Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti umani intende proporre alcuni suggerimenti operativi relativi alla partecipazione dei docenti dell’organico di potenziamento ai consigli di classe di fine anno, scrutini e collegio docenti
La normativa che disciplina la posizione giuridica dei docenti dell’organico di potenziamento trova la sua fonte normativa primaria nella legge 107/2015, la quale non contiene indicazioni dettagliate riguardo l’obbligo di partecipare ai consigli di classe. Tali disposizioni vengono ad essere interpretate in base al DPR 122/2009, artt. 2/1 e 4/1 che demandano la valutazione, periodica e finale, al consiglio di classe.
A differenza di alcuni orientamenti inclini a imporre un obbligo di partecipazione ai Consigli di Classe, il nostro ufficio legale diretto dall’avv. Alessio Parente, per dare una corretta soluzione alla problematica in oggetto, considera necessario distinguere tre situazioni giuridiche fondamentali:
1. Docente di potenziamento impiegato in progetti didattici: non deve obbligatoriamente partecipare ai consiglio/scrutini di fine anno, ma può eventualmente presentare una relazione sul proprio progetto svolto.
2. Docente di potenziamento impiegato per una sostituzione di un docente curriculare: dovrà partecipare al consiglio/scrutinio di fine anno solo qualora quest’ultimo si tenga nel periodo di assenza del docente curriculare.
3. Docente di potenziamento vittima di aggressione o coinvolto direttamente in accadimenti di natura disciplinare relativi ad un alunno: deve partecipare.
D’altra parte, la partecipazione tout cour ai consigli, come promossa da alcuni sindacati o operatori, finirebbe per svilire e pregiudicare la natura e l’attività del docente di potenziamento che alla fine di ogni anno si ritroverà ad essere intervenuto in 15-20 classi con progetti di diversa natura, nonché ad essere impiegato per sostituzioni fino a 10 giorni in molteplici occasioni.
Sarebbe contrario alle basilari norme di diritto del lavoro, imporre al docente di potenziamento di partecipare a tutti i Consigli di tutte le classi in cui hanno operato (un docente di potenziamento potrebbe trovarsi a dover partecipare a gestire una mole d’informazione inverosimile, con un aumento incalcolabile del carico di lavoro da realizzare durante l’intero anno scolastico).
In base alle numerose segnalazioni pervenute al nostro indirizzo di posta elettronica, risulta che diversi dirigenti vogliano imporre illegittimamente la partecipazione a tutti consigli di classe (a prescindere della situazione giuridica di partenza), considerando addirittura la mancata partecipazione come elemento di valutazione negativa per l’anno di prova.
Riteniamo non condivisibile tale orientamento, così come riteniamo controproducente l’intenzione di alcuni gruppi sindacali di far passare “la partecipazione agli scrutini di fine anno” come un diritto da riconoscere, quando per l’organico di potenziamento (non esprimendo valutazioni), tutto si convertirebbe in un appesantimento del lavoro a discapito di quelle che sono le funzioni naturali di questa nuova figura introdotta dall’ordinamento.
Il docente di potenziamento non è né può essere paragonato al docente curriculare. Il primo rappresenta una nuova figura giuridica che ha la funzione fondamentale di fungere da supporto all’attività di progettazione ed esecuzione didattica, collaborando nell’attuazione dell’offerta formativa, ma senza avere le stesse funzioni valutative del docente curriculare.
Viceversa, resta l’obbligo generico di partecipare al Collegio Docenti.
Maria Giovanna Di Maggio, responsabile scuola Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani