Il Fondo di solidarietà per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo che avrebbe dovuto essere operativo dal 2008 sarà attivo da sabato 27 aprile 2013. A comunicarlo è Angelo Festa, Segretario Generale dell’Adiconsum Cisl di Basilicata –
“E’ sicuramente, questa una boccata di ossigeno – ha continuato Festa – per le numerose famiglie che in questi anni perso il posto di lavoro e sono in grave a far fronte agli impegni assunti. I mutuatari hanno la possibilità di sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate dei mutui e riorganizzare così con maggiore tranquillità le proprie risorse economiche “.
Le disposizioni, per dare attuazione al Fondo di solidarietà, sono stare riportate nel Decreto del Ministero delle Finanze n.37 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2013 Al fine di fornire informazioni in merito, riportiamo a seguire le principali caratteristiche del Fondo.
FONDO DI SOLIDARIETA’
CHE COS’È?
È un fondo istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà a causa della perdita del lavoro, insorgenza di condizioni di non autosufficiente o morte di un componente del nucleo familiare.
A COSA SERVE?
Finanzia la sospensione delle rate del mutuo fino a 18 mesi.
A CHI SI APPLICA?
Ai contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
DA QUANDO SI APPLICA?
Sarà operativo dal 27 aprile 2013.
COME SI APPLICA?
Requisiti soggettivi.
L’ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente al ricorrere di almeno uno dei seguenti
Eventi riferiti alla persona del beneficiario (in caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari), intervenuti Successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio del fondo:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Requisiti oggettivi.
I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
La sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120–‐quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.
Sono esclusi i mutui che presentano almeno una di queste caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
COSA FARE?
Il consumatore beneficiario deve presentare una domanda di sospensione alla propria banca
Presso la quale è in corso il contratto di mutuo.
Per la domanda si compila l’apposito modello che dovrebbe essere disponibile sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html nonché sul sito di Consap che gestisce il fondo.
Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
Alla domanda deve essere allegata, oltre all’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento quale requisito richiesto.
La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i
presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Si ricordi che la sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Per ulteriori approfondimenti è possibile rivolgersi all’Adiconsum CISL, Via Ettore Maiorana 31 a Matera e in Via del Gallitello 56 a Potenza.
Per contatti: 0835330838 e-mail adibasilicata@gmail.com.
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