Firmata a Potenza una convenzione tra l’Università della Basilicata e il Cnr. Progetti, strutture e ricerca in comune per valorizzare l’internazionalizzazione dei due enti e potenziare le attività a livello locale ed europeo
anche per l’innovazione dei processi produttivi.
Sostenere le attività di ricerca scientifica e l’internazionalizzazione, anche attraverso la realizzazione di dottorati, stage e master e la partecipazione a progetti internazionali ed europei, con la condivisione di spazi, strutture e ricercatori: è quanto previsto da una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l’Università della Basilicata, firmata a Potenza, nell’aula magna universitaria, dal rettore dell’Ateneo lucano, Mauro Fiorentino, e dal presidente del Cnr, Luigi Nicolais.
Le università e i centri di ricerca vivono oggi un particolare momento storico, non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto europeo: sono necessari quindi nuovi “strumenti” per affrontare non solo la competizione (e la partecipazione a bandi internazionali e comunitari) ma anche la sfida della crescita e dell’innovazione. La convenzione permetterà, in questo senso, una vera e propria rete di collaborazione tra i due enti, con uno scambio di docenti e ricercatori in modo da realizzare un percorso comune per gli studi, le attività di laboratorio e la didattica in settori specifici: l’Università della Basilicata metterà a disposizione strutture e apparecchiature, con l’obiettivo di coinvolgere anche altri enti regionali in progetti specifici, e attrarre aziende private in modo da incentivare l’innovazione tecnologica e i processi di produzione.
Si tratta, in sintesi, della condivisione di contatti, mezzi (anche economici) e potenzialità per creare un virtuale polo scientifico – uno dei primi esempi in Italia di questo tipo – che, attraverso le “forze” e le eccellenze di cui dispongono il Cnr e l’Ateneo, sia in grado di valorizzare al massimo la ricerca scientifica prodotta, di diffonderla negli ambiti in cui i due enti si muovono. I due enti vogliono inoltre puntare allo sviluppo di progetti specifici comuni, indirizzati non solo all’ambito accademico ma anche al mondo imprenditoriale locale e nazionale “sostenendo la dinamicità dell’innovazione nei territori coinvolti e sperimentando un modello innovativo” e “l’integrazione delle priorità industriali – si legge nel testo della convenzione – con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica, favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti”.
E’ prevista anche la realizzazione di stage, tesi e seminari specifici, che rientrano nel percorso di collaborazione, e il finanziamento di borse di studio e assegni di ricerca per sostenere gli studi. Per il coordinamento delle attività sarà istituito un Comitato paritetico d’indirizzo di cui faranno parte il Presidente del Cnr, il Rettore dell’Unibas, due rappresentanti nominati dal Presidente del Cnr, scelti tra i ricercatori di ruolo, e due rappresentanti nominati dal Rettore scelti tra il personale docente di ruolo.
“Si tratta di un importante accordo – ha detto il Rettore, Mauro Fiorentino – perché ci permetterà di potenziare al massimo la nostra ricerca e le nostre possibilità d’internazionalizzazione, e di sfruttare al meglio le risorse comuni, umane ed economiche, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo: il Paese ha bisogno di credere nella ricerca scientifica e nei suoi ricercatori, e questo è uno dei primi esempi, in Italia, di una convenzione in grado di creare una ‘rete’ valida e competitiva a livello nazionale e internazionale che vede diversi enti impegnati in un’unica direzione”.
Per il direttore dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (Imaa) del Cnr, Vincenzo Lapenna, “l’accordo rientra in una strategia di lungo periodo che ha visto da sempre un’ottima e proficua collaborazione tra l’Unibas e il Cnr, soprattutto nei settori dell’ambiente e dei beni culturali, che ha prodotto grandi e costanti risultati”, e “la convenzione – ha aggiunto – ha poi una valenza strategica per il futuro, perché rappresenterà la base su cui far nascere nuovi progetti e nuove attività in ambito europeo, dove il ‘sistema Basilicata’ può essere competitivo e agganciare bandi con successo”.
CONVENZIONE QUADRO
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
E
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma – 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi NICOLAIS (d’ora innanzi denominato “CNR”)
e
l’Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza, Via Nazario Sauro n. 85, cap 85100, C.F. n. 96003410766, P.I. n. 00948969760, rappresentata dal Rettore Prof. Mauro FIORENTINO (d’ora innanzi denominata “UNIBAS”)
(CNR e UNIBAS di seguito congiuntamente denominati Parti)
Premesso che
• in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
• il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
• il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l’assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università e Politecnici, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
• le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
• la sua rete scientifica è composta da oltre 100 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca, anche internazionali, con le autorità e le agenzie nazionali e con gli Enti locali in considerazione dell’articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell’ elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
• per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d’ora innanzi denominate “URT”), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all’art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l’oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
• ai sensi dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile /2012 e pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale – n. 105 del 07/05/2012, «L’Università è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca e dell’alta formazione in conformità con i principi della Costituzione e della Magna charta sottoscritta dalle Università europee riconosce nei principi ispiratori della legge 14 maggio 1981, n. 219, che l’ha istituita, l’obiettivo primario di ogni sua azione dotata di personalità giuridica e, in attuazione dell’ art. 33 della Costituzione, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e contabile. L’Università ha, per fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l’alta formazione e l’apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove. L’Università assicura la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento costituzionalmente garantite e considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della società della conoscenza. Per il conseguimento delle proprie finalità, l’Università è legittimata a porre in essere atti negoziali, compresi atti di costituzione o di adesione a centri, organismi federativi e consortili, anche interuniversitari promuove e attua la connessione fra le attività di ricerca e le attività formative; favorisce la collaborazione tra le differenti discipline scientifiche; pone il processo di apprendimento critico al centro delle proprie attività formative; considera la qualità delle attività formative strettamente legata a quella della ricerca scientifica svolta; attua azioni di rilevamento, monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e di formazione, al fine di perseguirne il continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e superarne le criticità. L’Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole strutture primarie. Le convenzioni, i contratti; le consulenze e ogni altra forma di cooperazione sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento di ateneo per l’ amministrazione, la finanza e la contabilità»;
• l’Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS) è interessata ad avviare nuove collaborazioni ed a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come research university, il cui obiettivo fondamentale è l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
• sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e le strutture primarie dell’UNIBAS e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell’UNIBAS che hanno determinato elevate competenze e creato una sinergia culturale e scientifica che ha prodotto ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati e progetti di ricerca in campo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle attività di ricerca nei settori dell’Ambiente e dei Rischi Naturali, delle Osservazioni della Terra, dei Beni Culturali, dell’Energia, dei materiali nano strutturati e tecnologie per la diagnostica Laser;
• è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l’utilizzazione delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni nell’ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127e nell’ambito di quanto previsto dall’art. 21, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 127/2003, in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l’Università e di professori e ricercatori universitari verso il CNR ai sensi del DM 27 novembre 2012 “Convenzione quadro Enti di Ricerca e Università”;
• il CNR e la Regione Basilicata hanno siglato il 19 Giugno 2012 un Accordo Quadro di Collaborazione nel quale all’art. 3 viene espressamente individuata quale azione strategica lo sviluppo di collaborazioni tra CNR e Università degli Studi della Basilicata nel campo dell’Alta Formazione per il potenziamento e l’internazionalizzazione della ricerca a livello regionale (dottorati, master, stages etc..);
• è riconosciuta da parte dell’UNIBAS l’opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l’alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca anche consentendo, ai sensi dell’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso l’Università;
• è interesse di entrambi gli Enti nel favorire l’alta formazione consentendo la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale ed inoltre contribuire e collaborare nella realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso il CNR, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica in data 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
• è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l’opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all’interno dell’Università;
• è riconosciuta, infine, da parte di entrambi gli Enti, la possibilità:
a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso l’Università, ai sensi dell’art. 18, comma 5-lettera f), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai sensi del DM 27 novembre 2012, e di ricercatori e professori universitari di ruolo presso gli Istituti del CNR per periodi determinati, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 127/2003, nonché ai sensi del DM del 27 novembre 2012;
b) di prevedere l’applicazione dell’istituto dell’associatura come regolato dal “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del Personale” approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007;
c) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati anche ai fini della innovazione e valorizzazione dei risultati;
d) di consentire la partecipazione, diretta e trasparente, del personale CNR a progetti di ricerca in carico all’Università e viceversa, secondo chiare regole amministrative, ivi comprese le questioni relative alla gestione di fondi di ricerca ed alla rendicontazione del personale;
Considerato che
• il CNR e la CRUI, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, hanno stipulato in data 4 aprile 2012 un Accordo Quadro in base al quale intendono cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l’attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra le università e la rete scientifica CNR, anche con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
• la CRUI ed il CNR, laddove se ne ravvisi l’opportunità, potranno interagire con altri Soggetti interessati, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca pubblica e la loro trasformazione in innovazioni tecnologiche, su cui innestare la nascita e la crescita di imprese hightech sull’intero territorio nazionale,
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Scopo della Convenzione
1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il CNR e l’UNIBAS riconoscono l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca per lo svolgimento di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione anche mediante la realizzazione di dottorati, stages e master ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, nel rispetto del quadro normativo vigente, dei regolamenti e dei reciproci statuti, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.
2. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un priorità strategica nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Il CNR e l’UNIBAS, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale del CNR e dell’UNIBAS, organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
4. Il CNR e l’UNIBAS si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l’UNIBAS e di ricercatori o professori universitari di ruolo dell’Università presso il CNR anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
Articolo 2 – Finalità dell’Convenzione
1. Il CNR e l’Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:
definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l’UNIBAS, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
disciplina della permanenza delle strutture di ricerca, Istituti e Laboratori del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l’UNIBAS;
messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell’evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell’individuazione delle tecnologie correlate;
messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l’UNIBAS e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR;
svolgimento delle attività connesse ai corsi di dottorato, stages e master anche presso il CNR, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, ed il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio e/o assegni di ricerca e/o fondi aggiuntivi;
valorizzazione dei risultati della ricerca, al trasferimento tecnologico e all’innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR presso l’UNIBAS e attività di ricerca da parte di professori universitari di ruolo presso il CNR attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35;
definizione delle modalità di gestione trasparente e condivisa di progetti di ricerca, laddove se ne ravvisi l’utilità ed il comune interesse, in carico al CNR da parte di personale universitario e viceversa;
disciplina della partecipazione del personale CNR a progetti di ricerca in carico all’UNIBAS e viceversa, ivi compresa la rendicontazione, anche formale, del personale dell’Ente associato impiegato nelle attività di ricerca.
Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l’interesse a partecipare.
2. La collaborazione fra il CNR e l’Università sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
a. nella presente Convenzione Quadro;
b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all’ art. 8 della presente Convenzione;
c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
1. L’UNIBAS ed il CNR favoriranno la collabo¬razione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, il CNR e l’UNIBAS potranno indicare ulteriori e diverse tematiche di ricerca.
2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, disciplinate al successivo art. 8, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
3. Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:
a) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l’UNIBAS e il CNR partecipano;
c) la definizione delle modalità di collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l’UNIBAS, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
d) la disciplina della permanenza delle strutture di ricerca, Istituti CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l’UNIBAS;
e) la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
f) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico ed il finanziamento dello start-up innovativi;
g) la promozione, la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti sostenendo la dinamicità dell’innovazione nei territori coinvolti e sperimentando un modello innovativo;
h) l’integrazione delle priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
i) l’individuazione di nuovi strumenti del trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e definizione di modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale;
j) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
k) la promozione della cultura del management dell’innovazione.
4. Allo scopo di rendere più proficua l’attività di collaborazione in partnership l’Università dichiara inoltre la propria disponibilità a mettere a disposizione, all’interno delle proprie strutture, appositi spazi per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR, nonché per l’istituzione dei laboratori congiunti.
5. Con lo stesso fine il CNR dichiara il proprio interesse ad investire in risorse di proprio personale a tempo indeterminato che svolgerà attività di ricerca in collaborazione con l’UNIBAS all’interno degli spazi suddetti. La messa a disposizione degli spazi sarà regolata da apposite convenzioni operative che disciplineranno altresì la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse.
Articolo 4 – Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente
1. Nell’ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità per attività quali:
svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
svolgimento di esercitazioni;
organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studen¬ti;
organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’UNIBAS e il CNR aderiscono;
organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia dell’UNIBAS sia del CNR;
favorire la possibilità di accesso, al personale dell’Università alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca e/o fondi aggiuntivi, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca;
partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari;
favorire attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzione stipulate sulla base della legge 196/1997.
2. Alla luce di quanto disposto dall’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e le UNIBAS possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art. 8, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere la attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell’anzianità di servizio presso l’UNIBAS o il CNR.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l’accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale del CNR può essere conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta presso l’Ateneo.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all’art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l’apporto del personale del CNR è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno prestato presso l’Ateneo.
3. In applicazione del decreto 8 febbraio 2013, n. 45 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il CNR e l’UNIBAS possono collaborare, attraverso le convenzioni di cui al successivo art. 8, per l’attivazione di corsi di dottorato di ricerca presso il CNR e l’Università, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia.
4. Il CNR può, inoltre, cooperare con l’Università alla realizzazione di dottorati di ricerca mediante:
• finanziamento di borse di dottorato di ricerca e/o fondi aggiuntivi;
• collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;
• messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all’Ateneo.
A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale CNR nelle attività del dottorato.
5. L’UNIBAS si impegna, secondo il proprio ordinamento e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare allo svolgimento delle attività connesse ai corsi di dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento del personale in essi operanti e assegnando eventuali borse di studio.
Articolo 5 – Attività didattica extra-istituzionale
1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l’Università, in materie pertinenti all’attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 della legge 240/2010 e dai regolamenti di Ateneo in materia, nonché assumere incarichi di direzione di centri di ricerca istituiti presso l’Università in attuazione dell’art. 8 della presente Convenzione, per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR.
Articolo 6 – Partecipazione a programmi specifici
1. Possono essere associati per programmi specifici, stabiliti nell’ambito della programmazione dell’Istituto, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.
2. Il conferimento dell’associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell’interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari, per i soggetti e con le modalità di cui al “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del Personale”, approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.
3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso le strutture dell’UNIBAS per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.
4. La partecipazione è disposta dal Direttore delle strutture dell’UNIBAS, su domanda dell’interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.
Articolo 7 – Comitato paritetico di indirizzo
1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l’Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:
dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
dal Rettore dell’Università o da un suo delegato;
da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR, scelti tra i ricercatori di ruolo del CNR;
da due rappresentanti nominati dal Rettore dell’UNIBAS, scelti tra il personale docente di ruolo.
2. Il Comitato si riunisce presso l’UNIBAS ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e redigerà un regolamento per il suo funzionamento.
3. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell’appartenenza ad Istituti del CNR o all’UNIBAS.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell’Ente di rispettiva appartenenza.
5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
coordina le attività di collaborazione;
pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell’UNIBAS;
effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e dell’UNIBAS.
Articolo 8 – Convenzioni operative
1. Il CNR e l’UNIBAS concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altra attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
a) Convenzioni per attività di ricerca e costituzione struttura di ricerca
Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso l’UNIBAS sulla base di una Convenzione e per un tempo prestabilito.
Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l’utilizzazione degli immobili dell’UNIBAS destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l’altro, la localizzazione e l’ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l’attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell’Istituto del CNR e all’interno dell’UNIBAS e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni.
Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo associati al CNR la partecipazione alle discussioni relative alle attività di ricerca dell’Istituto CNR per la durata dell’associazione e ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell’art.21 comma 3 del D.Lgs.127/2003 a svolgere attività di ricerca in Convenzione, per la durata delle attività, la facoltà di essere invitati alle discussioni del Consiglio di Dipartimento di loro associatura in materia di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate nello Statuto dell’Ateneo.
Può essere altresì previsto che il personale di ruolo del CNR sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento o struttura dell’UNIBAS.
b) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della legge 196/1997
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, gli Istituti del CNR possono accogliere, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei limiti previsti dal regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la stipula di convenzioni operative con le Università, laureandi o laureati per tirocini di formazione ed orientamento.
La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà indicare il numero di tirocinanti che saranno accolti dalla struttura del CNR e la sede dell’attività di formazione. In allegato alla Convenzione operativa dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza presso la sede del CNR, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dal Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
c) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell’art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Gli Istituti del CNR e UNIBASUniversità possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo. Le singole Convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari.
La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse.
Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi e stabiliscono le modalità di ripartizione dell’impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l’eventuale partecipazione all’elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute.
d) Convenzione per dottorati di ricerca
L’UNIBAS favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l’attivazione di corsi di dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 210/1998 e secondo quanto previsto dal D.M. 45/2013.
Il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l’UNIBAS sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:
– la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
– la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
– lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.
Il CNR favorisce la stipula di specifiche Convenzioni con l’Università per l’attivazione, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, n. 45 per l’attivazione di corsi di dottorato di ricerca presso le sedi del CNR. Specifiche convenzioni operative regoleranno le modalità, i criteri e le procedure per le svolgimento delle attività relative ai corsi di dottorato attivati presso le sedi del CNR e la partecipazione del personale Universitario agli stessi.
Articolo 9 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il CNR e l’UNIBAS, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
2. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso il CNR e l’Università, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D.L.gs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.
3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Al personale CNR e a quello dell’Università saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
4. Il personale del CNR e dell’UNIBAS si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
5. Qualora il personale CNR e dell’UNIBAS, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
6. La sorveglianza sanitaria del personale CNR sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale dell’ UNIBAS sarà assicurata dal proprio medico competente. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni e la sorveglianza fisica sull’ambiente e sul Personale Afferente è assicurata dalla parte presso la cui struttura il personale Afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.
7. I costi relativi all’affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.
Articolo 10 – Riservatezza – Proprietà intellettuale
1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall’esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all’art. 8, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, ovvero che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L’UNIBAS e il CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all’uso dei risultati inventivi.
2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento del CNR e dell’UNIBAS quali Enti patrocinanti le attività medesime.
3. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
5. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 12 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Articolo 13 – Controversie
1. La presente Convenzione Quadro è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.
Articolo 12 – Registrazione
1. La presente Convenzione Quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d’uso.
Potenza, _____________________
Il rettore dell’Università degli Studi della Basilicata Mauro Fiorentino
Il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Luigi Nicolais