C’è tempo fino al 27 gennaio 2017 per presentare le domande per i contributi per la fornitura gratuita o semigratuitta dei libri di testo scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.
Lo comunica l’Ufficio Scuola del Comune che è a disposizione dei cittadini al I piano della sede comunale o al numero di telefono 0825.241275 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18.
Comune di Matera, ufficio scuole
INTERVENTI FINANZIARI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2016/17
(domanda da presentare al Comune di Matera – Ufficio Informazioni – entro e non oltre le ore 12,30 di venerdì 27 gennaio 2017
AVVISO
La Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione n.1379 del 30/11/2016 ha disposto interventi per il diritto allo studio, mediante erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastico (legge 23.12.1998, n.448 – art.27), a favore degli studenti frequentanti le scuole statali e paritarie secondarie di 1° e 2° grado.
Articolo 1 (Spese ammesse a contributo)
1. Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all’anno scolastico 2016/2017.
2. E’ esclusa la spesa per l’acquisto dei dizionari.
3. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata.
4. In caso di acquisti di strumenti alternativi deve essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei libri di testo.
Articolo 2 (Requisiti di ammissione)
1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. Il richiedente deve
A: appartenere ad una delle seguenti categorie:
– genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
– tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
– studente se maggiorenne.
B: appartenere ad un nucleo familiare con ISEE 2016 (il valore ISEE deve essere determinato sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM 159/13) in corso di validità:
• da €. 0 ad €. 11.305,72 (fascia 1)
• da €. 11.305,73 a €. 15.493,71 (fascia 2)
3. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.
4. Lo studente deve avere la residenza nel Comune di Matera.
Articolo 3 (Importi del contributo)
1. Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa.
2. Per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata.
3. La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.
Articolo 4 (Cumulabilità con altri contributi)
1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, se non è riconosciuto per intero.
2. In ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta.
3. Se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.
Articolo 5 (Procedimento)
1. Il richiedente dovrà compilare la domanda, il cui modello è reperibile presso l’Ufficio Informazioni del Comune di Matera o scaricabile dal sito www.comune.mt.it e consegnarla, correttamente compilata in ogni sua parte, al medesimo Ufficio informazioni improrogabilmente entro venerdì 27 gennaio 2017, allegando:
– fotocopia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare;
– copia delle fatture di acquisto dei libri di testo, o SCONTRINO di cassa, accompagnati da indicazione dei libri di testo acquistati, sottoscritte dal rivenditore;
– copia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
2. Il Comune effettua, ai sensi dell’articolo 71 comma 1, del DPR 445/2000 e dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 109/99, controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo, atteso che l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo da parte dei Comuni è subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, e che i contributi di che trattasi non sono cumulabili con gli altri interventi di cui all’articolo 1 comma 628, della Legge 296/2006 – comodato gratuito e noleggio libri scolastici.
Articolo 6 (Cause di esclusione dal contributo)
1. Sono cause di esclusione dal contributo:
a. la compilazione della domanda in difformità da quanto previsto dal bando;
b. la compilazione errata e/o incompleta della domanda;
c. l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
– uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
– il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
– lo studente iscritto (se maggiorenne);
d. l’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare:
superiore ad €. 11.305,72, (fascia 1)
superiore ad €. 15.493,71 (fascia 2)
e. il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile.
2. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
3. Se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda e verrà richiesta la restituzione del contributo.
Articolo 7 (Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà)
1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli l’esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto.
Articolo 7 (Informazioni e chiarimenti)
Ogni ulteriore informazione o chiarimento potrà essere richiesto all’Ufficio Scuole sito al 1° piano della Sede Comunale – tel. 0835/241.275, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il dirigente Giulia Mancino