Quinta puntata della rubrica “La legge è live per tutti”, l’ufficio legale completamente gratuito a disposizione di lettori e utenti di www.SassiLive.it
Riportiamo di seguito il quesito inviato alla nostra redazione e la risposta del nostro ufficio legale
Quesito
Ciao, sono Fabrizio e faccio parte di una cooperativa anzi di una ex cooperativa perché la società è stata liquidata. Il Comune di Matera, in forza di una clausola di conguaglio, chiede il pagamento di rilevanti somme a ciascuno degli ex soci a titolo di indennità di esproprio corrisposta per l´esproprio del suolo, interessi e rivalutazione monetaria. Chiedo al Vs ufficio legale on-line se quanto richiesto è dovuto e se ritiene, il vostro ufficio, che il Comune effettivamente agirà, e come, per il recupero degli importi grazie.
Risposta
L´utente Fabrizio ha posto un quesito che, oggi, risulterà essere di notevole interesse per diverse famiglie materane. Giova premettere che per poter fornire una risposta precisa e dettagliata sarebbe necessario visionare l´incarto della vicenda espropriativa. In difetto, tuttavia, possiamo affermare che, salvo atti interruttivi (richieste di pagamento) ricevuti nell´arco dei dieci anni successivi al momento in cui il Comune era anche per istruttoria interna, nelle condizioni di richiedere il pagamento dei conguagli, il credito si è prescritto ai sensi dell´art. 2946 del codice civile. Detta norma stabilisce che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. La decorrenza del termine decennale può variare di caso in caso ma riteniamo che un punto fermo possa essere rappresentato dal momento in cui gli uffici comunale, mediante ricognizione, erano in grado di determinare con certezza i conguagli dovuti. Nei casi di cui si è occupato questo studio nell´ormai lontano 2007 il credito vantato dal Comune nei confronti di alcune cooperative del quartiere “San Giacomo” si era prescritto per il decorso del termine innanzi citato. Per completezza di informazione dobbiamo aggiungere che anche ove la prescrizione ordinaria fosse stata interrotta, vi sarebbe ampio spazio di contestazione circa l´entità del conguaglio richiesto non fosse altro che per il tempo trascorso che ha fatto “lievitare” gli oneri accessori e cioè interessi e rivalutazione monetaria. Quanto alle altre due domande poste da Fabrizio, riteniamo che il Comune agirà o meglio dovrà necessariamente agire per il recupero dei presunti crediti pena in difetto, la probabile scure della richiesta di risarcimento del danno erariale da parte della Procura presso la Corte dei Conti di Basilicata. Si avvarrà avvalendosi presumibilmente dell´esecuzione esattoriale possibile grazie alle disposizioni di un Regio Decreto del 1910. In tal caso, anche se Fabrizio non lo chiede, l´intimato dovrà proporre opposizione all´esecuzione per far valere le sue ragioni.
Avv. Vitantonio Ripoli
Dott.ssa Carla Paradiso
Per maggiori informazioni studio Ripoli – Recinto Lupo Protospata n. 2 Matera – telefono 0835/330727