L’INPS ha diramato i primi chiarimenti sulle disposizioni riportate nel Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con Legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto le due nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza – l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro – e ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza, riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità nel 2023.
A tal riguardo, le disposizioni transitorie prevedono che, pur rimanendo confermato il suddetto limite delle sette mensilità 2023, solo i percettori di reddito di cittadinanza che, sulla base di una valutazione del bisogno effettuata dai servizi sociali comunali, risultino non attivabili al lavoro e per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali stessi entro e non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruire del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
A questi utenti, per i quali è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali, come anche ai nuclei di percettori di Rdc, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.
La previsione normativa non riguarda, invece, i nuclei familiari i cui componenti siano stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.
Per questi ultimi, e per coloro che non risulteranno presi in carico dai servizi sociali, dal 1° settembre 2023 sarà possibile accedere alla nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL). Questa misura si propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.
Per avere accesso al beneficio economico previsto per il Supporto Formazione e Lavoro, non sarà sufficiente la presentazione della domanda ma occorrerà sottoscrivere il PAD (Patto di attivazione digitale), e, nelle more della convocazione presso i Centri per l’impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, offrire la propria disponibilità ad almeno 3 Agenzie del Lavoro.
Non appena l’interessato inizierà a frequentare il corso di formazione o a svolgere le altre attività inserite nel patto di servizio sottoscritto, l’INPS procederà al pagamento del beneficio economico collegato alla nuova misura.
Nel caso, invece, frequenti già un corso o sia già inserito in un percorso di attivazione al lavoro e questo sia riconosciuto nel patto di servizio, il pagamento della nuova misura decorrerà dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).
Coloro che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro. In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento della misura del Supporto Formazione e Lavoro.
I percettori del reddito di cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potranno ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL.
All’attuazione delle due misure (ADI e SFL), Ministero, Regioni, Servizi sociali, Centri per l’impiego e INPS stanno collaborando per garantire a ciascuno, in relazione ai propri bisogni, il beneficio economico e il supporto necessario nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.