La segreteria territoriale della FSI-USAE di Potenza ha inviato una nota sul provvedimento giudiziale di reintegra di un dipendente del San Carlo di Potenza, nonché l’ordinanza del Giudice del Lavoro di Potenza, Rosalba De Bonis. Di seguito la nota integrale inviata dal segretario Territoriale Fsi-Usae, Giampaolo Mecca
Si era in vista delle feste natalizie dello scorso anno quando un Infermiere dipendente del “San Carlo”, in servizio presso il presidio Ospedaliero di Villa D’Agri e con oltre trenta anni di servizio, veniva licenziato senza preavviso dall’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza al termine di un procedimento disciplinare.
La FSI-USAE faceva immediatamente presente alla Direzione strategica del “San Carlo” che la sanzione disciplinare del licenziamento era palesemente illegittima non sussistendo i presupposti di legge, perché evidentemente sproporzionata, e chiedendone la immediata revoca.
Ma di fronte alle legittime richieste della organizzazione sindacale la Direzione dell’azienda ospedaliera innalzava il solito muro di gomma sostenendo, per bocca del Direttore Amministrativo Avv. Maria Acquaviva, che il lavoratore fosse assolutamente “indifendibile”.
Consapevole delle proprie ragioni, il lavoratore, con l’assistenza dell’Avv. Domenico Laieta, del foro di Potenza e responsabile dell’Ufficio Legale della FSI-USAE, presentava un ricorso, ex art. 1, comma 48 e ss., L. 92/2012 “Fornero”, al Giudice del Lavoro di Potenza che, con ordinanza n. cronol. 6081/2020, del 17 luglio 2020, R.G. n. 490/2020, accoglieva in toto il ricorso e per l’effetto annullava il licenziamento intimato; ordinava, altresì, all’Azienda “San Carlo” di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, oltre a corrispondergli una indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione, e tutti i contributi dovuti, dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
In buona sostanza, il Giudice del Lavoro di Potenza, Dott.ssa Rosalba De Bonis, accogliendo le richieste dell’Avv. Laieta, ha ritenuto che la mancanza del dipendente, consistente in una violazione dell’obbligo di trasmissione della certificazione medica (che, per disposizione dell’art. 55-septies D.Lgs. 165/2001, deve avvenire solo per via telematica da parte del medico curante che l’ha redatta, mentre, nel caso di specie, era avvenuta mediante la trasmissione del certificato del medico specialista, da parte del lavoratore, per posta elettronica certificata e per posta elettronica ordinaria) non fosse tale da giustificare l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
Infatti, il comma 4 dell’art 55-septies innanzi richiamato prevede che: “L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento….” ; l’applicazione della sanzione del licenziamento, quindi, come interpretato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, presuppone la reiterazione non della condotta, come ritenuto (erroneamente n.d.r.) da parte datoriale, ma dell’illecito disciplinare.
In alte parole, per la legittimità del licenziamento sarebbe stata necessaria l’applicazione al lavoratore di una precedente sanzione disciplinare per la medesima violazione, mentre il lavoratore, nella sua carriera, non ha mai ricevuto una sola sanzione disciplinare.
In conclusione, sarebbe stata sufficiente una maggiore professionalità della Dirigenza del “San Carlo” e, perché no, un minimo di umana sensibilità, per evitare l’ennesima figuraccia e l’esborso di alcune migliaia di euro della collettività, ma anche per evitare di gettare in uno stato di prostrazione, per sette mesi, un’ intera famiglia monoreddito.