Il Comune di Matera ha pubblicato un’ordinanza del settore polizia locale che disciplina transito e sosta dei veicoli in alcune strade della città interessate da lavori (Via Lamanna, Via Timmari, Via De Robertis). Di seguito il testo integrale.
Prot. n. 0061906/19 Ord. 246 Matera, 31.07.2019
Oggetto: istituzione temporanea di divieto di transito e sosta veicolare in alcune vie del centro abitato nell’ ambito dei lavori di “Riqualificazione e Manutenzione straordinaria dei piani viabili della città e dei borghi” dal 31 luglio al 2 agosto 2019.
Il dirigente incaricato
Vista la nota del 30 luglio 2019 assunta al prot. 4617/2019/PL del 30.07.2019 con la quale l’amministratore unico della Società Nuzzaci strade s.r.l., in forza del provvedimento di determinazione di affidamento n. 349/2019 del 09/07/2019 del Settore Opere Pubbliche, ha comunicato che nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione e Manutenzione straordinaria dei piani della città e dei borghi” dal 31 luglio al 2 agosto 2019 avranno inizio i lavori relativi a fresatura del vecchio manto stradale e successiva bitumatura di Via E. Lamanna – Via Timmari – Via Giuseppe Giglio –Via Giuseppe De Robertis;
Considerato che con nella medesima nota è stata richiesta la chiusura al traffico delle vie interessate dai lavori che saranno effettuati dalle ore 22:00 del 31 luglio 2019 alle ore 06:00 del 1° agosto 2019 e dalle ore 22:00 del 1° agosto alle ore 06:00 del 2 agosto 2019;
Considerato altersì che per l’esecuzione di tali opere è necessario l’impiego di macchine operatrici occupanti l’intera carreggiata e che quindi è necessario interdire il traffico veicolare nell’ area di cantiere e lungo le vie sopra elencate;
Rilevata la necessità, per la corretta esecuzione dei lavori e per la sicurezza stradale e salvaguardia della pubblica e privata incolumità adottare un provvedimento con il quale istituire il divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle vie interessate dai lavori;
Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro su strade;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del C.d.S. emanato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;
Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
Tenuto conto che per la regolamentazione temporanea della circolazione il posizionamento della segnaletica è posto a carico della ditta esecutrice dei lavori;
Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 366/Pers. del 10.07.2019 con il quale si conferisce ad interim la responsabilità del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore Gestione del Territorio, ing. Felice Viceconte;
Ordina
Installazione di cantiere stradale con adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;
Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli i giorni 31 luglio 2019 e 1° agosto 2019 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo in:
Via Lamanna;
Via Timmari;
Via Giuseppe Giglio;
Via g. De Robertis.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità, provvedendo all’apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e, relativamente alla segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, provvedendone la rimozione a conclusione dei lavori.
La suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”.
La medesima Ditta, inoltre dovrà provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all’assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.
Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.