CNA Fita è stata la prima associazione a farsi promotrice dell’azione risarcitoria nei confronti del cartello sul prezzo di acquisto dei veicoli pesanti messo in atto dai principali produttori di tali veicoli e per questo premiata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’azione messa in campo dalla CNA ad oggi, ha ricevuto l’adesione di oltre 3.000 imprese che hanno dato mandato allo studio legale convenzionato per assisterle e rappresentarle nelle azioni giudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del cartello da Iveco, Volvo, Renault, Daimler, Man, Daf e Scania nel periodo tra il 1997 e il 2011.
Possono partecipare all’azione risarcitoria tutti i soggetti che hanno acquistato camion di medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) delle marche DAF, Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania immatricolati dal 1997 al 2011.
Il diritto al risarcimento è riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale (Cass. civ. n. 2305/2007), da quella dell’Unione (Corte Giust. Ue Caso C-295/04) ed oggi anche dalla Direttiva 2014/104/Ue sia agli acquirenti diretti che a quelli indiretti. Possono, pertanto, agire per il risarcimento del danno chi ha acquistato, anche attraverso leasing, i camion sia nuovi sia usati, che siano stati immatricolati nel periodo tra il 1997 al 2011.
Possono partecipare all’azione risarcitoria anche chi ha acquistato i suddetti automezzi per il trasporto conto proprio.
La Commissione europea ha inflitto ai costruttori una sanzione di circa 4 miliardi di euro, ma spetta ai singoli soggetti danneggiati dal cartello attivarsi per ottenere il risarcimento e a tal fine possono utilizzare come prova legale dell’esistenza dell’illecito la decisione della Commissione.
Ormai è chiaro ai giudici europei che i produttori dei camion devono risarcire i danni causati dal cartello, numerose sono le sentenze delle corti tedesche, spagnole e inglesi che hanno riconosciuto alle vittime il diritto al risarcimento.
In Spagna, i tribunali di Bilbao, Valencia. Barcellona, Almeria e Pontevedra hanno riconosciuto il diritto al risarcimento quantificando il sovrapprezzo causato dal cartello dal 5% al 28% del prezzo di acquisto di ogni camion.
In Germania, il Tribunale di Dortmund, ha riconosciuto che il danno minimo da stimare, senza espletamento della consulenza tecnica d’ufficio è pari al 15%, se le cartelliste non sono in grado di fornire sufficienti prove contrarie; il tribunale di Hannover ha ritenuto adeguato un risarcimento pari al 15% del valore di acquisto di ogni camion. Le Corti d’Appello di Dusseldorf, Stoccarda e Schleswig hanno confermato la presunzione di esistenza del danno causato dal cartello e rigettato le difese dei costruttori che sostenevano che i prezzi finali non dipendessero dai prezzi di listino oggetto dell’illecito coordinamento. La Corte di Giustizia Federale ha riconosciuto non solo la presunzione di fatto della preesistenza del danno, ma ha anche dettato linee guida per la valutazione del danno causato dalle case produttrici.
In Inghilterra, il Competition Appeal Tribunal e la Court of Appeal hanno ritenuto che la strategia difensiva dei costruttori di negare quanto accertato dalla Commissione europea costituisca un abuso del processo e hanno riconosciuto la vincolatività della Decisione in tutte le sue parti e non solo nel dispositivo.
In Italia il Tribunale di Milano, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Iveco e confermato l’esistenza del cartello accertato con la Decisione della Commissione europea che è vincolante nei giudizi civili.
Le imprese che non avessero ancora agito per ottenere il risarcimento del danno sono ancora in tempo per farlo fino al 31 marzo 2021. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso le sedi di CNA di Matera e Potenza.