A seguito della nota sottoscritta da Adriano Pedicini, Consigliere Comunale di Matera, con la quale si invitano gli automobilisti contravvenzionati “per il cosiddetto grattino scaduto” a produrre ricorso al Prefetto per l’annullamento della contestazione di violazione per le motivazioni contenute nella stessa nota si inoltra di seguito il comunicato della Prefettura di Matera per un doveroso chiarimento.
A tal proposito, per la violazione in argomento, disciplinata dall’art. 7/1 lettera f e 15 del c.d.s., si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, che con sentenza del 5 novembre 2009, n. 23543, ha statuito “le modalità, legittimamente prescritte, di regolamentazione della sosta “onerosa” in relazione al tempo, comportano “in re ipsa” l’onere per l’utente di prevederne la durata e regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione”.
Conseguentemente, nel caso di specie, l’eventuale ricorso non può che essere valutato negativamente comportando il raddoppio della sanzione comminata.
Tanto si comunica al fine di non ingenerare nell’utenza illusorie aspettative circa l’automatico accoglimento del ricorso.
Pedicini non ha ragione ma le argomentazioni della prefettura sono parziali perchè vi è stato un parere del ministero delle infrastrutture che in buona sostanza rinvia alla regolamentazione comunale. Fermo restando che l’atto è impugnabile presso il giudice di pace e poi si vede.
MA IL PROBLEMA E’ CAPIRE SE CI SIA O MENO UNA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE IN MERITO. IN CASO AFFERMATIVO TUTTI I RICORSI AVREBBERO L’UNICA CONSEGUENZA DEL RADDOPPIO DELLA SANZIONE. COSA SERVE IMPUGNARE L’ATTO IN QUESTO CASO. NEL CASO NEGATIVO INVECE LA COSA CAMBIA COMPLETAMENTE ED AVREBBE SENSO UN RICORSO AL GIUDICE DI PACE.
Come al solito la Prefettura di Matera non perde le occasioni per starsi zitta .Prima la chiudono e meglio è . Va da se che il ricorso è da fare tramite il giudice di pace e sarà di sicuro vincente perchè il comune non è attrezzato per : maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Divisione II
Prot. 25783
Roma, 22 marzo 2010
Oggetto: Richiesta di parere in materia di parcheggi a pagamento. Rif. Prot. 15980 del 15.03.2010.
Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada (DLs n.285/1992) si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli.
Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art 7 c.15.
Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice.
Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.
A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Ing.Sergio DONDOLINI
per chiudere e del perchè Pedicini sbaglia e le argomentazkioni della prefettura sono parziali.
Presentare opposizione in prefettura equivale a farsela rigettare di cui alla sentenza della Cassazione- allegata.
dopo di ciò il ricorso al giudice di pace è interdetto perchè vale la sentenza. Se l’opposizione è rivolta al giudice di pace normalmente vale la circolare ministeriale.
Cassazione II civile del 5/11/2009 N. 23543 – (7768)
Sanzioni · contravvenzioni · circolazione stradale · parcheggio · pagamento
Fonte:
http://www.giudicedipace.it/programma/news.php?readmore=590
“in tema di violazioni al codice della strada , l’irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell’autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del posteggio sia prevista dal concessionario una specifica penale, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell’ente pubblico” (Cass. 2006 n. 14736). ”
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FATTO E DIRITTO
Il Prefetto di Lecce impugna la sentenza n. 2262 del 2005 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il 10 ottobre 2005, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna intimata, snc avverso ordinanza ingiunzione 3564/02 del Prefetto di Lecce che la ingiungeva il pagamento di Euro 38,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 7 C.d.S., avendo lasciato in sosta il proprio veicolo in area di sosta regolamentata a pagamento oltre i limiti di orario segnalato sullo scontrino.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, affermando che si era realizzato “un rapporto di natura privata che prevede da una parte le offerte di un servizio agli automobilisti e dall’altra il pagamento del servizio stesso”, concludendo che si trattava di un inadempimento contrattuale di natura privata. Ricorre l’amministrazione che formula due motivi di ricorso.
Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimata.
Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione le la falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S., comma 5, poichè tale norma prevede che il sindaco possa determinare l’area destinata a parcheggio su cui autorizzare la sosta, subordinando al pagamento della somma determinata, da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta stessa e il successivo quindicesimo comma de lo stesso art. 7 stabiliva poi la sanzione pecuniaria nel caso di violazione delle disposizioni sulla sosta regolamentata.
Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, posto che nessun rilievo poteva avere la circostanza, dedotta dal Giudice di Pace, secondo la quale “nessuno dei cartelli stradali predisposti dal Comune di Lecce recavano indicato l’avviso che in caso di scadenza del titolo si procederà a sanzionare il comportamento con l’applicazione dell’art. 7 C.d.S.”.
Nel caso in questione, infatti, anche in relazione alla norma citata, non risultava scusabile l’ignoranza della norma giuridica. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
Tale richiesta va accolta. Il ricorso è fondato e va accolto.
Quale che sia la natura (se di corrispettivo, tassa ect.) del pagamento imposto per la sosta a “tempo”, è certo che l’omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l’inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa “durata” (espressamente contemplata dall’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14, indipendentemente dalla sussistenza di possibilità d’ intralcio o di pericolo alla circolazione. D’altra parte le modalità, legittimamente prescritte, di regolamentazione della sosta “onerosa” in relazione al tempo, comportano “in re ipsa” l’onere per l’utente di prevederne la durata e regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione con conseguente abusività, non necessitante di alcun espressa e pubblicizzata comminatoria (derivando la liceità della relativa condotta dall’osservanza delle regole menzionate) di “penali” e simili, non essendo prevista siffatta pubblicità da alcuna specifica disposizione codicistica o regolamentare.
A tal riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: “in tema di violazioni al codice della strada , l’irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell’autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del posteggio sia prevista dal concessionario una specifica penale, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell’ente pubblico” (Cass. 2006 n. 14736).
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
E ora chi li rimborsa quelli che seguendo il consiglio di Pedicini hanno fatto ricorso e lo hanno perso vedendosi raddoppiare la sanzione?
Per non parlare del rosso di cuccuruccu’ che invitava a non pagare le multe.
Chi??? 😀 😀 😀 😀 😀
Ho letto con molto interesse ed attenzione il commento di pabiusi sulla materia delle contravvenzioni elevate a seguito del grattino scaduto di validità.
Argomentazioni, quelle rassegnate da pabiusi, di alto profilo giuridico tantè che ho dovuto rileggere più volte il commento per poter comprendere cosa fare nel caso in cui mi dovesse capitare di ricevere una contravvenzione in tal senso.
Chi ha una preparazione giuridica nella media o ,non ha alcuna dimestichezza in tale campo, è difficile che possa comprendere chi scrive allorquando lo stesso ha una elevatissima competenza.
In un passaggio dell’articolato commento, che giuridicamente potrebbe costituire un arricchimento per gli studenti di giurisprudenza, viene citato “presentare opposizione in prefettura equivale a farsela rigettare di cui alla sentenza della Cassazione. Dopo di ciò il ricorso al giudice di pace è interdetto perché vale la sentenza”.
Un altro importante passaggio della “lectio magistralis” sul grattino viene citata una sentenza con la quale il Giudice di Pace di Lecce ha accolto un ricorso contro l’ordinanza ingiuntiva del prefetto di quella città emessa, evidentemente, a seguito di ricorso avverso la contestazione di violazione elevata dalla Polizia Municipale.
Deduco, con la mia limitata competenza, che per quanto riguarda la città di Matera il ricorso al Giudice di Pace è interdetto in caso di rigetto da parte della Prefettura, mentre, viceversa, a Lecce si può ricorrere ,per un caso analogo, al giudice di pace.
Ma non sarà per caso che a Matera, essendo questa città diventata Capitale europea della cultura 2019, a differenza di Lecce, dal 17 ottobre scorso si applicano le norme europee sul grattino mentre a Lecce quelle italiane?
Sarebbe auspicabile una illuminata chiarificazione da parte di pabiusi.