L’invito ai consumatori lucani è di verificare l’obbligo di indicazione di origine del latte.
E’ ormai definitivo l’obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt per impedire di spacciare come Made in Italy i prodotti ottenuti degli allevamenti stranieri. E’ quanto ricorda Coldiretti Basilicata nell’annunciare che è scaduto il termine di 180 giorni per smaltire le scorte di confezioni con il sistema di etichettatura precedente all’entrata in vigore dal decreto Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. “Il consiglio ai consumatori lucani – spiega Coldiretti Basilicata – è di verificare l’obbligo di indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, si applica – spiega Coldiretti Basilicata – al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e sarà riconoscibile in etichetta dalle seguenti diciture: a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) “Paese di confezionamento e trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti lucana – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu’ Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione”. Con l’etichettatura di origine si dice finalmente basta all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall’estero, senza che questo sia stato obbligatorio fino ad ora riportarlo in etichetta.
Ott 18