Le Segreterie regionali delle OO.SS. (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals) esprimono totale dissenso e preoccupazioni in merito alla condizione di precarietà direzionale, di carenza di dirigenti e di personale in cui versa l’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, che esclude qualsiasi possibilità di governo del sistema scolastico lucano già fortemente compromesso dagli interventi attuati da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni.
Nella totale indifferenza dei politici, degli amministratori e dell’opinione pubblica, incuranti delle numerose sollecitazioni, le OO.SS. hanno ripetutamente cercato di accendere un riflettore sulla situazione di smobilitazione del personale e sulla progressiva perdita di funzioni nella Direzione scolastica regionale e delle sue articolazioni sui territori provinciali, evidenziandone le ripercussioni sulle autonomie scolastiche prive del supporto necessario per garantire il coordinamento didattico, gestionale e organizzativo.
Siamo di fronte alla totale inapplicazione del DPR 98/14 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’art. 8 – Uffici scolastici regionali, punto 7, lettera b) che, sebbene declassi la Basilicata ad una dirigenza di livello non generale, assegna alla stessa n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
Ciò nonostante, a fronte di 4 unità dirigenziali, di fatto in Basilicata è presente esclusivamente un Dirigente che conduce l’Ambito territoriale scolastico di Potenza.
Gli Uffici della Direzione regionale, a fronte di 2 unità dirigenziali, vengono condotti, in mancanza del direttore generale dal 29 luglio 2014, da un solo dirigente reggente,per giunta in regime di part – time (condiviso con l’Ufficio scolastico di Salerno ), mentre l’Ambito territoriale scolastico di Matera risulta privo di fatto ormai da diversi anni della figura dirigenziale sostituita da personale facente funzione.
La situazione è aggravata dalla notevole diminuzione del personale degli uffici regionali e periferici per effetto dei pensionamenti e del mancato rimpiazzo degli stessi per effetto del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e convertito nella legge 135/12 che prevede la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
In queste condizioni gli Uffici scolastici regionali e le articolazioni territoriali non sono in grado di poter garantire quanto previsto dal suddetto regolamento che assegna loro le funzioni di:
- vigilanza sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati;
- cura dell’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
- gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell’amministrazione regionale;
- continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attivazione della politica scolastica nazionale sul territorio e supporto della flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;
- integrazione della sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promozione della ricognizione delle esigenze formative e dello sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali;
- cura dei rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
- vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;
- verifica e vigilanza al fine di rilevare l’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche;
- valutazione del grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa;
- assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative delle risorse di personale ed esercizio di tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’Amministrazione centrale;
- diffusione delle informazioni; esercizio delle attribuzioni, assunzione della legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio;
- supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
- cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell’Ufficio scolastico regionale;
- Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole (assistenza e consulenza alle autonomie scolastiche per le procedure amministrative, contabili e finanziarie, alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell’organico del personale docente, educativo e Ata, al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali, al monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici, allo stato di integrazione degli alunni immigrati, all’utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti, al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca, al raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali).
La situazione emergenziale in cui versano l’Ufficio Scolastico Regionale e le sue articolazioni territoriali necessita di interventi tempestivi ed immediati affinché gli stessi vengano dotati delle necessarie e già previste figure dirigenziali attivando contestualmente e con urgenza un percorso di turn – over delle unità lavorative necessarie per garantire i servizi richiesti dal suddetto Regolamento.
In caso di mancanza dei provvedimenti indicati, ognuno per le sue competenze e ruolo, si assumerà la responsabilità delle disfunzioni nell’organizzazione della didattica, delle risorse professionali, della sicurezza, delle risorse finanziarie e quant’altro di competenza degli uffici scolastici regionali e provinciali relativamente al funzionamento delle istituzioni scolastiche che, lo si ricorda, costituiscono servizio essenziale e costituzionalmente garantito.