Fino al prossimo 13 aprile saranno in vigore le misure contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) emanato lo scorso 22 marzo per contenere la diffusione del Covid – 19, relativamente alle attività selvicolturali, di fatto sospese, non essendo contemplate nell’elenco di quelle attività produttive ritenute essenziali ed elencate nell’allegato 1 del dispositivo governativo. L’Ufficio foreste e tutela del territorio del dipartimento agricoltura nel frattempo si è attivato, con l’approvazione di uno specifico provvedimento, per consentire lo slittamento della data fissata per il 31 marzo al 15 di aprile per le operazioni di sgombero e ripulitura delle tagliate per i boschi cedui su tutto il territorio regionale, la cui efficacia è comunque condizionata alle specifiche disposizioni impartite dal Dpcm del 22 marzo.
Per scongiurare l’ulteriore fermo delle attività imposte alle imprese forestali – ha detto l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli – mi sono attivato presso i competenti dicasteri per sollecitare un’immediata modifica al vigente Dpcm al fine di far rientrare le attività di selvicoltura e quelle forestali tra quelle essenziali, in quanto le attività connesse alla filiera della forestazione rappresentano un segmento importante dell’economia agricola della nostra regione”.
Per quanto riguarda la commercializzazione del materiale legnoso, inoltre, l’assessore chiarisce alcuni dettagli, facendo un distinguo tra commercio all’ingrosso e al dettaglio. “Per il commercio all’ingrosso – chiarisce Fanelli – l’allegato 1 del Dpcm prevede che si possono svolgere le attività funzionali ad assicurare la continuità del commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento che per il settore boschivo riguardano principalmente legna da ardere, pellet e cippato. Per la produzione di questi combustibili è richiesta alle aziende interessate una comunicazione preventiva al Prefetto indicando specificamente i beneficiari dei prodotti e i servizi attinenti alle attività da svolgersi. Il Prefetto ha la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse insussistenti le condizioni di necessità. Tale esercizio è consentito a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione anti-contagio, come il rispetto della distanza interpersonale tra i lavoratori e l’adozione dei dispositivi di sicurezza”.
“Per il commercio al dettaglio – aggiunge – il Dpcm del 22 marzo scorso stabilisce che resta valido quanto stabilito nel precedente decreto dell’11 marzo che, nello stabilire la sospensione di alcune attività commerciali, fa eccezione per quelle inerenti la vendita dei generi alimentari e di prima necessità elencati nell’allegato 1, dove rientra il ‘Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento’. Dunque, la vendita al dettaglio di combustibili legnosi, compresa la legna da ardere, è da ritenersi praticabile da parte di operatori abilitati a tale attività. Restano, invece, vietate – conclude Fanelli – in assenza di nuove disposizioni nazionali, qualsiasi attività selvicolturale”.