In riferimento all’Ordinanza in oggetto che codesta spett.le Amministrazione Comunale ha inteso adottare per fornire, sia pur in maniera transitoria, risposte a cittadini che intendono aprire attività di somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Policoro, ci preme evidenziare, come pure già avvenuto “nel comune capoluogo (Potenza)” il mancato confronto con le Associazioni più rappresentative di settore che, in quell’occasione, avrebbero manifestato il loro dissenso (supportato da note giurisprudenziali) che riassumiamo in questo modo: la legge n. 287/91 condizionava il rilascio dell’autorizzazione al rispetto di parametri numerici fissati a livello comunale.
L’art. 3 del DL n. 223/06 e l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza amministrativa (sentenza Consiglio di Stato n. 2808/09) hanno segnato però il superamento delle programmazioni basate sul mero parametro e, in effetti, molte Regioni hanno già provveduto a correggere la propria legislazione, improntandola a criteri legati, oltre che al rispetto della normativa urbanistico-edilizia, a requisiti di tipo qualitativo (in relazione alla struttura ed al servizio prestato).
Da tutto questo si evincono due concetti fondamentali: il primo è che sono le Regioni a dover intervenire con proprie norme a correzione dell’esistente; il secondo è che il comune di Policoro, che ha indicato i nuovi parametri numerici, non ha tenuto in considerazione ulteriori requisiti che devono sostituire quelli previsti dalla legge 287/91 e abrogati dal decreto Bersani, per il semplice fatto che nell’Ordinanza in questione non se ne fa menzione!
Inoltre non si ritiene compatibile con alcuna logica il fatto che vengano esclusi dalla pianificazione: “gli esercizi ubicati all’interno di strutture commerciali appartenenti alla grande distribuzione”.