La legge di conversione (Legge n.12 dell’11 febbraio 2019) del decreto legge n.135/2018 (cosiddetto “decreto semplificazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.36 dell’11 febbraio scorso, introduce importanti novità in materia di semplificazioni, alcune delle quali sono una risposta a precise richieste fatte da Confagricoltura, nell’ambito del lavoro e della previdenza.
La principale novità è rappresentata dalla norma che semplifica la denuncia aziendale (D.A.) che i datori di lavoro agricolo devono presentare all’INPS. Con la denuncia aziendale i datori di lavoro devono dichiarare una serie di dati estremamente dettagliati, relativi ai terreni condotti, alle colture praticate, ai riferimenti catastali, agli animali allevati.
Il modello per la denuncia aziendale, in uso fino ad oggi, richiedeva una compilazione particolarmente complessa e laboriosa, soprattutto per le aziende di dimensioni medio grandi con ampie estensioni di terreno.
Ma poiché si tratta di dati già in possesso della pubblica amministrazione e segnatamente di AGEA e degli altri Organismi pagatori all’interno del cosiddetto “fascicolo aziendale”, la nuova norma (articolo 3, comma 1-undecies) prevede che l’INPS proceda ad acquisire tali informazioni dal fascicolo aziendale, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Si tratta di un’importante novità, sostenuta e fortemente voluta da Confagricoltura, in favore dei datori di lavoro agricoli che occupano operai e dei loro intermediari, che vengono così alleggeriti da un adempimento complesso e superfluo.
Altra novità introdotta dalla Legge di conversione è l’abrogazione dell’articolo 15 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che aveva istituito il libro unico del lavoro (LUL) telematico, l’entrata in vigore del quale era stata più volte prorogata, per le numerose problematiche organizzative che la sua attuazione comportava.
Altra misura su cui vale la pensa soffermarsi è la riapertura dei termini per l’accesso alla nuova definizione agevolata dei ruoli (cd. rottamazione-ter) anche ai soggetti che ne erano stati esclusi, per non aver provveduto nei termini all’estinzione dei debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate.
La rottamazione-ter ha dato la possibilità di estinguere – senza corresponsione di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive – i debiti affidati agli agenti della riscossione (cd. ruoli) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, compresi quelli di natura contributiva. Con l’articolo 1-bis della legge dell’11 febbraio 2019 i soggetti in precedenza esclusi ai sensi del citato comma 23, vengono riammessi alla nuova rottamazione, previa apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2019.