Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani comunica di aver inviato, tramite l’ufficio legale, date le tantissime richieste pervenute, una comunicazione al MIUR nella quale si sottolinea la necessità di far chiarezza su alcuni punti inerenti all’immissione in ruolo e alla presa di servizio dell’organico potenziato.
In particolare, sono stati avanzati i seguenti quesiti:
1) Il comma 116 stabilisce che per realizzare il periodo di prova occorre prestare 180 giorni di servizio effettivamente espletato (sono incluse le festività) e 120 giorni di attività didattiche, in base a quanto previsto dallo specifico piano di lavoro individuale. Il Dirigenteha l’onere di garantire la realizzazione delle stesse o, dopo la redazione del piano individuale, potrebbe impiegare discrezionalmente il personale neoassunto anche in attività non previste [dal piano stesso] e valutare il periodo di prova solo per l’attività svolta o solo per alcune delle attività previste dal piano individuale? Quali sono le misure a tutela del docente sotto questo profilo?
2) Poiché il piano di lavoro è concordato con la dirigenza scolastica, è possibile che i 120 giorni di attività didattica, e quindi il monte ore settimanale, siano collegati solo ad una delle attività previste dall’art.3 comma 3 del DM 850 del 2015.Per esempio, è possibile per il Dirigente utilizzare e valutare il docente solo per la mera attività di supplenza e farlo per l’intero anno scolastico utilizzando lo strumento delle supplenze brevi con i meccanismi della “rotazione” (più docenti dell’organico di potenziamento si alternano sullo stesso docente assente, per periodi di 15 giorni ciascuno, per l’intero anno) o della “scacchiera” (lo stesso docente dell’organico di potenziamento si alterna, per periodi di 15 giorni, su più docenti assenti per l’intero anno)?
3) Può il Dirigente utilizzare il personale di potenziamento nominato su posto comune, per sopperire alle esigenze di personale di sostegno? Poiché il meccanismo della rotazione sul sostegno è meno trasparente, quali misure intende adottare il Ministero affinché non si destini il personale di potenziamento a svolgere per l’intero anno di prova attività di sostegno per le quali non si è abilitati? Dovrebbe il Dirigente garantire la formazione adeguata del docente destinato alle attività di sostegno?
4) Può il dirigente ritardare l’assegnazione del tutor e posticiparla al mese di gennaio o febbraio 2016 incaricando in via provvisoria il docente in fase di prova per la realizzazione di compiti rientranti nell’ambito delle cd. “attività didattiche”? Le attività svolte prima della nomina del tutor, sono valide giuridicamente a tutti gli effetti?
5) Nel caso in cui la scuola non sia dotata di personale abilitato nella stessa classe di concorso del docente neoassunto, il tutor –ai sensi dell’art. 12 DM 850/2015- dovrebbe essere individuato in base al criterio della classe affine o dell’area disciplinare. Qual è l’interpretazione della norma nel caso scuole prive di docenti abilitati in “classi affini”? Si pensi al docente della A019 assunto in una scuola media in periodo di prova. In tal caso, il dirigente, in assenza di personale di ruolo abilitato nella A019 e delle classi di concorso associate all’area della legalità, dovrà individuare il tutor tra i docenti delle materie umanistiche oppure richiedere un tutor abilitato sulla A019 nella scuola viciniore?
6) Nel caso in cui le ore della materia alternativa non siano state attribuite,l’interpretazione della nota ministeriale prot. n. 26483 del 7.3.2011 porterebbe a pensare che tali ore andrebbero assegnate all’organico di potenziamento in quanto, a tutti gli effetti,“personaleinteramente a disposizione” della scuola.Benché la legge 107/2015 faccia riferimento all’utilizzo del personale per incarichi di supplenza breve, l’interpretazione proposta sembrerebbe ancora valida per due ragioni: la prima, è che l’incarico sulla materia alternativa non costituisce una <<supplenza breve>> e quindi può durare per l’intero anno scolastico; la seconda, è che l’incarico sulla materia alternativa conferito all’organico di potenziamento, si giustificherebbe sicuramente sotto il profilo economico e di bilancio, come la migliore scelta dal punto di vista delle allocazioni delle risorse economiche pubbliche. Nonostante ciò, la nota 26483 del 7.3.2011 andrebbe rivista sotto il profilo del monte ore massimo da assegnare ai docenti dell’organico di potenziamento, affinché l’incarico sia compatibile con lo svolgimento delle altre attività di potenziamento (es. progetti). Quale interpretazione dare alla nota ministeriale Prot. n. 26483 del 7.3.2011? Preferire nuovi supplenti, generando maggiori spese, o utilizzare l’organico di potenziamento, in quanto “personale interamente a disposizione della scuola”?
7) E’ possibile per il Dirigente modificare settimanalmente l’orario del docente assunto sul posto di potenziamento senza preavviso? Tale tendenza non determinerebbe un obbligo di reperibilità illegittimo in base al contesto normativo scolastico?
Romano Pesavento,presidente CoordinamentoNazionale Docenti Diritti Umani