Ritardo pagamento della performance 2020 ai dipendenti Asp, Uil Fpl: “Ricorreremo al Giudice del Lavoro”. Di seguito la nota inviata ai vertici dell’Asm
Oggetto: “Ennesima richiesta di intervento per mancato pagamento performance anno 2020 dipendenti ASP. Si prendano provvedimenti nei confronti dell’OIV o ricorreremo al Giudice del Lavoro”
Il pagamento della produttività 2020 era previsto nell’anno 2021, ma, a tutt’oggi, ancora non è stato pagato niente e non esiste una data certa entro cui l’ASP salderà le spettanze. L’amministrazione ci ha informato che il ritardo nel pagamento della produttività dipende esclusivamente da alcuni aspetti legati al processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei vari servizi, che è di competenza del nucleo di valutazione (organo esterno e indipendente).Siamo sempre stati disponibili e comprensivi nel comprendere le ragioni dei ritardi, in questo caso, però, non si tratta di argomentazioni sufficienti e la pazienza è terminata.Gli accordi si rispettano e gli emolumenti si pagano!Chiediamo che l’ASP intervenga risolutamente sull’OIV per la validazione della relazione sulla performance. È inconcepibile che a febbraio 2022 i lavoratori ancora devono ricevere la produttività dell’anno 2020. Se con la mensilità corrente non si dovesse dare seguito alla liquidazione delle spettanze, la UIL FPL ricorrerà al giudice del lavoro per ottenere giustizia, senza ulteriore preavviso.Ben magra consolazione per chi semplicemente pretende quanto concordato.
Non vogliamo generalizzare. Il problema esiste ed ha responsabili certi. Non è la prima volta che l’OIV ritarda nell’esercitare il suo mandato. Da quando si sono insediati i componenti dell’attuale organismo, i ritardi sono all’ordine del giorno. Per trovare quindi una soluzione chiediamo un intervento decisivo del Direttore Generale finalizzato a dirimere la vertenza, con la mensilità di febbraio 2022.
Inoltre, la scrivente chiede che, trattandosi di emolumenti relativi all’annualità 2020, siano soggetti a tassazione separata essendo erogati in anni successivi a quello della maturazione, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.