Il Comitato Cives di Montescaglioso in una nota apprezza la scelta del Consiglio regionale della Basilicata di discutere nell’ultima seduta del 25 ottobre scorso la questione che riguarda l’illegittimità della sdemanializzazione dei terreni agricoli di demanio universale del Comune di Montescaglioso. Di seguito la nota integrale.
Nella seduta consiliare del 25 ottobre scorso il Consiglio Regionale ha discusso e condiviso la mozione presentata dal Consigliere Braia ed altri, riguardante il trasferimento dal demanio civico al patrimonio disponibile comunale, di 1.700,00 ha circa, posseduto e coltivato, da oltre cento anni, da cittadini di Montescaglioso, e/o loro antenati, apportando migliorie, e quindi meritevoli del riconoscimento di legittimazione, come prevede l’art. 9 della L. n. 1766/27, ripreso dalla L.R. n. 57/2000.
Già in passato, il Comune di Montescaglioso si era spinto – invano- ad approvare, con DCC n. 12 del 28.06.2012, il piano delle alienazioni dei terreni demaniali di uso civico universale racchiusi nei fogli di mappa nn. 69,70,75,77,83,85,86,92,93 – notoriamente indisponibili, inalienabili, inusucapibili ed insuscettibili di esecuzione coatta, che allegava al bilancio di previsione dell’esercizio 2012 ex art. 58 co. 1 del D.L. n. 112/2008.
Consapevole di non poter liberamente disporre dei predetti beni, nonché dei proventi delle alienazioni, in assenza della autorizzazione regionale, inoltrava istanza alla Regione, con DCC n. 35 del 29.12.12, per il trasferimento degli stessi dal demanio civico al patrimonio disponibile comunale, motivando su una presunta- semplice proposta- di variante allo strumento urbanistico, ex art. 5 L. R. Basilicata n. 57/2000 e ss.mm., , ahimè, accolta dalla Regione con la DGR n. 284 del 12.3.2013, ex art. 5 II° co. L. R. n. 57 del 12.09.2000., che, tuttavia- dopo avere accertato con attività istruttoria del competente Ufficio che “i fogli di mappa nn. 69,70,75,77,83,85,86,92,93 oggetto di richiesta di trasferimento al patrimonio disponibile comunale ricadono nell’interezza nel perimetro del demanio universale del Comune di Montescaglioso”- disponeva, che, “ai sensi del co. 2 art. 5 della L.R. n. 57/2000, i proventi delle alienazioni dovevano essere destinati all’incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio” – costituito prevalentemente da bosco per una estensione di circa 700 ha- come pure indicato dallo stesso Comune con la richiesta di trasferimento al patrimonio comunale avanzata alla Regione con la DCC n. 35/2012.
Vincolo, quello della destinazione dei proventi all’incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio, che la Regione richiamava e ribadiva anche con la nota del dirigente generale del dipartimento Politiche Agricole e forestali del 7 maggio 2020, in riscontro alla richiesta di cives per l’annullamento in autotutela della DGR n. 284/13, laddove il predetto dirigente, nel riconoscere l’abnormità e/o illegittimità della predetta delibera regionale- per aver autorizzato il trasferimento dei beni demaniali al patrimonio del Comune in assenza dei presupposti- comunicava di non potersi procedere all’annullamento in autotutela, per il “notevole lasso di tempo intercorso”, ribadendo, tuttavia, il permanere del vincolo di destinazione dei proventi delle vendite, espressamente imposto dalla Regione, con DGR n. 284/2013, in conformità al disposto di cui all’ art. 24 della L. n. 1766/27 e all’art. 5, co.2 della L.R. n. 57/2000 ss.mm, e pertanto della impossibilità di qualsiasi diversa destinazione .
Il Comune interpretava il diniego opposto dalla Regione all’annullamento della DGR n. 284 del 12.03.2013 per << il notevole lasso di tempo intercorso>> come il lasciapassare per il compimento di altri ed ulteriori atti altrettanto illegittimi e/o contra legem.
Ed invero, invocando il predetto diniego regionale all’annullamento della DGR n. 284/13, il Comune di Montescaglioso, con la DGM n. 27 del 1.06.2020, nel dare indirizzo al responsabile del settore tecnico, per l’attivazione delle procedure per l’alienazione del patrimonio immobiliare- dichiarava di voler inserire, quale misura di risanamento finanziario, nella massa attiva del dissesto finanziario, la dismissione del patrimonio disponibile non destinato a finalità pubbliche, ivi inclusi i terreni trasferiti al patrimonio disponibile comunale con la DGR N. 284/2013, e quindi in contrasto con quanto stabilito con il disposto di cui all’art. 5 co. 2 della L.R. 57/2000- ante e post novella nonché dalla Regione con la richiamava DGR n. 284/2013, che imponevano di destinare i proventi dalla sclassificazione, ed eventuali alienazioni, all’incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.
La vendita dei terreni tuttavia non decollava, e visto l’insuccesso delle vendite, con deliberazione n. 101 del 11/04/2022, L’Osl – Organismo straordinario di liquidazione- designato a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune con la DCC n. 43/207 del 16/12/2017, con la Comunicazione del 07.06.2018 in G.U 07.06.2018 n. 130- dava indirizzo al Responsabile del settore tecnico, di procedere con necessità ed urgenza a) ad indire nuovi bandi per vendita dei terreni di cui alla predetta DGR n. 284/13, ai fini della liquidazione della massa passiva , b) di adeguare- ai fini della liquidazione della massa- i contratti di fitto/locazioni scaduti o in scadenza, degli stessi terreni secondo i valori attuali di mercato.
Il Dirigente Responsabile settore tecnico, adottava quindi, su indirizzo dell’OSL, le determine nn. 85/2023 del 23/02/2023, e 205/2023 del 18.04.2023, con cui predisponeva nuovo schema di contratto fitto/concessione e fissava i nuovi canoni adeguandoli ai valori massimi di mercato, attraverso il criterio “sintetico comparativo, con l’obbligo di tutti i conduttori con contratti scaduti e in scadenza, di adeguarvisi con la sottoscrizione di nuovi contratti, per rimpinguare la massa attiva del dissesto, e quindi per la chiusura del dissesto, sottraendoli all’incremento del residuo demanio civico”, e così in pale violazione dell’art. 5 della L.R. N. 57/2000 del 12.9.2000.
Di recente, il Comune di Montescaglioso ha pure adottato, con la DGM N. 31 del 18/05/2023 ed approvato, con la DCC n. 9 del 13 giugno 2023, ai sensi dell’art. 58 del D.L. N. 112/2008, convertito in legge 133/2008, un nuovo piano di alienazione dei terreni già trasferiti al patrimonio disponibile comunale con la DGR n. 284/13, allegandolo alla delibera di approvazione dello schema e a quella approvazione del bilancio di previsione, di cui costituisce atto propedeutico ed integrante; piano quello di cui all’art. 58 del D.L. N. 112/2008, che determinerebbe la ri- classificazione dei terreni come patrimonio disponibile del Comune, destinabili a scopi e/o finalità di cui all’art. 9 del D.lgs. 28.05. 2010, n.85, e ss.mm. e ii. – norme che dispongono l’obbligo di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, al finanziamento delle spese per l’estinzione di mutui nella misura del 10% e quindi alla riduzione dell’indebitamento degli Enti, e la restante quota a spese di investimento – con reiterata violazione del citato art. 5 co.2 della L.R. 57/2000 ss.mm., e/o in contrasto con quanto imposto, a tutela del residuo demanio- con la DGR n. 284/13 su conforme richiesta dello stesso Comune con la DCC n. 35/2012.
La ratio di dette norme risiede sul dato incontrovertibile, che, con la sdemanializzazione delle terre civiche, la connotazione di demanialità, che le caratterizza, si trasferisce sul capitale di alienazione ex artt. 12 e 24 della L. N. 1766/ 27, e su quello di affrancazione del canone di natura enfiteutica che segue alle legittimazioni ex artt. 9-10 stessa a L. n. 1766/ 27 (cfr. Cass. SS.UU n. 617/2021 del 15/01/2021 – e fra le tante, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 663/2014/PAR, che ha ulteriormente chiarito che << la norma contenuta nell’art. 24 della L. 1766/27, non solo stabilisce uno specifico vincolo di destinazione delle entrate derivanti dal capitale di affrancazione dei canoni, derivanti dalle legittimazioni ex art. 9 e 10 della stessa L. n. 1766/27, e dal prezzo di alienazione dei terreni gravati da usi civici dichiarati alienabili a norma dell’art. 12 della medesima legge, alla realizzazione di opere permanenti in favore della collettività, ma dispone anche espressamente che il capitale in tal modo introitato deve essere investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, con vincolo a favore del Ministero competente. Ciò in quanto le dette somme, costituiscono entrate a destinazione vincolata che devono, per ciò solo, essere utilizzate esclusivamente per la valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, per opere di interesse generale (in accordo con il competente ufficio della Regione, cui sono state trasferite le funzioni in materia di usi civici ex d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).
Con risposta ad interrogazione del gruppo consiliare di minoranza “ cittadinitutti”, l’assessore del Comune di Montescaglioso, dott. Pietro Buonsanti, delegato dal Sindaco, dichiarava ” Si coglie l’occasione per ricordare che tutti gli atti relativi ai terreni demaniali, in quanto, beni comunali, che rientrano nel piano di risanamento del dissesto finanziario dichiarato con la DCC n. 43/17 del 16/12/2017 ai sensi dell’art. 246 del Dlgs n. 267/2000, sono soggetti all’organo straordinario di liquidazione”.
Con la mozione sottoscritta dai consiglieri regionali è stato finalmente proposto l’annullamento in autotutela della DGR n. 284/13, perché carente dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di sdemanializzazione dei terreni di demanio civico, nonché per inottemperanza da parte del Comune nell’utilizzo dei proventi dei fitti e della vendita dei terreni, che, come innanzi chiarito, andrebbero utilizzati per la valorizzazione del rimanente demanio e non già per il pagamento dei debiti contratti dal Comune.
Ai presentatori della mozione va il nostro apprezzamento e ringraziamento per aver finalmente, dopo 10 lunghi anni, posto all’attenzione della politica e delle istituzioni un argomento di grande rilevanza sociale ed economica del territorio di Montescaglioso, posto nel dimenticatoio, augurandoci che il Consiglio Regionale tutto, recepisca le richieste, ripristinando la legalità.