Progressioni verticali al Comune di Potenza, Uil Fpl ricorre al Tar Basilicata. Di seguito la nota integrale.
La UIL FPL ha espresso da tempo la propria contrarietà al Regolamento delle progressioni verticali, negli ultimi mesi approvato unilateralmente In data 29 maggio 2024,pertanto, la UIL FPL per il tramite l’ ufficio legale coordinato dall’ AVV. Antonio di Lena ha provveduto a depositare il ricorso al TAR Basilicata, in nome e per conto di un dipendente del Comune di Potenza, per chiedere la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del Regolamento per le progressioni verticali e del relativo successivo avviso per la copertura di complessivi 10 posti da area Istruttori ad area Funzionari. Sebbene la materia dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, sia esclusa dall’ambito della contrattazione collettiva, il processo di redazione del nuovo Regolamento per le progressioni verticali ha conosciuto un periodo di confronto dell’Amministrazione con i rappresentanti dei lavoratori, come solitamente avviene, tenuto conto anche dell’importanza del tema e della circostanza che, dopo un decennio, l’Amministrazione comunale di Potenza aveva finalmente la possibilità di riconoscere ad un numero significativo di propri dipendenti, l’avanzamento di carriera contrattuale, in alcuni casi per sanare mansioni superiori svolte da anni. La “consultazione” con le rappresentanze sindacali si è arenata nel mese di febbraio 2024 quando l’Amministrazione ha irrigidito la sua posizione rispetto alla imprescindibile presenza, a suo dire, di un criterio di assegnazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria; un colloquio a cui la Commissione interna sottoporrebbe i candidati, e che varrebbe fino a 15 punti su un massimo 100 teorici , quindi assolutamente decisivo per la formazione della graduatoria. Nonostante questa potrebbe sembrare a prima vista una procedura ortodossa e comprensibile, di fatto non è conforme alla legge. La materia, infatti, è rigorosamente disciplinata dall’art. 52, comma 1-bis, del D. lgs 165/2001 che dispone che “… le progressioni fra le aree negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”. La selezione, pertanto, deve avvenire mediante procedura comparativa. La stessa legge non consente a fonti normative inferiori, quali sono i regolamenti comunali, di derogare a questi criteri, né in difetto, né in eccesso. Lo spirito della legge è evidente. La procedura di progressione verticale interna è cosa diversa dal concorso pubblico ed il legislatore si è posto il problema di circoscrivere l’alveo dei criteri a valutazioni assolutamente oggettive, che fanno salvi i principi meritocratici della procedura, tenuto conto che i concorrenti operano già nell’Amministrazione comunale, in alcuni casi svolgendo da anni anche mansioni superiori, e quindi la valutazione dovrà avvenire solo attraverso l’analisi del percorso lavorativo e il possesso di titoli di studio prescritti per l’accesso alla categoria per la quale è bandito l’avviso. In virtù di tali macroscopici motivi di illegittimità del percorso immaginato dal Sindaco, la Prima Commissione consiliare permanente del Comune, investita del caso in quanto competente in materia, aveva nel marzo scorso, attraverso il voto unanime di consiglieri di maggioranza ed opposizione, fermato dai suoi intendimenti il Sindaco, che si era impegnato a rimandare la questione alla prossima consiliatura, dopo ulteriori approfondimenti. Tale impegno è durato poco. Con una forzatura infatti a fine aprile la Giunta comunale, il giorno dopo l’ultima riunione ordinaria dell’attuale consiliatura delle Commissioni consiliari, ha approvato il Regolamento sulle progressioni verticali, così come era stato disgraziatamente concepito. A questa boutade ha fatto seguito, in piena campagna elettorale, l’approvazione dell’avviso per le progressioni verticali. In presenza di questo tipo di atteggiamenti, in spregio alla legge, al necessario scrupolo nell’esercizio dei propri poteri, ai componenti della Prima Commissione consiliare e alle relazioni sindacali, la UIL FPL , a fianco dei lavoratori, ricorre al TAR per non consentire una manovra che, data la pervicacia con la quale si è voluta imporre nonostante il parere contrario dei lavoratori e del Consiglio comunale, pone il legittimo dubbio che non risponda all’esigenza di legalità ed efficienza della macchina amministrativa.