La lettura dei dati finanziari del Programma Operativo FSE fornita dalla stampa appare incompleta, poiché non tiene conto delle modifiche introdotte prima dal Reg. UE n. 558 del 23 aprile 2020 [1] e poi dal Reg. UE n. 562 del 06 aprile 2022 [2].
Con i Regolamenti succitati, la Commissione ha consentito una riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionali che, di fatto, portano il valore monitorato dal Portale Cohesion Data della Commissione Europea[3], ossia la spesa dei Beneficiari al 31/08/2022[4],pari a circa il 68% della reale consistenza del programma, così come rimodulato a seguito dell’adesione all’opzione offerta dai due regolamenti citati.
Questo stesso indicatore, sulla base delle modifiche legate ai regolamenti, al 31/12/2021 si attestava al 59%. Ne deriva, dunque, un avanzamentopari a circa il 10%, in soli due mesi, nonostante le problematiche di Bilancio note a tutti che, di fatto, hanno bloccato l’avanzamento delle liquidazioni per un intero semestre.
Il ricorso alla riduzione del cofinanziamento nazionale è uno strumento già utilizzato in passato dal FESR che, ad esempio, nel dicembre 2018, ha rinegoziato il tasso con una conseguente riduzione del Programma operativo comunitario di € 275.343.780,00 (passato da circa 826,031milioni di euro a 550,688 milioni di euro).
Contrariamente al FESR, il FSE, non ha avuto in passato la necessità di ricorrere ad una riduzione del cofinanziamento che, comportando difatti una riduzione del valore complessivo del Programma,avrebbe facilitato il raggiungimento dei Target legati al disimpegno automatico. La problematica è emersa durante la Pandemia che ha notevolmente ridotto la capacità di fare spesa da parte dei beneficiari del FSE che sono principalmente le Scuole e gli organismi di Formazione, il cui stallo è stato più che evidente.
La differenza rispetto al passato consiste nel fatto che l’applicazione dei nuovi regolamenti non richiede la modifica dei Piani finanziari del Programma e, conseguentemente, i dati del PO FESR vengono monitorati sul suo valore rideterminato, contrariamente a quanto accade per il PO FSE.
[1]che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19, in forza del quale può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 10 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione
[2]che ha introdotto il Paragrafo 1bis dell’art. 25bis (Misure eccezionali per l’impiego dei fondi SIE in risposta all’epidemia di Covid-19) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce: In deroga all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.
[3] che si riferisce alla spesa che i Beneficiari hanno comunicato all’Autorità di Gestionee non all’importo certificato che è quello che viene effettivamente monitorato ai fini del N+3 e dell’eventuale disimpegno
[4] I dati sono stati ufficializzati alla DBU IGRUE