L’art. 9 DL 9/2020 stabilisce che sono sospesi per 30 giorni (a partire dal 2 marzo 2020) i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che riguardano (tra gli altri) i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri.
Inoltre, stabilisce che sono sospesi, per il medesimo periodo di 30 giorni, i termini per la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di dichiarazione della presenza (entrati in esenzione del visto)
Dunque, fino al 31 marzo il cittadino straniero non incorre in alcuna sanzione (espulsione o ammenda) né potrà essere espulso se non chiede il permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo) nei termini di legge, perché quei termini sono sospesi.
Da precisare che con circolare 0020359 del 9 marzo 2020 il Ministero dell’interno ha disposto la chiusura degli Uffici immigrazione delle questure (senza precisare il periodo, ma si ritiene sia analogo a quello della sospensione dei procedimenti, cioè fino al 31 marzo), i quali, tuttavia, rimangono aperti per la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e per le espulsioni nei casi in cui queste ultime siano concretamente eseguibili nell’attuale situazione di emergenza da COVID-19.
Pertanto, fino al 31 marzo 2020 (salvo ulteriori proroghe) non si potrà chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ma questo NON comporterà alcuna sanzione per il cittadino straniero.
È, invece, possibile chiedere un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale , tramite PEC o presentandosi agli uffici immigrazione
DECRETO LEGGE n. 18/2020 del 17 marzo 2020
L’art. 103 DL 18/2020 stabilisce che:
a) Il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ricomincia a decorrere dal 15 aprile 2020.
Dunque, rispetto a quanto previsto dall’art. 9 DL n. 9/2020, il termine di definizione dei procedimenti che riguardano (anche) i cittadini stranieri è sospeso fino al 15 aprile 2020 e comincia a decorrere da detto giorno.
L’art. 103, stabilisce, inoltre che
b) “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020″.
Pertanto, lo straniero non pu recarsi in questura né alle poste per chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso fino al 31 marzo (salvo proroga della chiusura degli Uffici immigrazione, conseguente al DL n. 18/2020), ma è chiarito che il permesso di soggiorno, che sia in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva validità fino al 15 giugno
L’art. 104 D.L. n. 18/2020 stabilisce che i documenti di riconoscimento e di identità (ex art. 1, co. 1 lettere c) e d) d.p.r. n. 445/2000) in scadenza dal 17 marzo 2020 hanno una validità fino al 31 agosto 2020.
Il permesso di soggiorno è documento di riconoscimento ai sensi del suddetto d.p.r. 445/2000 (natura ribadita anche dall’art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, riformato dal DL n. 118/2018: “Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.) e dunque potrebbe intendersi che i permessi di soggiorno in scadenza dal 17 marzo 2020 sono prorogati ex lege fino al 31 agosto.
Tuttavia, in attesa di chiarimenti, in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, è prudenziale indicare che la richiesta di rilascio e/o di rinnovo del permesso di soggiorno vada proposta a partire dal 16 giugno 2020.
RIASSUNTO
1 * Permessi scaduti prima del 31 gennaio 2020 e per i quali è stato chiesto il rinnovo Il termine di definizione del procedimento (art. 5, co.9 TU 286/98: 60 gg.) è sospeso fino al 15 aprile
2 * Permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile Sono prorogati per legge fino al 15 giugno e poi si pu chiedere il rinnovo
3 * Permessi in scadenza dal 17 marzo 2020 Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 e poi si potrà chiedere il rinnovo
RIMANE NON DISCIPLINATA UN’IPOTESI: i permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio e per i quali non è stato chiesto, per vari motivi, il rinnovo.
In questo caso, utile inviare una PEC alla questura per evitare la sanzione dell’espulsione.
LE ESPULSIONI
Seguendo lo schema sopra descritto, tutti i termini relativi ai permessi di soggiorno sono sospesi e pertanto le espulsioni possono essere comminate solo al di fuori di quei casi e solo se effettivamente eseguibili (ci che allo stato non è ragionevolmente possibile, stante la chiusura delle frontiere in moltissimi Paesi del mondo).
EFFETTI DELLE PROROGHE
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essendo prorogata la validità dei titoli di soggiorno, è possibile la prosecuzione o l’instaurazione dei rapporti di lavoro e va garantito il mantenimento dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 42, co. 2 d.p.r. 394/99) e al Registro anagrafico (art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989).
Inoltre pu essere instaurato validamente ogni altro rapporto privato (ad esempio: contatto di locazione, apertura conto corrente, iscrizione al Centro per l’impiego, ecc.).