Sabato 16 marzo 2024 alle ore 11.15 nell’Istituto Pentasuglia di Matera è in programma un convegno organizzato dal Coordinamento tra le associazioni combattentistiche e d’arma per la celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, fissata il 17 marzo dalla Legge n. 222 del 23 novembre 2012,data della proclamazione, a Torino (il 17 marzo del 1861), dell’Unità d’Italia. Relatore Rocco Galasso, già Presidente dell’Istituto Nastro Azzurro ai Decorati al Valor Militare.
Con le seguenti parole, che costituiscono parte del testo della legge 17 marzo 1861 n. 4671 del Regno di Sardegna, aveva luogo la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia:
“Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Da Torino addì 17 marzo 1861”.
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Il 21 aprile 1861 quella legge diviene la prima del neocostituito Regno d’Italia.
Quest’ultimo è il risultato di un percorso iniziato con un’Italia divisa in sette Stati, attraverso la Prima guerra d’indipendenza (1848-49), la Seconda guerra d’indipendenza (1859- 1861) e la spedizione dei mille (1860), e conclusosi con la proclamazione di Vittorio Emanuele II Re d’Italia.
Il processo di unificazione continuò con la Terza guerra d’indipendenza (1866), la seconda spedizione di Garibaldi verso Roma (1867) e l’annessione di Roma (1870).
Infine, la vittoria nella Prima guerra mondiale (1915-1918) farà coincidere i confini geografici della Nazione – intesa come comunità di individui che condivide storia, lingua e cultura – con quelli dello Stato – inteso come entità che esercita la propria sovranità su di una comunità di individui all’interno di un territorio attraverso un ordinamento giuridico formato da istituzioni e norme giuridiche.
Questo lungo e articolato processo storico è costato innumerevoli vite umane, spesso giovani uomini e donne che hanno donato la propria esistenza per il bene comune dell’Unità e Libertà del nostro Paese.
Bene di cui oggi godiamo e che non dobbiamo dare per scontato ma custodire e preservare gelosamente per non rendere vanno il tremendo tributo di chi ci ha preceduto.
La “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” vuole ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, essenziali per la corretta e rispettosa convivenza civile, e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica.
Legge del 23 novembre 2012 n. 222
“La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle attivita’ finalizzate all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del
Risorgimento nonche’ sulle vicende che hanno condotto all’Unita’ nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, e’ previsto l’insegnamento dell’inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unita’ d’Italia, quale «Giornata dell’Unita’ nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche’ di riaffermare e di consolidare l’identita’ nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi dellecomunita’ linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 della Costituzione.
5. Le attivita’ di cui alla presente legge sono realizzate nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 novembre 2012
Napolitano, presidente della Repubblica
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino