Presentazione proposta di legge
Su iniziativa della Presidenza Interprovinciale di Bari e Matera della U.G.L Coltivatori è indetta per lunedì 14 settembre 2009 alle ore 10,00 presso la sede UGL di Matera via Roma, 72, una conferenza stampa per la presentazione di una proposta di legge, su iniziativa dalla stessa UGL, per il ripianamento delle passività agrarie pregresse, accumulatesi in seguito alle ripetute avversità atmosferiche.
Durante l’incontro verrà fornita alla stampa una bozza della proposta di legge.
Con preghiera di partecipazione, si chiede la la massima diffusione dell’iniziativa.
Proposta di Legge con Petizione Popolare di tipo “Precettistico”
Ai sensi del combinato disposto dell’art 44 della Carta del Parlamento Europeo, dell’art 40 della Carta Costituzionale Italiana e dell’art 66 del Regolamento n° 1273/99 del Consiglio Regionale di Basilicata
LEGGE REGIONALE n°
Titolo I – Accertamento dei danni da Avversità atmosferiche ed eventi naturali;
– Dichiarazione dello stato di Calamità Naturale
Titoli II – Risanamento delle passività agricole pregresse accumulatesi a causa di ripetute avversità
atmosferiche e da eccezionali eventi calamitosi:
Titolo III- Interventi per la riduzione dei costi e per la ripresa produttiva
TITOLO I
Accertamento dei Danni e Dichiarazione dello Stato di Calamita Naturale
Art. 1
1. La Regione Basilicata, tramite i propri uffici centrali e periferici, accerta entro 30 gg dal verificarsi di ogni evento di calamità naturale ed avversità atmosferiche, la classificazione dei singoli eventi, la tipologia dei danni la quantificazione economica dei danni arrecati alle produzioni e alle strutture agricole
2. Il presidente della Giunta Regionale, ottenuta la relazione degli uffici preposti, Dichiara, con proprio Decreto, da emanarsi nei successivi 30 gg, giorni lo stato di Calamità sul Territorio Regionale.
3. la Giunta Regionale nel successivi 30 gg dalla pubblicazione del Decreto di declaratoria regionale dei danni, assume una Delibera di Giunta , disponendo le procedure e le tipologie degli interventi di cui al successivo Titolo II
TITOLO II
La Regione Basilicata si prefigge con la presente legge di:
1. Di ripianare le passività agrarie pregresse accumulate dalle imprese agricole a causa di calamità naturali e da
avversità atmosferiche.
2. Di mettere a disposizione delle Imprese Agricole, per le quali sono stati accertati danni alla P.L.V e alle strutture in almeno tre annualità anche non consecutive, nel periodo precedente al 30/16/2009, uno strumento operativo efficiente, previa istituzione del –F.S.R.A.- Fondo di Solidarietà Regionale Agricoltura che consenta di contenere in tempi accettabili max 150 dalla declaratoria dei danni, la liquidazione delle provvidenze deliberate con appositi provvedimenti di Giunta Regionale.
3. Di consentire alle imprese agricole danneggiate, fermo restando l’invazianza della E.S.L impegnata di poter scegliere, fra l’intervento finanziario, previo perfezionamento di mutui di consolidamento di durata trentennale e la concessione della E.S.L in C/capitale ad abbattimento del debitoria pregressa
Art.2
Istituzione Fondo di Solidarietà Regionale Agricoltura
È istituito presso la Previdenza della Giunta Regionale il “F.S.R.A-Fondo Solidarietà Regionale Agricoltura”,
allo scopo L’assessorato Finanze e Bilancio è autorizzato ad istituire un apposito Capitolo per lo stato di
previsione della gestione della spesa.
1. All’Istituito fondo, affluiranno:
A. Gli accrediti ripartiti dal Fondo di Solidarietà Nazionale
B. Dagli accrediti alla Regione Basilicata dei fondi FAS di cui all’art 61 L 27/12/02 L 289
C. Le risorse residuali impegnate per le provvidenze previste dalla L. 178/02
D. Le risorse residuali impegnate per le provvidenze previste dal D.L. 192/03
E. Le economie rinvenienti dalla Rinegoziazione dei precedenti finanziamenti
F. Eventuali Risorse previste nel P.O.R 2007-2013
G. Da fondi del Bilancio Regionale
H. Da una trattenuta del 5% degli importi liquidati annualmente dalla A.R.B.E.A. in favore delle imprese agricole ai sensi del Reg. CE n°1257/99, come modificato dal Reg 1960/09 e del Reg CE 1782/03 sostituito dal Reg 73/09
I. Le somme residue non utilizzate per i finanziamenti della ex L 250/93
J. Da un prelievo del 5% delle Royalt per l’estrazione di Idrocarburi in Regione Basilicata
K. Da eventuali fondi di Garanzia Regionale per la ristrutturazione delle imprese agricole
Art 3
Beneficiari
1. Possono richiedere interventi contributivi dal F.S.R.A. per le tipologie degli interventi di cui al successivo art. 5, le imprese agricole, singole e associate (consorzi di produttori, cooperative e associazioni di produttori) che dimostrino di aver subito danni per almeno tre annualità anche non consecutive nel periodo precedente al 30/06/2009 e che si trovano in difficoltà finanziarie e di insolvenza verso il sistema bancario.
Art. 4
Procedure
Per la ripresa dell’efficienza produttiva delle imprese agricole e associate, La Regione Basilicata, constatato la perdita del potere contrattuale delle imprese agricole, procede d’intesa con le O.P operanti in Regione Basilicata, ai sensi della L.R n° 22 del 11/08/1999 modificata dall’art. 29 della L R n°1 del 02/02/2004 e di quanto previsto al comma 2 dell’art 1 L 24/09/2003 n°268, alla “Rinegoziazione” con le Banche creditrici, in forma cumulativa in nome e per conto delle imprese agricole, con riferimento ai mutui in ammortamento e alla anticipata estinzione alla data del 31/12/2008 di tutti quei finanziamenti agrari contatti a qualunque titolo, per la conduzione aziendale, esclusi i rapporti di C/C personali, finanziamenti agrari ove la Regione Basilicata concorra e/o meno al pagamento del Concorso Regionale sugli interesse.
Il Concorso Regionale per gli interessi sulle rate a scadere, che la Regione Basilicata continuerà a pagare
alle rispettive scadenze, dovrà essere attualizzato dalle Banche creditrici al T.U.S. Vigente alla data del
31/12/2008 e retrocesso in favore della Regione Basilicata con valuta alla data del 30/06/2009, tali importi
nella misura spettante alle singole imprese agricole concorrono alla riduzione del Debito Residuo a carico
delle stesse.
1. Per il pagamento del Debito Residuo, risultante alla data del 01/01/2009 al netto dello scomputo degli importi del concorso Regionale sugli interessi detratti in forma attualizzata ed al netto dello scorporo degli interessi di mora addebitate nei periodi precedenti, la Regione Basilicata concede il concorso Regionale sugli interessi, da servire per il consolidamento delle passività pregresse, in mutui di durata trentennale ivi compreso anni tre di pre-ammortamento, ai tassi determinati dal T.U.S vigente alla data del 30/06/2009 maggiorato di una commissione omnicomprensiva del 1%
2. In alternativa, a richiesta delle imprese agricole la E.S.L.- Equivalente Sovvenzione Netta- impegnata per i mutui di durata trentennale, verrà accreditata in forma C/capitale direttamente in favore delle imprese, per la definitiva estinzione delle passività pregresse verso le banche creditrici e da queste vantate alla data del 31/12/2008.
3. La Regione Basilicata potrà concordare con il Sistema bancario, anche in forma cumulativa e in nome e per conto dei singoli mutuatari, il pagamento in unica soluzione anche in forma transattiva, sino alla concorrenza degli importi corrispondenti alla E.S.L impegnata, che in tal caso saranno accreditati direttamente dalle banche creditrici, utilizzando allo scopo le provviste finanziare affluite sul F.R.S.A., e all’occorrenza con anticipazioni dal Bilancio Regionale.
Art 4
Fondo garanzia e Sospensioni procedure di riscossioni
1. le operazioni di Finanziamento-Mutui previsti dalla presente legge sono assistite dal Fondo Interbancario di Garanzia previsto dall’art 45 D.L.vo 01/09/1993 n°385, da eventuali fondi di garanzia istituiti dalla Regione Basilicata come fondo di garanzia per la ristrutturazione delle medie e piccole imprese agricole.
2. Sino al perfezionamento dei Mutui di Consolidamento delle passività pregresse, ovvero alla” Ristrutturazione delle passività” anche attraverso l’utilizzo della E.S.N ad abbattimento del debito residuo sono sospese per un periodo di mesi 24 tutte le procedure giudiziarie esecutive.
3. La Regione Basilicata assume al proprio bilancio Regionale, i sottostanti costi che gli istituti bancari e gli agenti ed organismi esattori, dimostreranno di aver sopportato a causa del periodo di sospensione delle esecuzioni.
art 5
Tipologia degli interventi
1. la presente legge consente il ripianamento con le modalità riportate al precedente art.3, di tutte le passività agrarie pregresse, scadute e non pagate alla data del 31/12/2008, dimostrabili tramite attestati bancari, dai titoli quali effetti cambiari e rate di mutuo, anche rivenienti da precedenti rinnovi, dalle rate di acquisto macchine contratte con la cd Legge Sabatini, le rate di ammortamento per il pagamento delle rate I.S.M.E.A, le rate degli oneri consortili iscritti a ruolo dai Consorzi di Bonifica.
2. sono escluse dalle provvidenze del F.S.R.A, le spese e gli investimenti finanziati dai P.O.R., le contribuzioni previdenziali, le esposizioni di C/Corrente bancario
TITOLO III
Art 6
Interventi per la riduzione dei costi e la ripresa produttiva
Per favorire la ripresa produttiva delle imprese agricole zootecniche che fossero interessate da le avversità atmosferiche, conclamate in atti ufficiali della Regione Basilicata, dopo la pubblicazione della presente legge , sono concesse provvidenze dal F.S.R.A. , con le procedure dettate dal D.L. 13/09/2002 n°200, modificato dalla L 13/12/2002 n°256.
Al fine di garantire la presenza in loco e la continuità aziendale per coloro che hanno optato per il ritiro delle superfici dalla produzione Set-Aside volontario, al fine di mantenere tali superfici con una soddisfacente copertura vegetale, in conformità di quanto previsto dall’art 19 comma 4 del Reg CE 2316/99 e dall’art 1 comma 1 Reg CE n° 1106/2004, sulle superfici sottoposte al Set-Aside possono effettuarsi integrazioni di semi e miscugli di granaglie e perdere appetibili alla fauna selvatica e per effettuare sfalci e /o pascolo ad esclusivo autoconsumo aziendale.
Per il contenimento dei costi del gasolio impiegato nelle attività agricole e attività collegate come definite dall’ art 29 del D.P.R. n°917 del 22/12/1996 e s.i.m. fermo restando l’invarianza dei quantitativi assegnati alle imprese agricole in conformità del D.M. 26/02/02 e in conformità di quanto previsto dal D.M. 454/01, il gasolio agevolato attribuito alle imprese agricole, in presenza dei richiesti requisiti oggettivi e soggettivi, può essere impiegato, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art 40 D.L.vo 504 del 26/10/1995, negli autoveicoli aziendali, indicati dagli art. 52-53-54-58 del D.L.vo n° 285/92, purchè utilizzati e attrezzati permanentemente per l’attività agricola.
Art 7
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge valutabili in € (da determinare) per l’anno 2009, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo per la gestione dei prelievi dall’istituito F.S.R.A. e con anticipazioni dal Bilancio Regionale.
Art 8
Norme transitorie
1) l’imposta sostitutiva di cui all’art 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, si
intende assolta per le nuove operazioni previste al precedente art. 4 nei limiti dell’ammontare già versato in
sede di stipula dei mutui da estinguere.
2) le procedure legali e concorsuali per la riscossione delle rate scadute e non pagate alla data del 31/12/2008, sono
Sospese nei termini di cui al precedente capoverso 2 dell’art 4 della presente legge.
3) le imprese singole e associate che avranno usufruito della provvidenze dal F.S.R.A., per il risanamento delle
passività pregresse non potranno richiedere ulteriori interventi, da similari provvedimenti di Livello Nazionale e
Comunitario.