La Legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (G.U. del 30 luglio 2010, n. 176) all’art.6 comma 3 disciplina la riduzione dei compensi: “a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”. Anche al comma 6 stabilisce una riduzione:” Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento.”
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso attraverso tre documenti prodotti dalle Commissioni di Studio dell’Area Enti Pubblici, chiarendo che la norma non si riferisce ai revisori di enti locali (comma 3) ed ai sindaci di società a capitale pubblico o meglio di società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e di società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche (comma 6).
Anche lo stesso comma 2 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera.”) non si può applicare ai Revisori in quanto a norma dell’art. 241 TUEL il compenso del Collegio dei Revisori è deliberato dal Consiglio Comunale all’atto della stessa nomina entro i limiti massimi del compenso base, stabiliti con Decreto Ministeriale, da aggiornarsi ogni tre anni. Innanzitutto l’organo di revisione non può essere ricompreso tra gli organi summenzionati di amministrazione, indirizzo e controllo, in quanto è definito dal TUEL “organo di revisione economico-finanziaria” e come tale riveste molteplici funzioni di collaborazione, vigilanza, attestazione dei risultati, produce referti ed effettua verifiche trimestrali di cassa. A maggior ragione gli enti con meno di 15.000 abitanti, tenuti alla individuazione di un revisore unico, eleggono un organo monocratico e quindi comunque non ricomprensibile tra gli organi collegiali cui il comma 6 fa riferimento, né è possibile una discriminazione tra i compensi dei revisori degli enti di maggiori dimensioni e quelli degli enti con numero di abitanti inferiore a 15.000. Inoltre stante la particolare competenza tecnica e requisiti di professionalità per lo svolgimento dell’attività di revisore e sindaco, nonché il notevole carico di lavoro a fronte di rilevanti coresponsabilità, essa non può essere prestata in regime di gratuità con semplice rimborso spese o con limitato gettone di presenza, e comunque il Legislatore, se avesse voluto considerarla nel disposto di gratuità, avrebbe esplicitamente richiamato il D.M. che ne stabilisce i compensi.
Inoltre il comma 5 recita: “tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.”
Dunque quando il Legislatore intende riferirsi all’Organo di Revisione, lo menziona espressamente, come al comma 5, anche perché il “nonché” è appunto un termine utilizzato allo scopo di differenziare un dato seguente dai precedenti. In ogni caso se si volesse ritenere applicabile la riduzione, la stessa dovrebbe essere operata sui compensi base stabiliti dal D.M. e non quelli già stabiliti dal Consiglio all’atto della nomina.
Il comma 6 prevede inoltre una riduzione del 10% del compenso indicato nell’art. 2389 per i componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, ove nell’art. 2389 c.c. viene disciplinato espressamente il compenso degli amministratori (consiglio di amministrazione e comitato esecutivo), mentre è solo dall’art. 2397 c.c. che è disciplinata la composizione del Collegio sindacale fino all’art. 2402 c.c. in cui è fissata la retribuzione annuale dei sindaci (che, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio). Pertanto la riduzione di cui si parla al comma 6 non può riguardare il collegio sindacale.
Tuttavia occorre dire che con riferimento ai revisori degli Enti Locali si erano generati diversi orientamenti interpretativi, in quanto per esempio, secondo i pareri rilasciati a seguito di quesito di ente locale, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia e per la Toscana hanno entrambe espresso che essendo la finalità perseguita dal legislatore quella di “operare sensibili riduzioni di spesa a carico della pubblica amministrazione”, la norma non può che riferirsi a “tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo”, e quindi anche all’organo di revisione senza operare distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo previsto per legge e alla natura e/o composizione degli stessi. Le due sezioni hanno altresì chiarito che la norma non formula distinzioni in merito all’ammontare che si può percepire in relazione ad un limite massimo edittale e la riduzione del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui i compensi siano stati quantificati, antecedentemente al 30 aprile 2010, al di sotto del limite massimo stabilito dal Dm. Interno 20 maggio 2005.
Come già sopra illustrato, il CNDCEC non condivide queste posizioni in quanto non ammette l’applicabilità estesa per analogia ai revisori e sindaci non espressamente elencati dalla nuova norma. Essa infatti deve applicarsi solo agli organi di amministrazione, indirizzo e controllo, agli organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Anche l’Ancrel condivide la posizione del CNDCEC ed invita a non accettare l’eventuale riduzione del compenso.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso attraverso tre documenti prodotti dalle Commissioni di Studio dell’Area Enti Pubblici, chiarendo che la norma non si riferisce ai revisori di enti locali (comma 3) ed ai sindaci di società a capitale pubblico o meglio di società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e di società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche (comma 6).
Anche lo stesso comma 2 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera.”) non si può applicare ai Revisori in quanto a norma dell’art. 241 TUEL il compenso del Collegio dei Revisori è deliberato dal Consiglio Comunale all’atto della stessa nomina entro i limiti massimi del compenso base, stabiliti con Decreto Ministeriale, da aggiornarsi ogni tre anni. Innanzitutto l’organo di revisione non può essere ricompreso tra gli organi summenzionati di amministrazione, indirizzo e controllo, in quanto è definito dal TUEL “organo di revisione economico-finanziaria” e come tale riveste molteplici funzioni di collaborazione, vigilanza, attestazione dei risultati, produce referti ed effettua verifiche trimestrali di cassa. A maggior ragione gli enti con meno di 15.000 abitanti, tenuti alla individuazione di un revisore unico, eleggono un organo monocratico e quindi comunque non ricomprensibile tra gli organi collegiali cui il comma 6 fa riferimento, né è possibile una discriminazione tra i compensi dei revisori degli enti di maggiori dimensioni e quelli degli enti con numero di abitanti inferiore a 15.000. Inoltre stante la particolare competenza tecnica e requisiti di professionalità per lo svolgimento dell’attività di revisore e sindaco, nonché il notevole carico di lavoro a fronte di rilevanti coresponsabilità, essa non può essere prestata in regime di gratuità con semplice rimborso spese o con limitato gettone di presenza, e comunque il Legislatore, se avesse voluto considerarla nel disposto di gratuità, avrebbe esplicitamente richiamato il D.M. che ne stabilisce i compensi.
Inoltre il comma 5 recita: “tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.”
Dunque quando il Legislatore intende riferirsi all’Organo di Revisione, lo menziona espressamente, come al comma 5, anche perché il “nonché” è appunto un termine utilizzato allo scopo di differenziare un dato seguente dai precedenti. In ogni caso se si volesse ritenere applicabile la riduzione, la stessa dovrebbe essere operata sui compensi base stabiliti dal D.M. e non quelli già stabiliti dal Consiglio all’atto della nomina.
Il comma 6 prevede inoltre una riduzione del 10% del compenso indicato nell’art. 2389 per i componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, ove nell’art. 2389 c.c. viene disciplinato espressamente il compenso degli amministratori (consiglio di amministrazione e comitato esecutivo), mentre è solo dall’art. 2397 c.c. che è disciplinata la composizione del Collegio sindacale fino all’art. 2402 c.c. in cui è fissata la retribuzione annuale dei sindaci (che, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio). Pertanto la riduzione di cui si parla al comma 6 non può riguardare il collegio sindacale.
Tuttavia occorre dire che con riferimento ai revisori degli Enti Locali si erano generati diversi orientamenti interpretativi, in quanto per esempio, secondo i pareri rilasciati a seguito di quesito di ente locale, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia e per la Toscana hanno entrambe espresso che essendo la finalità perseguita dal legislatore quella di “operare sensibili riduzioni di spesa a carico della pubblica amministrazione”, la norma non può che riferirsi a “tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo”, e quindi anche all’organo di revisione senza operare distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo previsto per legge e alla natura e/o composizione degli stessi. Le due sezioni hanno altresì chiarito che la norma non formula distinzioni in merito all’ammontare che si può percepire in relazione ad un limite massimo edittale e la riduzione del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui i compensi siano stati quantificati, antecedentemente al 30 aprile 2010, al di sotto del limite massimo stabilito dal Dm. Interno 20 maggio 2005.
Come già sopra illustrato, il CNDCEC non condivide queste posizioni in quanto non ammette l’applicabilità estesa per analogia ai revisori e sindaci non espressamente elencati dalla nuova norma. Essa infatti deve applicarsi solo agli organi di amministrazione, indirizzo e controllo, agli organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Anche l’Ancrel condivide la posizione del CNDCEC ed invita a non accettare l’eventuale riduzione del compenso.
Dottoressa Filomena Angela Fontanarosa
Commissione Enti Pubblici dell’ODCEC di Bari