Dopo un proficuo periodo di incontri è stata sottoscritta, il 30 luglio scorso l’ipotesi di contratto integrativo decentrato per il personale del comparto sanità tra la direzione strategica dell’Irccs Crob e le sigle sindacali.
La firma del documento arriva dopo un lungo confronto tra le parti finalizzato alla definizione di una piattaforma condivisa, visto e considerato che l’ultimo provvedimento dell’Istituto in tema di contratto integrativo risaliva al 2008. Per l’approvazione definitiva questa ipotesi di contratto sarà trasmessa al collegio sindacale e all’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il contratto integrativo decentrato si rivolge a tutto il personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ed ha tra le sue finalità la valorizzazione delle risorse umane, attraverso il miglioramento delle competenze professionali e il contributo individuale all’organizzazione.
Tra i punti che costituiscono il contratto vi sono: i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali che sarà a regime dal primo gennaio 2020; la disciplina delle modalità di ripartizione dei fondi contrattuali; i criteri per la valutazione della performance organizzativa ed individuale; l’orario di lavoro; la formazione; la pronta disponibilità; il welfare.
Malgrado le nostre perplessità su alcuni articoli, votati a maggioranza e sui quali rimane tutto il nostro dissenso abbiamo comunque preferito continuare la discussione per consentire la stipula definitiva del decentrato indispensabile per la tutela dei lavoratori.
La piattaforma è composta di 23 articoli.
Nello specifico gli articoli non condivisi sono i seguenti:
art.5 abbiamo chiesto di spostare una quota dal Fondo Produttività al Fondo Fasce per garantire la PEO (Progressione Economica Orizzontale) a tutti i dipendenti. Trattasi di fondi destinati ai lavoratori, spostare una quota del 30% significa garantire la PEO solo ad alcuni lavoratori. Il risultato attribuire nel 2020 (ennesima volta) la PEO solo ad alcuni lavoratori e diminuire il premio di produttività anche a coloro che non si vedranno attribuita la PEO.
Art.14 Modifica criteri di attribuzione PEO. Attribuirla per anzianità di servizio ( non soltanto nel CROB) a partire dall’ultima progressione economica orizzontale ricevuta e a parità di condizione, al più anziano sia anagraficamente che di servizio. Criterio meritocratico.
Art.9 Decurtazione della produttività nei giorni di assenza. Vanno decurtati i giorni di assenza ad eccezione di tutte le assenze per
1. Ferie;
2. Infortunio sul lavoro
3. Astensione obbligatoria maternità
4. Formazione obbligatoria
5. Recuperi e riposi compensativi
La UIL FPL ha proposto l’inserimento nell’elenco di cui sopra i permessi L. 104/92. La sentenza della Corte di Cassazione n.cv20684/2016 equipara, infatti, i congedi L. 104/92 ai congedi per astensione obbligatoria di maternità e infortuni sul lavoro.
Le altre sigle hanno risposto con un secco no.
Noi non ci arrenderemo e continueremo a lottare per la tutela dei diritti dei lavoratori.