadempienze contrattuali e che, invece, la fondatezza delle contestazioni fatte dal Dirigente pro tempore alla Associazione e quindi la legittimità o meno dell’irrogata sanzione, dovrà essere oggetto del giudizio civile che si andrà ad incardinare a cura del Circolo Tennis dinanzi al Giudice Ordinario;
Rilevato:
• che l’articolo 1241 del codice civile prevede che la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l’altra per debiti e crediti reciproci che, in questo caso, si estinguono per le quantità corrispondenti. Tale tipo di compensazione, detta legale, ha bisogno di alcuni presupposti; non basta, infatti, che vi siano dei semplici rapporti di debito e credito tra le parti, ma è anche necessario che tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed esigibili. A queste condizioni la compensazione opera automaticamente, senza che le parti debbano fare altro e, per questo motivo, è detta compensazione legale;
• che, pertanto, la compensazione legale opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano:
1. omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili;
2. liquidi: quando siano esattamente determinati nel loro ammontare;
3. esigibili: quando non sono sottoposti né a termine né a condizione;
• che il nostro codice, però, riconosce altri due tipi di compensazione: la compensazione giudiziale (articolo 1243 del codice civile, comma 2) che si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile e pronta soluzione; in questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e la compensazione volontaria (articolo 1252 del codice civile) che si verifica in base all’accordo delle parti;
• che la compensazione è un mezzo di estinzione dell’obbligazione a carattere satisfattorio perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l’estinzione del proprio credito.
Ritenuto:
• che nel caso di specie, così come rappresentato dall’Avvocato dell’Ente, il Dirigente pro tempore del Settore Sport non poteva operare la compensazione tra il contributo da liquidare e la penale irrogata per le inadempienze contrattuali sia per carenza dei summenzionati requisiti di omogeneità, esigibilità e liquidità dell’importo relativo alla sanzione, così come quantificata dal Dirigente con proprio provvedimento dirigenziale n. 228/2011, sia per mancanza di accordo tra le parti atteso il carattere satisfattorio della compensazione medesima;
• che, conseguentemente, in autotutela, ricorrono tutti gli elementi utili ai fini dell’annullamento della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Sport n. 279 del 26 settembre 2011 limitatamente al punto 4. di seguito integralmente riportato: “autorizzare l’emissione dell’ordinativo di riscossione a carico dell’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Tennis” dell’importo di € 15.000,00 da trarsi sul capitolo 490/4 “Introiti diversi” del bilancio 2011, giusta determina dirigenziale n. 228 del 26.07.2011”;
• che, conseguentemente, occorre procedere alla restituzione del suddetto importo di € 15.000,00 a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Tennis” mediante impegno della spesa sul capitolo n. 280/1 “Restituzione di entrate e proventi diversi” del bilancio di previsione 2012;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il Decreto legislativo n. 165 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1. di annullare, in autotutela, la determinazione dirigenziale dell’Ufficio Sport n. 279 del 26 settembre 2011 limitatamente al punto 4. di seguito integralmente riportato: “autorizzare l’emissione dell’ordinativo di riscossione a carico dell’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Tennis” dell’importo di € 15.000,00 da trarsi sul capitolo 490/4 “Introiti diversi” del bilancio 2011, giusta determina dirigenziale n. 228 del 26.07.2011”;
2. di procedere, conseguentemente, alla restituzione del suddetto importo di € 15.000,00 a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Tennis”, mediante impegno della spesa pari ad € 15.000,00 sul capitolo n. 280 /1 “Restituzione di entrate e proventi diversi” del bilancio di previsione 2012;
3. di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di pari importo da trarsi sul capitolo n. 280/1 del bilancio 2012 da accreditare sul c/c n. 813298 intestato alla suddetta Associazione presso la Banca Popolare del Mezzogiorno Agenzia n, 3 di Matera ABI 5398 CAB 16103;
4. di rimettere copia del presente provvedimento al Presidente dell’Associazione “Circolo Tennis” specificando di provvedere tempestivamente al pagamento della penale applicata con determinazione dirigenziale n. 228 del 26.07.2011 che conserva, a tutti gli effetti di legge, piena validità ed efficacia.
…ma la multa rimane…e va pagata!
FATELA PAGARE AL CARO PEPE
La multa rimane, ma il circolo tennis se ritiene ci siano i presupposti può impugnare la penale dinanzio al Giudice naturale, ovvero il Tribunale Civile, e alla fine della fiera si vedrà.
Giusto!