Appio Eustachio per A.P.P.C. – Associazione Piccoli Proprietari Case, Franco Casertano per S.U.N.l.A. – Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, Angelo Domenico Antonucci per Uniat e Antonio Clemente per S.l.C.E.T. – Sindacato Inquilini Casa e Territorio: “Sottoscritto tra Comune di Matera e associaazioni sindacali degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat e associazioni Proprietari l’Accordo Territoriale per il rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato”. Di seguito la nota integrale.
Venerdì 15 febbraio il Comune di Matera, alla presenza dell’assessore Eustachio Quintano, le Associazioni Sindacali degli Inquilini Sunia, Sicet e Uniat e le Associazioni dei Proprietari si sono riunite per la sottoscrizione e il deposito dell’Accordo Territoriale riguardante il rinnovo dei “contratti di locazione a canone concordato”. Come si ricorderà il precedente “Accordo” era stato sottoscritto nel 1999 e si rendeva stringente un rinnovo dello stesso, dato i numerosi cambiamenti che la Città di Matera ha subito nell’ultimo ventennio sotto i più diversi aspetti e, non per ultima, la proclamazione a Capitale Europea della Cultura per il 2019.
Si tratta di una negoziazione che vede come protagonisti le Associazioni dei proprietari a livello provinciale e le OO.SS. degli inquilini maggiormente rappresentative nella stessa area territoriale con il supporto del Comune.
I canoni concordati sono stati fissati stabilendo le modalità di valutazione degli immobili all’interno della fascia compresa tra il canone minimo e quello massimo definiti per ogni tipologia individuata e per ogni quartiere o macro-aree. Proprio per questo motivo gli importi in questione risultano essere più bassi rispetto a quelli di mercato (detto prezzo di libero mercato) al fine di produrre un effetto “calmiere” rispondendo così alla ratio della norma finalizzata ad avvicinare il mercato dell’offerta a quello della domanda. I contratti di locazione a canone concordato sono stati introdotti dalla Legge 431/98, più conosciuti come contratti di locazione 3+2 in quanto si prevede una durata minima di 3 anni e alla scadenza vi è la proroga per altri 2 anni in maniera automatica. Questa modalità di locazione è definita concordata in quanto l’importo del canone di locazione è stabilito sulla base degli indicatori dell’Accordo territoriale che oggi si va a sottoscrivere.
Il rinnovo di un accordo locale non comporta una maggiore adesione dei contratti a regime agevolato in maniera automatica. Infatti la percentuale di crescita dipende da quale sia la convenienza economica rispetto ai canoni di mercato sia per i locatori che per i locatari. Al tempo stesso l’aggiornamento delle suddette intese consente di allineare i canoni all’inflazione e al nuovo potere d’acquisto del denaro. In secondo luogo è stata prevista all’interno della Legge di Bilancio la proroga della cedolare secca al 10% fino al termine del 2019. Da quando è stato abrogato il regime di locazione ad “equo canone” (ex L. 392/78), il canone concordato risulta essere la soluzione più adatta e conveniente per i contraenti. Da un lato questo tipologia di contratto prevede la locazione di immobili a prezzi concordati, fattore che vede sia gli inquilini che i proprietari beneficiari.
A definire i i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è stato invece il DM 16.01.2017 il quale, all’articolo 1, comma 8, stabilisce che:
Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Nel caso in cui si decida di non fruire dell’assistenza delle Organizzazioni di categoria, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.