In questi giorni è stato pubblicato in GU il Testo Unico dell’Apprendistato, che entrerà in vigore il 25 ottobre prossimo, ma occorreranno tutta una serie di atti successivi – normativi e contrattuali – per la sua piena applicabilità. A comunicarlo è la Cna Basilicata. Le tipologie d’apprendistato dopo la riforma saranno tre:a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (giovani da quindici a venticinque anni);b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (giovani tra i diciotto anni e i ventinove anni;c) apprendistato di alta formazione e ricerca (a partire dal diciassettesimo anno).La disciplina del contratto di apprendistato è in gran parte rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale.Con l’entrata in vigore del testo unico sono abrogate le disposizioni previgenti (legge 19 gennaio 1955, n. 25, articoli 21 e 22 legge 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), ma per l’applicazione a regime del nuovo sistema è previsto, entro ottobre 2012, un decreto sugli gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.Mentre «I percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale».Ma «Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [quindi solo sino al 25 maggio 2012], le regolazioni vigenti.» ed «In assenza della offerta formativa pubblica … trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.»In generale il numero massimo di apprendisti consentito non può superare «il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso», ma è comunque consentito assumere apprendisti in numero non superiore a tre anche a chi abbia meno di tre dipendenti qualificati o specializzati; mentre alle imprese artigiane continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge quadro sull’artigianato (8 agosto 1985, n. 443, art. 4).Nel nuovo apprendistato al termine del periodo di formazione, in assenza del recesso da una delle parti, si prevede che il rapporto prosegua come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato, ma «i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere».
Ott 12
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