La UIL FPL di Basilicata aveva inserito nelle piattaforme presentate alle varie Aziende sanitarie, la quantificazione della retribuzione dei tempi di vestizione e vestizione. Perciò ha chiesto, tramite una diffida del proprio legale, indirizzata a tutte le Aziende Sanitarie, che nelle prossime contrattazioni, alla luce della sentenza N°3901, di istituire una “retribuzione” da destinare ai tempi di vestizione e vestizione del personale del comparto sanità. Fa presente, infatti, che il valore del “tempo divisa” nell’economia della prestazione degli operatori, consiste in una modalità costante di anticipo e di ritardo rispetto all’orario ordinario finalizzata ad indossare e a dismettere la divisa fornita dall’ospedale. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, contesta la “Violazione e falsa ed errata applicazione della direttiva CEE 23/11/93 n.93/104, nonché del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione della predetta direttiva. Le norme comunitarie richiamate, attuate dall’ordinamento nazionale, nel considerare lavoro straordinario ogni attività prestata oltre il normale orario di lavoro, sanciscono che la messa a disposizione del dipendente fuori dall’ordinario tempo della prestazione va necessariamente retribuita;detto principio deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti di lavoro, siano essi privati o alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ed ogni norma contraria al principio dedotto deve ritenersi abrogata. L’appropriazione da parte della struttura ospedaliera del lavoro prestato oltre l’orario normale deve far ritenere lo stesso implicitamente autorizzato, atteso che, nella prassi i tempi per la vestizione e la svestizione sono dettati da un obbligo organizzativo scaturente da ragioni prettamente aziendali e non già dalla libera scelta dei dipendenti: “In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività sanitaria, nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie CCNL comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione- svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale (Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017)”. Pertanto, la scrivente ha diffidato e messo in mora le Aziende intimandole entro 10 giorni dalla presente a riconoscere gli arretrati al personale del comparto degli ultimi cinque anni a ritroso dal 20/05/2018, mentre ha chiesto alle Aziende Sanitarie che nei CCI di prossima adozione si adeguino alla sentenza della Cassazione, garantendo la giusta retribuzione dei tempi di vestizione e vestizione. Caso contrario la UIL FPL si attiverà per la tutela dei diritti ed interessi nelle sedi opportune, invitando i singoli lavoratori a contattarci per l’ espletamento dell’azione legale individuale per il riconoscimento degli arretrati spettanti
Lug 01