La Basilicata sotto i riflettori: è nata la Lucana Film Commission. I soci fondatori hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione alla presenza del notaio.
La Film Commission in Basilicata è ora una realtà.
Alla presenza del notaio Vito Pace, i soci fondatori della Fondazione denominata “Lucana Film Commission”, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dello strumento che nasce con lo scopo di accreditare la Basilicata nei circuiti cinematografici nazionali e internazionali.
La Fondazione è composta da cinque soci fondatori: la Regione Basilicata (ha firmato il presidente della giunta Vito De Filippo), la Provincia di Potenza (il presidente Piero Lacorazza), la Provincia di Matera (l’assessore Angelo Garbellano, in rappresentanza del presidente Franco Stella), il Comune di Potenza (il vice sindaco Pietro Campagna, in rappresentanza del sindaco Vito Santarsiero) e il Comune di Matera (ha firmato il sindaco Salvatore Adduce).
L’attività della Fondazione è disciplinata da uno statuto frutto di un approfondito studio condotto dall’Ufficio di Gabinetto del presidente e coordinato dal capo di Gabinetto Angelo Raffaele Rinaldi. Il gruppo di esperti ha operato tenendo conto anche dei contributi che il variegato mondo dei creativi lucani, coinvolti attraverso un Avviso pubblico, hanno inteso apportare. Lo statuto si compone di 18 articoli che disciplinano le finalità, le competenze e i ruoli degli organi costitutivi, il patrimonio e l’esercizio finanziario. La Fondazione Lucana Film Commission, i cui soci fondatori sono la Regione Basilicata, i capoluoghi e le Provincie di Potenza e Matera, avrà il compito di avviare attività per la promozione e la diffusione della cultura cinematografica, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Lucana Film Commission avrà la sede legale e operativa a Matera, set cinematografico a cielo aperto e città candidata a diventare capitale europea della cultura nel 2019. La Fondazione, tra i suoi compiti, potrà approntare un’attività di marketing tesa allo sviluppo dell’industria cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi. Potrà inoltre organizzare corsi di formazione e di aggiornamento nel settore delle professioni legate all’industria cinematografica e audiovisiva: tra gli obiettivi c’è infatti anche quello di creare un canale per formare e orientare i giovani creativi lucani che vorranno misurarsi con le professioni legate all’industria cinematografica.
La Fondazione ha carattere no profit e ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario di 100 mila euro (50 mila a titolo di contributo da parte della Regione, 15 mila dalle Province e 10 mila dai Comuni), da eventuali erogazioni, elargizioni o contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici e privati.
Gli organi della Fondazione sono: il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore, l’Assemblea di partecipazione e il Collegio dei revisori.
La sottoscrizione dell’atto costitutivo decreta dunque la nascita istituzionale della Fondazione, mettendo a punto un modello che possa contribuire a dotare la Basilicata di uno strumento operativo importante per promuovere e sostenere le produzioni di opere cinematografiche nella regione, a carattere televisivo, audiovisivo e pubblicitario, italiane ed estere.
Lucana Film Commission, le finalità in cinque punti
La Basilicata tra film e paesaggi
La Fondazione Lucana Film Commission ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata. Nella sua mission rientra anche la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre nella nostra regione le produzioni cinematografiche.
Cineasti in prima fila grazie al “Film Fund”
La produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate in Regione avranno un sostegno particolare attraverso contributi e agevolazioni erogati attraverso l’istituzione di un fondo specifico (Film Fund). A loro saranno rivolti servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative. Accompagnare le produzioni lucane nei festival e partecipare e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio è attività precipua della Fondazione.
La Film Commission ha anche l’ambizione di favorire coproduzioni internazionali o interregionali. Per questo si attiverà per promuovere attività di coordinamento con altre Film Commission italiane.
I ciak catalizzatori di investimenti
La Film Commission si attiverà per attrarre investimenti e favorire l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali, statali ed europei. L’obiettivo è quello di promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale. In concorso con altri soggetti altri soggetti pubblici e privati, la Fondazione si dedicherà alla formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio e alla sperimentazione nel settore cinematografico.
Una ripresa sul passato, tra archivi e cineteche
Tra gli obiettivo della Film Commission rientra la salvaguardia e la valorizzazione, anche a fini espositivi, del patrimonio storico-culturale, nonché del materiale audiovisivo e filmico d’archivio e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata. Saranno valorizzate le attrezzatture tecniche di pregio storico.
Giù le barriere burocratiche. Non è un film
Interagendo con le istituzioni e le amministrazioni competenti, la Fondazione si farà promotore di accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant’altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie. Un “facilitatore”, dunque, di procedimenti che spesso nella burocrazia rallentano la realizzazione di progetti e iniziative.
STATUTO DELLA FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION
Art. 1 Costituzione
1) La Regione Basilicata, in ottemperanza al disposto dell’art. 44 della Legge Regionale 30/12/2011 n. 26, promuove la costituzione della Fondazione denominata Lucana Film Commission.
2) Soci fondatori sono, unitamente alla Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, la Provincia di Matera, il Comune di Potenza e il Comune di Matera.
3) La Fondazione ha durata illimitata; essa risponde al principio ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto schema delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.
Art. 2 Sede
1) La Fondazione Lucana Film Commission ha sede legale e operativa in Matera.
2) Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e potrà, sia in Italia che all’estero, istituire o sopprimere delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione e diffusione della cultura cinematografica, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 3 Finalità
1) La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha la funzione di assolvere ai seguenti compiti istituzionali:
a) promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;
b) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Basilicata le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;
c) promuovere attività di coordinamento con altre film commission italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali con particolare riferimento al sistema dell’area mediterranea;
d) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella Regione, concedendo contributi ed agevolazioni attraverso l’istituzione di un fondo specifico (Film Fund) ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
e) promuovere l’informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
f) attrarre investimenti e favorire l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali, statali ed europei;
g) promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale;
h) partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, alla formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio, alla sperimentazione;
i) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico – culturale della Regione Basilicata, nonché del materiale audiovisivo e filmico d’archivio e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata, valorizzando altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;
j) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti che insistono sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant’altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie;
k) presentare le produzioni lucane nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.
2) La Fondazione, nell’espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.
3) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo:
a) fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete, tutte le informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio;
b) sviluppare un’attività di marketing tesa allo sviluppo dell’industria cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi;
c) instaurare con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, di ristorazione e dei trasporti forme di collaborazione atte ad agevolare l’attività delle società di produzione;
d) organizzare corsi ed attività formative e di aggiornamento nel settore delle professioni legate all’industria cinematografica ed audiovisiva, in particolare per la formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages, corsi etc.
4) La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, purché non in contrasto con la natura no profit dell’ente. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione potrà, tra l’altro:
a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
b) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si renda opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 4 Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Soci Fondatori e dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo. All’uopo, la Regione Basilicata vi concorre con il contributo iniziale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Le Province di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ciascuna. I Comuni di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ciascuno.
b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
c) dai fondi di riserva comunque costituiti;
d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
e) da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i soci fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
3. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell’art. 16, comma 3°.
Art. 5 Fondo di Gestione
1. Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:
a) dalle rendite e dai proventi del patrimonio;
b) dai contributi versati annualmente dai fondatori e dai partecipanti. All’uopo i soci fondatori versano la quota stabilita ai sensi dell’art. 6, comma 3; gli Enti Locali, che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono con il versamento di un contributo annuale pari ad Euro 0,20 (zero virgola venti) per abitante (in base al numero degli abitanti indicato dall’ultimo censimento), con un minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); le Camere di Commercio e gli altri soggetti pubblici, che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono secondo modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
c) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
d) dal contributo annuale della Regione Basilicata al finanziamento del Piano delle Attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44, comma 5°, della sopra richiamata Legge Regionale n. 26/2011;
e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, diversa dalle previsioni di cui al precedente art. 4.
2. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione e non potranno in nessun caso essere distribuite ai Soci, neanche in modo indiretto.
Art. 6 Soci
1) Sono Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente Statuto.
2) Alla Fondazione possono altresì aderire, quali Soci partecipanti, altri Enti Locali lucani, le Camere di Commercio, gli altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione Basilicata che si occupano di valorizzare il patrimonio regionale ambientale, architettonico e naturalistico.
L’ammissione dei Soci partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del numero 5 del successivo art. 10.
I Soci partecipanti, oltre al contribuito annuale sopra indicato, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
I nominativi dei Soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi annuali e la data di cessazione o di recesso dalla partecipazione.
La qualifica di Socio partecipante permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata.
3) L’entità delle quote annuali che ciascun socio è tenuto a versare è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Gli Enti pubblici aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota annuale a loro carico entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario.
Art. 7 Decadenza e recesso
1) La qualità di Socio della Fondazione si perde per decadenza o per recesso.
2) I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere dichiarati decaduti. La decadenza del Socio partecipante è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi e giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della contribuzione annuale prevista dal presente Statuto o, più in generale, per violazione degli obblighi in esso contenuti.
3) Il recesso, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato formalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno; e, in ogni caso, ha efficacia dall’anno successivo.
4) In nessun caso i soci hanno diritto al rimborso delle quote versate e delle altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.
Art. 8 Organi
1) Gli organi della Fondazione sono:
il Consiglio Generale;
Il Consiglio d’Amministrazione;
Il Presidente;
Il Direttore;
L’Assemblea di partecipazione;
Il Collegio dei Revisori.
Art. 9 Consiglio Generale
1) Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi generali dell’attività per il conseguimento degli obiettivi statutari ed è composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro delegati; la delega e la revoca della rappresentanza devono essere comunicate con atto scritto.
La carica di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo del Consiglio Generale sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto, ripartiti secondo le seguenti percentuali:
– REGIONE BASILICATA: 50% (cinquanta per cento);
– PROVINCIA DI POTENZA: 15% (quindici per cento);
– PROVINCIA DI MATERA: 15% (quindici per cento);
– COMUNE DI POTENZA: 10% (dieci per cento);
– COMUNE DI MATERA: 10% (dieci per cento).
2) Le sedute del Consiglio Generale sono valide:
a) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti;
b) in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di tre Soci che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti.
3) Le deliberazioni del Consiglio Generale, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati.
4) Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:
a) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Direttore, tenendo conto di quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12;
b) nomina il Collegio dei Revisori;
c) approva le modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera le modifiche statutarie che ritiene necessarie;
d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
e) determina, in conformità alla normativa vigente, l’eventuale emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione;
f) determina, in conformità alla normativa vigente, l’emolumento spettante ai membri del Collegio dei Revisori;
g) vigila sull’operato del Consiglio d’Amministrazione e del Presidente;
h) regolamenta le incompatibilità dei componenti il Consiglio d’Amministrazione, del Presidente e del Direttore, ai sensi del successivo articolo 16;
i) approva i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, adottati dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal superiore articolo 7;
j) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
k) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
5) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità ad istanza di almeno due dei suoi membri.
6) Il Consiglio Generale viene convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonchè le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, fax o e-mail certificata almeno con tre giorni di preavviso.
7) Delle adunanze del Consiglio Generale sono redatti appositi verbali, sottoscritti da chi presiede il Consiglio medesimo e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.
Art. 10 Consiglio di Amministrazione
1) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da tre membri di cui uno indicato dal Socio Fondatore Regione Basilicata, in qualità di Presidente, ed i restanti due indicati rispettivamente da ciascuna delle due Province d’intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale. Quanto a tali ultimi due componenti, nel caso in cui non fosse raggiunta dagli Enti preposti l’intesa di cui sopra entro un termine congruo, e comunque non eccedente giorni trenta decorrenti dalla data in cui il socio Regione Basilicata indica il componente di sua spettanza, la designazione verrà effettuata dalla stessa Regione Basilicata, nel rispetto del criterio di appartenenza territoriale del soggetto nominato.
2) . I componenti del CdA devono esprimere competenza ed esperienza nei settori e nelle materie di cui al superiore articolo 3.
3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinominabili una sola volta.
4) Nell’ipotesi in cui entrino a far parte della Fondazione uno o più Soci partecipanti, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, il Consiglio di Amministrazione si intenderà composto di 4 (quattro) membri. In tal caso, oltre ai 3 (tre) membri designati dai Soci Fondatori secondo i termini e le modalità di cui sopra, il quarto componente verrà designato dai Soci partecipanti in propria rappresentanza e resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.,
5) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
a) propone al Consiglio Generale le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività suindicate;
b) approva il piano annuale delle attività predisposto dal Direttore;
c) predispone il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale, sulla base della proposta formulata dal Direttore, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
d) determina l’entità dei contributi annuali a carico dei Soci Fondatori;
e) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e i contributi di adesione alla Fondazione da parte dei Soci partecipanti; delibera in ordine alla loro ammissione alla Fondazione;
f) modifica, ove necessario, le quote annuali di tutti i Soci, comprese quelle dei Soci fondatori;
g) adotta i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, nei casi previsti dal precedente art. 7, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
h) determina in conformità alla normativa vigente il compenso del Direttore e approva, annualmente, la relazione gestionale dello stesso;
i) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legali e donazioni, nonchè all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
j) propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
k) approva i regolamenti, predisposti dal Direttore, per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
l) approva l’avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
m) delibera in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie;
n) stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
o) svolge tutti gli ulteriori compiti devolutigli dal presente statuto.
6) Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rispondono delle singole decisioni assunte in seno al Consiglio di fronte a coloro che li hanno nominati.
7) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti, nonché al Direttore, particolari poteri, determinando i limiti della delega.
8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail certificata, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.
9) Il Componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica, il Consiglio Generale provvede alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
10) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere anziano per età.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante .
Art. 11 Presidente
1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è il componente del CdA indicato dal Socio Fondatore Regione Basilicata. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, convoca e presiede il Consiglio generale, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Partecipazione; sovrintende l’attività amministrativa e coordina l’operato degli organi.
2) Compiti del Presidente sono:
a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d’Amministrazione;
b) adottare, in caso d’urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio d’Amministrazione nella prima seduta utile;
c) vigilare sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla attuazione dei programmi di attività;
d) trasmettere ai Soci della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i Soci;
e) curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative della Fondazione.
3) In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Consigliere anziano per età.
Art. 12 Direttore
1) Il Direttore è nominato dal Consiglio Generale.
2) Il Direttore è individuato, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra persone di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione, che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell’attività della Fondazione stessa.
3) Il Direttore collabora con il Consiglio d’Amministrazione nella individuazione delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione.
Egli, in particolare:
• provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
• predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno il piano annuale delle attività e la relazione gestionale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
• predispone la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione;
• predispone la bozza dei regolamenti inerenti la gestione degli organi, del personale e dei servizi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
• provvede all’assunzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale, dirigendone e coordinandone le attività dello stesso nell’ambito della Fondazione;
• provvede alla nomina di eventuali consulenti esterni, fissandone il relativo emolumento, sulla base delle indicazioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;
• dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell’Organo amministrativo nonché agli atti del Presidente;
• esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea di Partecipazione;
• compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell’ambito dei poteri conferitigli;
• partecipa, con funzioni istruttorie e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
• assolve le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché dell’Assemblea di partecipazione
4) Al Direttore possono essere attribuiti dal Presidente e dal Consiglio d’Amministrazione compiti di rappresentanza, anche processuale, della Fondazione.
5) In caso di impedimento temporaneo e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente.
6) L’incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto di diritto privato e riveste carattere di esclusività; cessa unitamente con il Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile una sola volta
Art. 13 Assemblea di Partecipazione
1) L’Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2) L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
3) L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa. L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.
4) Delle adunanze dell’Assemblea sono redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.
Art. 14 Collegio dei Revisori
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno indicato dal Socio Fondatore Regione Basilicata, in qualità di Presidente, ed uno indicato da ciascuna delle due Province d’intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale.
2) Il Collegio dei Revisori è l’organo che controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.
3) I componenti del collegio possono assistere, senza diritto di voto e previo regolare invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4) I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinominati una sola volta. Il relativo emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente, dal Consiglio Generale all’atto della nomina.
Art. 15 Esercizio Finanziario
1) L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 ottobre il CdA delibera la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio successivo, predisposta dal Direttore entro il 30 settembre, e la sottopone al Consiglio Generale, che la approva entro i successivi 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
2) Entro il 30 marzo di ogni anno il CdA delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, predisposto dal Direttore entro il 28 febbraio, e lo sottopone al Consiglio Generale, che lo approva entro il successivo 30 aprile. Per particolari e comprovate esigenze, l’approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno.
Art 16 Incompatibilità
1) La cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione; il Consiglio Generale regolamenta i casi di incompatibilità degli amministratori entro tre mesi dalla costituzione della presente Fondazione.
Art. 17 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione
1) Le modifiche del presente Statuto sono riservate alla competenza del Consiglio Generale.
2) Le decisioni relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza del Consiglio Generale.
3) Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa Fondazione sarà devoluto ai sensi di Legge socondo modalità definite dal Consiglio Generale.
Art. 18 Foro competente
1) Ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Statuto e collegata con l’attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Matera.
Art. 19 Rinvio
1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell’atto costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.