Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022. Il provvedimento ha definito un nuovo calendario per le scadenze della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” delle cartelle, per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 e 2021 entro il termine del 9 dicembre scorso. Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell’anno 2022. In particolare, la legge prevede la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:
30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020;
31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021;
30 novembre per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022.
Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
I NUMERI PER REGIONE. La legge di conversione del decreto Sostegni-ter concede una chance di riammissione alla definizione agevolata a oltre 530 mila contribuenti che risultano decaduti per il mancato pagamento, entro il termine del 9 dicembre scorso, delle rate originariamente in scadenza nel 2020 e nel 2021. A livello regionale, il Lazio è al primo posto con 77.719 contribuenti interessati, seguito dalla Campania con 65.209 e dalla Lombardia con 64.752. Al quarto posto troviamo la Puglia con 39.565 contribuenti, poi ci sono Toscana (38.542), Sicilia (35.793), Emilia Romagna (29.837), Calabria (29.261), Piemonte (28.459), Veneto (27.908), Sardegna (21.883), Liguria (14.200), Marche (13.987), Abruzzo (13.951), Umbria (10.306), Friuli Venezia Giulia (6.849), Basilicata (6.550), Trentino Alto-Adige (3.391), Molise (3.046) e infine la Valle D’Aosta con 1.047 contribuenti. Tra le città, in testa troviamo Roma con 56.236 contribuenti interessati alla nuova opportunità di riammissione alla definizione agevolata, seguita da Napoli (33.337), Milano (30.050), Torino (15.757 ) e Salerno (14.080).
COME E DOVE PAGARE. Per il versamento dovranno essere utilizzati i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate di ciascun anno che si possono richiedere anche sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.