La legge Finanziaria per il 2010 ha finalmente fatto chiarezza sulla presentazione del modello DURC da parte della attività commerciali su aree pubbliche sia per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa che per il suo rinnovo annuale.
Le nuove disposizioni – secondo l’Ufficio legislativo della scrivente – comportano le seguenti conseguenze che, al momento, esonerano in maniera tassativa i Comuni dal richiedere agli ambulanti ogni genere di documentazione: spettando alle Regioni la facoltà di stabilire se condizionare o meno il rilascio dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (esercitato in qualsiasi forma) alla presentazione del DURC, fino a quando queste non saranno formalmente intervenute (con l’approvazione di una legge, potendo l’iniziativa economica essere limitata solo mediante tale strumento) i Comuni non potranno pretendere dai soggetti interessati la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Si chiarisce che il DURC – se richiesto dalle disposizioni della Regione interessata – deve essere rilasciato anche alle imprese individuali (dunque pure a chi non occupi collaboratori o dipendenti con relative posizioni presso l’INAIL).
Si chiarisce, altresì, che l’autorizzazione deve essere rilasciata anche a chi abbia ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. La specifica previsione normativa ci sembra però ovvia, ed anzi potenzialmente si presta a creare problemi nel caso in cui la rateizzazione sia stata accordata dall’INAIL, che non viene richiamato espressamente.
Gli operatori su aree pubbliche ed i Comuni non avranno, nel frattempo, più l’assillo della scadenza del 31 gennaio prossimo per adempiere a tale provvedimento di legge stando alla vecchia stesura della norma.