Flc Cgil: “L’attivazione della didattica a distanza non è di competenza del sindaco: ma a Guarente non riusciamo a spiegarglielo”. Di seguito la nota integrale.
Ci risiamo.
Il sindaco del Comune di Potenza, con ordinanza “contingibile ed urgente” del 20 maggio “ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, limitatamente al giorno stabilito dal Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell’ASP per la somministrazione del vaccino al personale di ciascun istituto scolastico e al giorno immediatamente successivo e fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (secondo il testo diffuso sul sito del Comune).
Ancora una volta ci tocca rammentare al Dott. Guarente quali sono le sue prerogative istituzionali, che continua ad esercitare in maniera impropria.
Lo avevamo già fatto in occasione della precedente ordinanza sindacale (n. 14 del 12 febbraio 2021), nella quale si disponeva, per effetto della precipitazione nevosa e delle avverse condizioni meteorologiche, la chiusura straordinaria e temporanea delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione della Dad.
Avevamo scritto al Presidente regionale dell’Anci, poi contattato telefonicamente, che si era impegnato a diramare una nota interna affinché nelle ordinanze non si facesse menzione alla Dad, non di competenza dei sindaci. Il nostro comunicato era indirizzato anche al Sindaco del Comune di Potenza, che però non ha ritenuto di risponderci.
E’ bene riepilogare i termini della questione. Il Sindaco, in quanto Ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti contingibili di urgenza “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”, tra cui la chiusura temporanea della scuola, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 267/200, ovvero “la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti”, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs 112/98, limitatamente alle scuole del primo ciclo (per la secondaria di II grado la competenza ricade sulla Provincia).
Le suddette prerogative, volte alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, devono essere esercitate nei limiti previsti dalla legge, e non possono invadere ambiti regolati da altre disposizioni normative, quali ad esempio le prestazioni lavorative del personale della scuola, disciplinate per via contrattuale.
È bene evidenziare che i casi in cui si può ricorrere alla Dad sono definiti da uno specifico contratto, sottoscritto in data 9 novembre 2020 tra il Ministero e le OO.SS. che, all’art. 1 comma 1, stabilisce quanto segue:
“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza …”
Dalla disposizione sopra richiamata, che peraltro conferma quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 DL 8 aprile 2020, n. 22 e dalle stesse Linee guida sulla DDI, emanate dal Ministro dell’Istruzione con DM 89 de 7/8/2020, si evince chiaramente che la didattica a distanza, prevista esclusivamente per lo stato di emergenza, dovuto al diffondersi della pandemia da Covid 19, è disciplinata da specifiche disposizioni di settore, e non può in alcun modo essere regolata per ordinanza sindacale.
Anche perché, così facendo, si rischia solo di generare confusione nella comunità scolastica, chiamata a programmazioni “virtuali” dell’attività didattica, e di creare inutili conflitti all’interno della scuola.
Nella citata ordinanza sindacale, infatti, non si fa alcun riferimento alla scuola dell’infanzia, e si ignora persino che una recente Legge dello Stato ha previsto un permesso “speciale” per il personale della scuola sottoposto a vaccino. Ci riferiamo all’art. 31 comma 5 del Decreto Sostegno (convertito in legge dalla L. 69 del 21 maggio scorso)che prevede che il personale scolastico che si assenta dal servizio per sottoporsi a vaccinazione non subisce nessuna trattenuta, né decurtazione del trattamento economico.
Senza contare che, prendendo spunto da quanto accaduto in occasione dell’inoculazione della prima dose e dagli effetti collaterali registrati in buona parte del personale, sarebbe opportuno evitare in ogni caso la dad (peraltro non prevista per questa fattispecie), al fine di far svolgere la somministrazione vaccinale con la dovuta serenità, nell’interesse non solo dei lavoratori ma della collettività, atteso che il corretto svolgimento del piano vaccinale ha come precipua finalità la tutela della salute pubblica. È del tutto evidente che programmare l’attività didattica nei giorni di svolgimento del vaccino è aleatorio, e determinerebbe disagi al personale e agli studenti.
Tanto più che il Piano Estate darà la possibilità, alle scuole che lo vorranno,di promuovere azioni di recupero degli apprendimenti, volte a ridurre, almeno in parte, il gap educativo dovuto alla pandemia, che ha determinato un funzionamento a intermittenza dell’organizzazione scolastica.
Rinnoviamo pertanto l’invito al Sindaco di Potenza ad un corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali evitando di fare riferimenti, nelle ordinanze che dispongono la chiusura della scuola o la sospensione delle lezioni, allo svolgimento (o meno) della DDI, di pertinenza contrattuale.
Invitiamo, altresì, i Dirigenti scolastici alla corretta applicazione delle norme che regolano i permessi per vaccino e all’attivazione della Dad nei soli casi previsti dalla normativa vigente, senza improprie estensioni.