Con il messaggio Hermes n. 548 del 03-02-2022l’Inps ha fornito chiarimenti sull’applicazione della norma che allinea il calcolo delle rate RdC rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti.
La determinazione della rata mensile del Reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al “Reddito familiare”, a sua volta determinato sulla base di quanto presente in ISEE come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Gli importi considerati sono quelli relativi a due anni antecedenti a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Pertanto, per l’anno 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020.
Tra i trattamenti assistenziali rilevanti rientrano, ad esempio, gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti ecc.
Operazione di aggiornamento dei trattamenti
Il reddito familiare non sempre coincide con quanto è presente in ISEE, poiché l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, prevede che i trattamenti assistenziali presenti in ISEE debbano essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che il beneficiario sta effettivamente percependo nell’anno in corso, in sostituzione di quelli relativi a due anni prima. Così, ad esempio, se nell’anno 2020 si percepiva l’assegno sociale e, tuttavia, tale trattamento non è più percepito nel 2022, la norma impone di tenere conto della situazione aggiornata. Allo stesso modo, se nel 2022 è iniziata la fruizione di una indennità che due anni prima non veniva percepita, occorre tenere conto della situazione correntesempre ai soli fini della determinazione del reddito ai fini dell’erogazione delle rate di RDC.
In sostanza, l’operazione che aggiorna i trattamenti è finalizzata alla valutazione della condizione “attuale” del nucleo familiare nel momento in cui viene calcolata la rata della prestazione.
A decorrere dalla rata di RdC del mese di gennaio 2022, in applicazione del citato art. 2, comma 6, del dl 4/2019, le operazioni di aggiornamento descritte vengono effettuate non solo sui predetti trattamenti già oggetto di aggiornamento da parte di INPS, ma anche su altre tipologie di trattamenti assistenziali che sino ad oggi non erano stati aggiornati ai fini della determinazione del reddito utile per l’erogazione di RDC, tra i quali rientrano tutte le maggiorazioni sociali e cioè gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno determinate condizioni reddituali
È opportuno precisare, infatti, che tale regola si applica a tutte le maggiorazioni sociali, non solo quelle correlate ai trattamenti legati alla invalidità, e più in generale a tutti i trattamenti assistenziali legati alla situazione reddituale del richiedente.
Si rammenta, a tal proposito,che l’erogazione del Reddito di cittadinanza non rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione dell’assegno sociale, delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali.
Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali(assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del reddito RDC.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la disciplina dell’ISEE in cui continua a non rilevare alcun trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità.
Si precisa,inoltre che, non vengono considerati tra i trattamenti assistenziali da aggiornare altresì le somme percepite a titolo di arretrati, l’assegno di natalità, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ecc. (cfr. circolare INPS n.43/2019) e l’indennità di accompagnamento.
In conseguenza dell’applicazione della nuova disciplina, possono verificarsi variazioni nell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito in precedenza, in particolare nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, decadenza dal beneficio, reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.
Si ricorda che il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione “MyINPS” del portale internet dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.
Link al Messaggio Hermes n. 548 del 03-02-2022:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13703