La fatturazione elettronica differita non avrà particolari differenziazioni rispetto a quella cartacea solita, ovvero a quella alla quale eravamo abituati prima dell’avvento della fatturazione elettronica del 2019.
Questa tipologia di fattura è usata da coloro che operano una cessione di beni ed emettono un DDT, ovvero un documento di trasporto, all’atto della consegna o della spedizione di beni.
Così come spiega il Sole 24 Ore in un suo approfondimento tematico, con la digitalizzazione della fiscalità, le fatture elettroniche differite vanno adesso contrassegnate con il codice identificativo TD24, così che vengano immediatamente considerate diverse da quelle immediate.
Avere un codice specifico e diverso da quelle “ordinarie” è un vantaggio su più fronti, sia rispetto agli operatori, che al Fisco. La presenza del codice TD24 consente allo SDI di identificare le fatture differite e di verificare l’esistenza nel file xml delle informazioni utili (ed esatte) riferite alle merci trasportate. Naturalmente, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
In questo modo la gestione della fattura differita elettronica avviene in maniera agevole, consentendo a tutte le parti di amministrare al meglio i vari passaggi operativi e di controllo, anche grazie all’assist fondamentale dei software dedicati come Easyfatt di Danea.
Naturalmente, oltre al codice TD24 è stato previsto un ulteriore identificativo: il TD25. Questo, nello specifico, riguarda le fatture differite emesse in caso di triangolare interna, ovvero in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo tramite il cedente. In questo specifico caso, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna o della spedizione dei beni, anche se – in definitiva – ciò dipende dalla data del DDT emesso dal primo cedente verso l’acquirente finale.
Queste particolari indicazioni si sono rese necessarie a fronte delle innovazioni sorte con la defiscalizzazione e le sue nuove indicazioni, che non contemplavano in maniera esaustiva la questione delle fatture differite e delle fatture differite per triangolazione interna. Adesso, invece, grazie all’adozione di due diversi codici – il TD24 e il TD25 – sarà più semplice riuscire a definire le varie tipologie.
L’introduzione di questi nuovi codici entra in vigore, in via sperimentale iniziale, a partire dal prossimo 1 maggio 2020 fino al 30 Settembre 2020. In quest’arco di tempo, il sistema di interscambio accetterà sia fatture con i vecchi codici, che con quelli nuovi. L’obbligatorietà, salvo diverse disposizioni date in corso d’opera, scatterà solo a partire dal 1° ottobre 2020.